Di quale reato risponde il tecnico che certifica la conformità delle opere già eseguite alla DIA in sede di rilascio del certificato di agibilità?
Premassima
a) Di quale reato risponde il tecnico che certifica la conformità delle opere già eseguite alla DIA in sede di rilascio del certificato di agibilità?
b) L'Amministrazione è obbligata a segnalare sempre il reato alla Procura della Repubblica?
Testo integrale
Rimane coinvolto il tecnico che ha certificato la conformità e che viene denunciato alla Procura e all'Ordine professionale e perlopiù per difformità lievi o lievissime, frequentemente giustificate e giustificabili, ma obiettivamente accertate.
In questo contesto mi domando se sia sicuramente applicabile l'art. 331 cpp. anche all’ipotesi di certificazione di conformità nella denuncia di inizio di attività atteso che non ravvedo quale norma attribuisca al direttore dei lavori la veste soggettiva costituente il presupposto di tale reato. E ciò diversamente per quanto avviene per l'asseverazione del progettista nella DIA medesima.
Accertamento del dolo, pur necessario in sede di giudizio penale e disciplinare, non può essere condotto in modo approfondito da parte degli uffici amministrativi che hanno l'opposto problema di non omettere un atto dovuto.
Le sarei grata di qualche ulteriore riflessione sul punto e di eventuali specifici precedenti in sua conoscenza.
Studio Legale XXX
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Il professionista che attesta la conformità dei lavori alla denuncia di inizio attività in presenza di difformità lievi o lievissime dimostra di essere poco accorto, posto che per un verso si espone a sanzioni di carattere penale e disciplinare e che per altro verso potrebbe conseguire effetti analoghi ricorrendo alla variante di fine lavori prevista dall’art. 142 della l.r. toscana n. 1 del 2005.
La suddetta variante consente infatti di “sanare” le parziali difformità delle opere rispetto alla DIA o al permesso di costruire contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori e nel momento in cui si attiva il procedimento preordinato al rilascio del certificato di abitabilità.
Fermo quanto sopra, qualora il progettista – sempre che rivesta anche la qualità di direttore dei lavori – ometta tale semplice adempimento ed attesti comunque la conformità delle opere al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (conformità di fatto insussistente), lo stesso si troverebbe soggetto alle sanzioni amministrative previste dal titolo VIII, capo I, della l.r. toscana n. 1 del 2005; salvo comunque il ricorso all’accertamento di conformità ove ne ricorrano i presupposti.
Detto ciò in termini di sanzioni amministrative applicabili, si devono esaminare le eventuali sanzioni penali cui potrebbe incorrere il tecnico per aver falsamente attestato - contestualmente alla richiesta del certificato di agibilità - la conformità delle opere al progetto approvato.
Stante l’attuale divergenza di opinioni in ordine agli interessi da valutare in sede di rilascio del certificato di agibilitàabitabilità, la risposta non è immediata e necessita di una duplice trattazione a seconda che si sposi l’uno piuttosto che l’altro orientamento.
1. Tesi secondo la quale il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità delle opere al titolo edilizio
Una parte della giurisprudenza (quella penale in particolare) ha ritenuto che il novero degli interessi da tutelare in sede di rilascio del certificato di agibilità è tanto ampio da includere anche gli aspetti di natura urbanistico-edilizia (Cass. Pen., Sez. III, 18 novembre 1997, n. 3905; Cassa. Pen., Sez. III, 10 gennaio 1994, n. 73).
L’orientamento giurisprudenziale appena richiamato ha quindi concluso che in difetto di conformità delle opere al titolo edilizio la certificazione di agibilità non può essere rilasciata.
D’altra parte, se è sostenibile che il certificato di agibilità deve essere rilasciato o negato per ragioni prevalentemente inerenti il profilo igienico-sanitario, l’art. 25 del Testo Unico sull’Edilizia considera quale presupposto per il rilascio del suddetto certificato l’attestazione della conformità delle opere rispetto al progetto approvato.
In virtù di tali argomentazioni, la falsa attestazione di conformità verrebbe senz’altro a costituire il reato del falso ideologico nella forma dell’autore mediato, così come del resto avviene per la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi nell’istanza di permesso di costruire.
Il certificato di agibilità, infatti, è atto pubblico ed al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “Risponde del reato di falsità ideologica in atto pubblico il direttore dell'ufficio tecnico comunale che attesti, contrariamente al vero, la conformità della costruzione al progetto approvato, essendo tale attestazione di sua competenza secondo la legge urbanistica ed avendo ad oggetto l'attività da lui compiuta diretta al rilascio della licenza di abitabilità” (Cassazione penale, Sez. V, 30 ottobre 1979).
