In base a quale articolo di legge viene denunciato all'ordine professionale e alla procura competente un tecnico progettista che rappresenti in modo infedele lo stato attuale dei luoghi o dell'immobile la fine di ottenere il permesso di costruire?
Premassima
In base a quale articolo di legge viene denunciato all'ordine professionale e alla procura competente un tecnico progettista che rappresenti in modo infedele lo stato attuale dei luoghi o dell'immobile la fine di ottenere il permesso di costruire?
Testo integrale
La legge regionale n. 1/2005 prende in considerazione il caso all’art. 84, ma solo e soltanto per la denuncia di inizio attività. Lo stesso vale per il D.P.R. 380/01. Nulla si dice per quanto riguarda il permesso di costruire.
Dobbiamo procedere come se lo stato attuale dichiarato corrispondesse ad un’asseverazione? Timbrare e firmare una progettazione corrisponde ad una assunzione di responsabilità di quanto viene rappresentato?
Comune di XXX
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Per individuare le sanzioni penali cui possono incorrere i professionisti che nei procedimenti edilizi attestino o asseverino fatti non corrispondenti al vero, si deve distinguere tra sanzioni connesse al rilascio del permesso di costruire e sanzioni afferenti alla denuncia di inizio attività, posto che le fattispecie di reato, connesse ad ognuno di questi due procedimenti, si appalesano sostanzialmente diverse.
1. Permesso di costruire
Nel procedimento preordinato al rilascio del permesso di costruire, diversamente da quanto previsto per la denuncia di inizio attività, il professionista (progettista) non assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
Il permesso di costruire non è subordinato all’asseverazione da parte del professionista circa la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici (e quindi alle disposizioni del piano strutturale, del regolamento urbanistico e dei regolamenti edilizi).
La conformità delle opere ai suddetti strumenti viene infatti accertata dalla stessa Amministrazione prima di rilasciare il permesso di costruire. Di talché ove la suddetta conformità non sussista, indipendentemente da quanto “attestato” dal professionista, il titolo non può essere rilasciato e non è quindi possibile ravvedere alcuna ipotesi di reato.
Diverso è invece il caso in cui il professionista, nel presentare la documentazione per il rilascio del permesso di costruire, così come presumibilmente previsto dal regolamento edilizio, attesti falsamente stati e condizioni dei luoghi: tipico il caso in cui gli elaborati grafici dello stato attuale siano privi di una corrispondenza con la realtà di fatto sussistente.
In queste ipotesi, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di ravvedere il reato previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 480 e 48 del codice penale (Cass. 2 luglio 1979, Cass. 21 maggio 1979; Cass. Sez. Feriale, 17 agosto 2004, n. 35578)
La prima delle summenzionate disposizioni del codice penale, sotto la rubrica “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrativa”, recita testualmente: “Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni,attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrativa, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”.
Il secondo degli articoli richiamati, rubricato “Errore determinato dall’altrui inganno”, dispone invece che “[…] del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo”.
Dalle suddette disposizioni si evince che laddove il dirigente preposto al competente servizio comunale rilasci illegittimamente un permesso di costruire per la falsa rappresentazione dello stato di fatto contenuta nella documentazione versata in atti, del reato commesso non risponde il dirigente stesso tratto in inganno (c.d. autore mediato), bensì il professionista e/o il titolare del titolo edilizio (c.d. autore immediato).
Non potendo in questa sede esaminare nel dettaglio questa particolare figura di reato, basti osservare che laddove ne ricorrano i presupposti del reato commesso a causa dell’altrui inganno, non risponde l’autore stesso, bensì colui che lo ha indotto a commetterlo.
Qualora il reato dovesse quindi essere tentato o consumato con una falsa rappresentazione dello “stato attuale” dei luoghi finalizzata al rilascio del permesso di costruire, a rispondere del reato di “falsità ideologica” potrebbero essere chiamati il richiedente ed il professionista che lo assiste nella pratica.
Vero è tuttavia, che la semplice diversità tra quanto riportato negli elaborati grafici prodotti e quanto nei fatti esistente non è di per sé sufficiente a configurare la fattispecie di reato, occorrendo - quale quid pluris - l’elemento soggettivo del dolo.
In altre parole, per la punibilità del professionista e/o del titolare, è necessario che il loro comportamento non sia il frutto di un mero errore grafico o di una svista, ma che discenda univocamente dalla volontà di ottenere un titolo abilitativo per il tramite di una falsa e dolosa rappresentazione dei fatti.
Detta prova del dolo, non potendo evidentemente essere accertata dall’Amministrazione, viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice penale.
Si deve comunque ritenere che l’Amministrazione, prima di trasmettere la denuncia di reato alla Procura della Repubblica, debba comunque accertare la sussistenza di quegli elementi che consentano, secondo un criterio di ragionevolezza, di presumere la sussistenza del dolo (ovverosia dell’intenzione di falsare gli atti per ottenerne un vantaggio).
