Vorrei sapere come interpretare l'articolo 18, comma 7, della l.r. toscana n. 30/2003 in merito alle prescrizioni per le barriere architettoniche per interventi su strutture agrituristiche con meno di sei camere
Premassima
Vorrei sapere come interpretare l'articolo 18, comma 7, della l.r. toscana n. 30/2003 in merito alle prescrizioni per le barriere architettoniche per interventi su strutture agrituristiche con meno di sei camere
Testo integrale
Studio Tecnico Associato XXX
---------------------------------------
La questione prospettata si presenta decisamente interessante considerati gli effetti e gli oneri che possono discendere dalla nuova formulazione della recente legge regionale toscana in materia di “attività agrituristiche”.
Prima di procedere ad esaminare il testo dell’art. 18, comma 7, della l.r. toscana n. 30/2003, oggetto del quesito, appare tuttavia opportuno ricostruire in quadro normativo di riferimento in materia di prescrizioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Partendo dalla normativa statale si può quindi osservare come l’art. 1 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 preveda che “I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici […] sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2 (nd.r. il comma 2 demanda l’adozione delle prescrizione tecniche ad un decreto ministeriale)”.
Con decreto ministeriale 13 giugno 1989 n. 236, adottato in attuazione della summenzionata norma, sono state pertanto definite le prescrizioni tecniche necessarie per l’eliminazione della barriere architettoniche. Il punto 5.3 del suddetto decreto, sotto la rubrica “strutture ricettive”, prevede che “Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l’uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. […] Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più”.
Se a disciplinare la materia fosse soltanto la normativa statale appena richiamata, anche le strutture agrituristiche sarebbero soggette a tali prescrizioni tecniche.
Sennonché alcune regioni, nell’ambito della loro competenza – concorrente – in materia di urbanistica, considerata la particolarità dei complessi immobiliari in cui si sarebbero dovute insediare le nascenti aziende agrituristiche, hanno espressamente derogato alle suddette prescrizioni introducendo un’esenzione per le strutture con un numero ridotto di stanze.
La legge regionale toscana 17 ottobre 1994 n. 76, all’art. 9 comma 9, al riguardo disponeva che “Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettivi di cui al punto 5.3. del D.M. LL.PP. 14 giugno 1989 n. 236. Relativamente alla attività di ospitalità in alloggi tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei camere”.
La ratio di tale norma potrebbe ricondursi alla volontà del primo legislatore regionale di conservare la struttura originaria degli immobili rurali destinati ad attività agrituristica, in modo da evitare che le opere connesse alla nuova destinazione d’uso possano alterare la tipicità degli immobili rurale toscani.
Parrebbe invece più improbabile riscontrare, nella deroga disposta dalla suddetta legge regionale, l’intenzione del legislatore di agevolare le aziende agrituristiche di modeste dimensioni dispensandole dal sostenere costi eccessivi per la ristrutturazione dei complessi edilizi. Le prescrizioni del decreto ministeriale, infatti, si applicano a tutte le ristrutturazione di interi complessi immobiliari indipendentemente dalla dimensione e dalle facoltà del soggetto che esegue l’intervento. Non a caso quindi il suddetto decreto si riferisce – con una formula quantomai estensiva e senza deroghe di sorta – ad alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.
Quanto appena evidenziato, ovverosia i motivi che stanno alla base dell’originaria scelta del legislatore toscano di derogare alle prescrizioni statali per le strutture agrituristiche minori, ci consente di interpretare meglio la recente legge regionale toscana.
L’art. 18, comma 7, della legge regionale toscana 23 giugno 2003 n. 30 prevede che “Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989 n. 13). Relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche si applicano le norme di cui all’art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)”.
Ebbene quest’ultima disposizione, non prevede più, così come la precedente formulazione della legge regionale 76/94, una deroga alle prescrizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche qualora la ricettività complessiva dell’agriturismo sia inferiore alle sei camere. Si deve tuttavia osservare come l’ultimo periodo dello stesso comma introduca una diversa deroga, consentendo opere provvisionali, per i soli immobili vincolati.
Il secondo comma dell’art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 – richiamato dalla legge regionale n. 30/2003 – prevede infatti che “Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni, e 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi”.
La recente novella regionale ha quindi sostituito l’originaria deroga introducendo un regime di tutela - e quindi di parziale esenzione dall’obbligo di adeguare i locali alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche – per i soli beni vincolati.
A voler intendere la deroga prevista dalla legge 76/1994 dettata dalla volontà di tutelare il patrimonio rurale della regione e non già ad assicurare minori costi alle piccole aziende agrituristiche, potrebbe ritenersi che lo scopo iniziale prefisso sia stato in parte mantenuto.
Vero è tuttavia che la nuova formulazione della norma, estendendo agli agriturismo le prescrizioni della normativa statale valevoli per ogni altra attività ricettiva, assoggetta inevitabilmente le aziende agrituristiche toscane a maggiori oneri da sostenere per la ristrutturazione degli immobili.
Si deve comunque considerare che il legislatore regionale toscano potrebbe essere stato indotto a modificare la precedente disciplina al fine di evitare possibili censure di costituzionalità sulla nuova legge. Essendo infatti l’urbanistica una materia di legislazione a competenza concorrere la regione non può legiferare violando i principi generali dettati dalle leggi dello stato.
Al riguardo vale la pena richiamare l’art. 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, il quale prevede espressamente che “La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata”.
Considerato che l’art. 24 della succitata legge estende l’ambito di applicazione delle vigenti norme di legge sulla eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, potrebbe senz’altro porsi la questione di legittimità costituzionale di una norma regionale che in deroga alle prescrizioni statali esonera le ristrutturazioni di strutture agrituristiche con meno di sei camere dagli adempimenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Comunque la si voglia interpretare, la legge regionale toscana n. 30/2003 - vuoi per ragioni di opportunità, vuoi per rispettare i principi generali dell’ordinamento - ha esteso le prescrizioni statali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche anche per interventi di ristrutturazione delle strutture agrituristiche con meno di sei camere.
Dott. Francesco Barchielli