Chiarisce poi la giurisprudenza che “È atto pubblico quello con cui il pubblico ufficiale attesta la conformità di un fabbricato al progetto approvato con la concessione edilizia, sia perché ha effetti costitutivi rispetto alla licenza di abitabilità cui l'accertamento della predetta conformità è preordinato, secondo l'art. 221 t.u. leggi sanitarie, sia perché documenta l'attività compiuta personalmente e direttamente dal pubblico ufficiale che redige l'atto. (Fattispecie in tema di falsità ideologica di cui all'art. 479 c.p.)” (Cassazione penale, Sez. II, 14 febbraio 1992; vds. Cassazione penale, Sez. V, 14 aprile 1989).
Ed ancora “Benché dotato di autonomia funzionale rispetto all'atto finale emesso da altro p.u., da cui si distingue sia subiettivamente che obiettivamente, l'atto preparatorio, che ne presenti le caratteristiche, ha natura pubblica. (Nella specie, è stata ritenuta la configurabilità del delitto di cui all'art. 479 c.p., nella fase di attestazione di conformità di un fabbricato al progetto approvato con la concessione edilizia contenuta nella relazione del tecnico del comune richiesta per il rilascio della licenza di abitabilità” (Cassazione penale, sez. un., 30 giugno 1984).
Da ciò si evince che anche nel sistema previsto dalla normativa nazionale, il certificato di agibilità rilasciato dall’Amministrazione nei trenta giorni dalla richiesta, rappresenta certamente un atto pubblico. Non a caso infatti la dottrina ne ha più volte ricondotto gli effetti alla natura di concessione, autorizzazione, licenza e abilitazione.
Se ciò è vero, potrebbe allora argomentarsi che il professionista, attestando una conformità inesistente, induce in errore l’Amministrazione al fine di ottenere un provvedimento che altrimenti non potrebbe conseguire.
Anche per il certificato di agibilità si applicherebbero quindi le sanzioni penali previste per la falsa attestazione dello stato dei luoghi presentata contestualmente alla richiesta di rilascio del permesso di costruire (vds. al riguardo Domande e risposte: Falsità degli elaborati grafici e sanzioni penali).
Il reato potrebbe inoltre essere giudicato più severamente rispetto a quanto non sia previsto per la falsa attestazione nel permesso di costruire, per la quale si richiama l’art. 480 c.p. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative”.
Secondo la giurisprudenza penale infatti “È atto pubblico e non certificato amministrativo l'attestazione di conformità della costruzione al progetto approvato redatta dal capo dell'ufficio tecnico comunale ai fini della licenza di abitabilità , sia perché il documento ha come contenuto l'attestazione di attività compiuta direttamente dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, sia perché l'atto ha effetti costitutivi per il rilascio della licenza di abitabilità” (Cassazione penale, sez. V, 25 novembre 1982).
Il tecnico potrebbe quindi essere chiamato a rispondere del reato di “falso ideologico” da autore mediato, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 479 e 48 del codice penale, ovverosia “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”.
Né al riguardo si potrebbe argomentare che non sussistono norme tali da qualificare il professionista alla “persona esercente un servizio di pubblica necessità”.
Il certificato di agibilità (così come il permesso di costruire e diversamente dalla DIA) dovrebbe infatti ritenersi un atto pubblico, il cui rilascio in difetto dei necessari presupposti costituisce certamente “falso ideologico” soggetto a sanzione penale.
Qualora il giudice penale dovesse attenersi a questa linea interpretativa, considerando la conformità delle opere presupposto imprescindibile per la certificazione di agibilità, il professionista potrebbe con buona probabilità vedersi contestare il reato in questione.
2. Tesi secondo la quale il rilascio del certificato di agibilità deve essere rilasciato anche in difetto della conformità delle opere al titolo edilizio
Nonostante le prese di posizione innanzi richiamate, una parte della giurisprudenza amministrativa ha dichiarato illegittimi i dinieghi motivati dall’accertata difformità al progetto (ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. V, 28 gennaio 1993, n. 178).
Secondo questo filone giurisprudenziale, infatti, in sede di rilascio del certificato di agibilità-abitabilità devono tenersi in considerazione i soli interessi igienico-sanitari.
Ebbene, simili pronunciamenti consentono di affrontare la questione sotto aspetti decisamente più favorevoli al professionista.
Se la certificazione di agibilità può infatti conseguirsi indipendentemente dalla conformità dell’opere al progetto approvato, ne consegue che la “falsa” attestazione del tecnico abilitato non induce in errore l’Amministrazione, giacché quest’ultima in ogni caso – anche in difetto di conformità accertato – avrebbe comunque dovuto rilasciare detto certificato.