Fermo quanto sopra, per il caso in cui il permesso di costruire venga effettivamente rilasciato a causa di una falsa rappresentazione dello stato di fatto, si deve tuttavia precisare che la sanzione penale è applicabile anche nell’eventualità in cui il reato non si sia consumato, ma sia stato soltanto tentato.
Può infatti accadere che il Comune, nonostante quanto riportato negli elaborati grafici, rilevando una diversa condizione dei luoghi, neghi il rilascio del permesso di costruire, contestando la correttezza degli elaborati grafici.
In questo caso non trattandosi di reato consumato, il professionista ed eventualmente – in concorso tra loro – l’interessato, potrebbero essere chiamati a rispondere del tentativo di falso ideologico (art. 48, 56, 480 c.p.)
La giurisprudenza, al riguardo, ha inoltre precisato che il tentativo di falso ideologico, in simili fattispecie, è escluso quando il procedimento “sia concluso per l’inidoneità, in senso assoluto dell’azione (redazione e presentazione della falsa planimetria) ad ottenere il parere favorevole (della commissione edilizia) ed il rilascio della concessione” (Cass. Civ., Sezione Feriale, 27 agosto 2004, 35578).
Si rammenta infatti che il tentativo di reato (che prevede una riduzione della pena da un terzo a due terzi) si consuma soltanto quando gli atti sono idonei e diretti in modo non equivoco a commettere l’azione (art. 56 c.p.).
Quale ultima considerazione vale la pena di osservare che la denuncia di reato alla competente Procura della Repubblica (laddove sussistano tutte le condizioni summenzionate) costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione procedente.
L’art. 331 del codice di procedure penale, prevede infatti che “i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona al quale il reato è attribuito”.
Poiché il reato ex art. 480 c.p. è perseguibile d’ufficio, il responsabile del competente ufficio comunale non può esimersi dal denunciare il fatto all’autorità giudiziaria.
2. Denuncia di inizio attività
Per la denuncia di inizio attività la questione deve invece essere affrontata in tutt’altra ottica, tenendo conto che il procedimento ad essa connesso non è finalizzato ad ottenere un’autorizzazione amministrativa o – in genere – un atto pubblico abilitativo alla realizzazione delle opere.
Secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, “La denuncia di inizio attività edilizia ex articolo 22 del D.P.R. n. 380/2001 rimane un atto soggettivamente e oggettivamente privato” (tra le tante: T.A.R. Piemonte, Sezione I, 4 maggio 2005, n. 1367).
La natura privatistica dell’atto in questione non consente quindi di riscontrare il reato di “falso ideologico del pubblico ufficiale” ai sensi dell’art. 480 c.p., così come invece può avvenire per il permesso di costruire.
La denuncia di inizio attività, tuttavia, diversamente dal permesso di costruire si caratterizza per la possibilità – da parte del progettista - di attestare il falso non soltanto nella redazione degli elaborati progettuali (stato attuale – stato modificato), ma altresì nella c.d. “asseverazione”, ovverosia nel momento in cui il professionista “assevera la conformità delle opere da realizzare agli atti di cui all'articolo 52 adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di riferimento vigenti ” (art. 84 l.r. toscana n. 1/2005; cfr. art. 23, comma 1, D.P.R. 380/2001).
Per entrambe le ipotesi di reato – falsa rappresentazione dello stato di fatto esistente o falsa asseverazione della conformità delle opere agli strumenti urbanistici – l’art. 29, comma 3, del D.P.R. n. 380/01 (“Testo Unico dell’Edilizia”) dispone che ”Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari”.
Analogo in tenore dell’art. 84, comma 5, della legge regionale toscana n. 1/2005, secondo cui “Ai fini della relazione asseverata e delle integrazioni di cui al comma 1, i professionisti competenti assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale”.
L’art. 481 del codice penale, “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, dispone che “chiunque nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione”.
Tralasciando l’ipotesi in cui il professionista asseveri falsamente la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici ed analizzando gli aspetti connessi alla falsa rappresentazione dello stato dei luoghi negli elaborati progettuali che accompagnano la DIA, si coglie la sostanziale diversità con quanto in precedenza osservato per il permesso di costruire.
3. Conclusioni
Da quanto sopra discende che la falsa rappresentazione dello stato di fatto dell’immobile oggetto dei lavori viene sanzionata:
- nel “permesso di costruire”, per il reato di “falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative”, con la pena edittale della “reclusione da tre mesi a due anni”;
- nella “denuncia di inizio attività”, per il reato di “falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”, con la pena edittale della “reclusione fino ad un anno o con la multa da lire centomila a un milione”.
In entrambi i casi, stante la procedibilità d’ufficio del delitto, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedure penale, deve trasmettere la denuncia di reato alla competente Procura della Repubblica.
Ai sensi dell’art. 84, comma 5, della legge regionale toscana n. 1/2005, analoga segnalazione deve contestualmente essere trasmessa al consiglio dell'ordine di appartenenza del progettista per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Dott. Francesco Barchielli