La conseguenzialità tra attestazione di conformità e rilascio del certificato costituisce pertanto il presupposto sul quale si fonda la fattispecie incriminatrice del “falso ideologico”, di talché una volta venuta meno questa connessione il reato medesimo non potrebbe configurarsi.
Vero è infatti che non sussiste alcuna norma che qualifica il professionista come “persona esercente un servizio di pubblica utilità”, al pari della denuncia di inizio attività.
Si osserva casomai che il Testo Unico dell’Edilizia (diversamente dalla norma regionale), all’art. 25 prescrive che ad attestare la conformità dell’opera deve essere lo stesso richiedente, il quale (diversamente dal tecnico abilitato) certamente non può rivestire il ruolo di persona esercente un servizio di pubblica utilità.
Richiamando il principio di tassatività della norma penale si potrebbe quindi concludere che non sussistendo norma incriminatrice espressa, la falsa attestazione di conformità delle opere non costituisce reato.
Se ciò fosse vero verrebbe tuttavia da chiedersi quale sia il senso del disposto di cui all’art. 25 del D.P.R. 380/01, posto che lo stesso, in fase di richiesta del certificato di agibilità, richiede l’attestazione di conformità delle opere.
In altre parole, qual è la ragione della suddette previsioni se comunque il certificato di agibilità deve essere rilasciato a prescindere dalla veridicità o meno dell’attestazione?
Questo è certamente un argomento a contrario che osta all’accoglimento della tesi appena esposta. Tesi che tuttavia merita di essere percorsa nella difesa del tecnico imputato.
3. Specificità della normativa regionale toscana riguardo al certificato di agibilità
La normativa regionale toscana introduce un procedimento significativamente differente rispetto a quanto non sia previsto dalla disciplina nazionale per il rilascio del certificato di agibilità.
L’art. 86, comma 3, ultimo periodo della l.r. toscana n. 1/05, prevede infatti che “L’abitabilità o agibilità decorrono dalla data in cui perviene al comune l’attestazione”.
Ebbene, considerato che l’attestazione a cui si riferisce la legge regionale parrebbe comprendere anche la certificazione della conformità delle opere al progetto approvato, potrebbe sostenersi che una dichiarazione non veritiera del tecnico abilitato impedisce l’ottenimento – automatico – del certificato di abitabilità.
Se così fosse, pur rimanendo a carico del proprietario le sanzioni connesse alla mancanza del certificato di agibilità, il professionista potrebbe andare esente da responsabilità di carattere penale.
4. Denuncia di reato
Quanto al contegno che deve tenere l’Amministrazione in simili fattispecie, ovvero se debba o meno segnalare il reato alla Procura ai sensi dell’art. 331 c.p.p., deve osservarsi come anche per il funzionario preposto al competente Ufficio valgano i principi in termini di dolo e colpa.
L’art. 361 del codice penale, infatti, sancisce che “Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire sessantamila a un milione”.
Ebbene, la suddetta disposizione si applica soltanto nel caso in cui il pubblico ufficiale ometta con dolo di denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria. Nel caso in cui la questione sia invece dubbia ed il dipendente comunale propenda – magari per colpa – per ritenere insussistente un’ipotesi di reato, lo stesso non può essere imputato del suddetto reato.
L’Amministrazione deve quindi valutare se ricorra o meno il dolo (e conseguentemente il reato) del professionista. Qualora ciò sia dubbio - in quanto la falsa attestazione possa discendere da una mera svista - e sussistano validi elementi per poter presumere ciò, il pubblico ufficiale non deve evidentemente denunciare il fatto alla competente Procura ed all’Ordine professionale, potendo altrimenti incorrere nel reato di calunnia.
D’altra parte per il caso di lievi difformità l’Amministrazione potrebbe senz’altro porsi la seguente domanda: “perché il professionista dovrebbe aver attestato erroneamente la conformità di un opera al progetto approvato, esponendosi a sanzioni di carattere penale quando avrebbe potuto ricorrere senza particolari oneri ad una variante finale, se non per un mero errore o per una svista in buona fede?”.
Salve quest’ultime considerazioni, l’Amministrazione potrebbe anche attenersi al secondo degli orientamenti giurisprudenziali innanzi rassegnati, piuttosto che tener conto delle specificità del procedimento introdotto dalla legge regionale toscana, giungendo così a ritenere non punibile la condotta del professionista nonostante il dolo.
In quest’ultimo caso, sussistendo orientamenti giurisprudenziali tra loro contrastanti, al dipendente comunale non dovrebbe quindi essere attribuito non soltanto un comportamento doloso nell’omettere la denuncia all’Autorità competente, ma neppure un profilo di colpa.
Dott. Francesco Barchielli