In sede di sanatoria di opere edilizie, al fine di poter dimostrare la realizzazione di un locale tecnico può avere rilevanza evidenziare che lo stesso non aveva l’altezza prevista per l’abitabilità.
In merito alla previsione contenuta in alcuni Regolamenti edilizi comunali di attestare la legittimità di interventi eseguiti in data antecedente alla Legge 10/1977 mediante il Certificato di agibilità/abitabilità rilasciato ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
In merito alla diversa funzione ed ai diversi presupposti che sovrintendono al rilascio del certificato di abitabilità/agibilità e del permesso di costruire.
Sulla legittimità della previsione all’interno di una Convenzione urbanistica di subordinare il rilascio del certificato di agibilità di un immobile alla cessione delle opere di urbanizzazione.
[A] Sulla interpretazione dell'art. 35, comma 20 della Legge 47/1985 con riferimento alle ipotesi di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità in deroga conseguente al rilascio del condono. [B] L'assenza dei presupposti per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità può legittimare il rigetto della domanda di condono edilizio?
[A] Se sia possibile ricavare la conformità edilizia delle opere eseguite dall’accertamento incidentalmente compiuto ai fini del rilascio del certificato di agibilità.
[B] Se la cosiddetta “fiscalizzazione” dell’illecito edilizio configuri una sanatoria dell’abuso.
[C] Se ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 34, comma 2, del DPR 380/2001 rilevi il momento della commissione dell’abuso o il momento di contestazione dello stesso.
[A] Sul significato che oggi assume il termine “agibilità”. [B] Sulle differenze tra certificato di abitabilità, ai sensi dell’art. 220 del R.D. 1265 del1934 e certificato di agibilità, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380 del 2001.
[A] Se sussista una automaticità tra il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità e la concessione in sanatoria.
[B] Se sia ammissibile che l’Amministrazione inviti il privato ad integrare la pratica di sanatoria attraverso una diversa soluzione tecnica per la realizzazione dell’opera.
Sulla possibilità prevista dall’art. 35, comma 20 della Legge 47 del 1985 che il certificato di abitabilità o agibilità venga rilasciato anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari
[A] Il certificato di abitabilità può avere valenza sostitutiva dei titoli edilizi oppure far sorgere un affidamento meritevole di protezione giuridica in ordine alla legittimità degli interventi effettuati? [B] Qual è la valenza delle risultanze catastali?
L’Amministrazione può ammettere che la “sicurezza strutturale” venga attestata da un documento alternativo al certificato di collaudo e cioè attraverso una “dichiarazione di idoneità statica” per gli immobili sprovvisti di agibilità perché datati e perfino nelle procedure di accertamento di conformità in sanatoria?
Il certificato di agibilità, ove si esprima anche in merito alla conformità del titolo edilizio rilasciato, può essere utilizzato per certificare la legittimazione edilizia ed urbanistica di un fabbricato?
E' possibile sostenere che la conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisca il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio dell’agibilità dell’edificio?
E' possibile sostenere che il decreto di abitabilità non abbia soltanto la funzione di accertare la salubrità del fabbricato, ma anche la sua conformità edilizia al progetto approvato?
Può il Comune respingere la domanda di condono senza effettuare la verifica della possibilità - tramite verifica da parte della AUSL - di derogare ai limiti imposti dal D.M. 5.7.1975 circa l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione imposti dalla necessaria sussistenza delle condizioni di salubrità ed abitabilità dell'edificio?
Ai fini del rilascio del certificato di agibilità, a chi spetta la prova sul regolare allaccio alla rete fognaria? Dalla regolare realizzazione della rete fognaria della lottizzazione (rete pubblica principale), può legittimamente desumersi che anche gli allacci delle singole utenze siano stati eseguiti correttamente?
Sulla c.d. licenza di abitabilità: la valutazione della mancanza di cause di insalubrità limitate alla costruzione edilizia in sé considerata è possibile anche senza tener conto del tipo di attività che in concreto vi venga svolta?
Il rilascio del certificato di agibilità può ritenersi finalizzato oltre che alla verifica della sicurezza della costruzione, anche al controllo dell’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie in genere e , in particolare, di quelle che presiedono al convenzionamento per finalità di edilizia agevolata?
Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità di un fabbricato, conseguente all'accoglimento del condono edilizio, può avvenire in deroga alle sole norme regolamentari e ovvero anche alle condizioni di salubrità dell'immobile richieste da norme di livello primario?
In assenza dell’attestazione legale del rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità ed igiene, il titolare può comunque imporre destinazione commerciale all'immobile?
L'asserita carenza dei presupposti necessari per porre in essere azioni di trasformazione del territorio sottoposto a vincolo ambientale può essere smentita dal rilascio della licenza di abitabilità?
Può l’amministrazione comunale, in merito alle ipotesi di assenza del certificato di agibilità, disporre la chiusura dei locali commerciali senza aver previamente provveduto a completare il procedimento preposto al rilascio del certificato medesimo?
Può l'amministrazione consentire, attraverso il rilascio dell’agibilità, l’utilizzo di un immobile che, in quanto abusivo, dovrebbe essere demolito o comunque inibito all’uso?
[A] Sul certificato di agibilità (di un sottotetto): il vicino di casa è legittimato all'impugnazione? Orientamenti giurisprudenziali a confronto. [B] Qual'è la vera funzione del certificato di abitabilità?
Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato al solo accertamento dei requisiti igienico-sanitari o presuppone invece anche la conformità urbanistica ed edilizia dell’opera?
Qual è la sanzione applicabile alle ipotesi di mancanza del certificato di agibilità? Tale situazione comporta sempre, quale necessaria ed inderogabile conseguenza, l’obbligo per il Comune di adottare l’ordine di sgombero dell’immobile?
L’art. 3 del DM del 5 luglio 1975 che prevede che l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone, può essere considerata derogabile in considerazione di quanto previsto dall’art. 35 comma 20, della L. 47/85?
La concessione edilizia in sanatoria può essere condizionata dal Comune alla trascrizione di un” atto di vincolo” che garantisca l’“inabitabilità” del sottotetto?
L’autorizzazione sanitaria diretta a rendere i locali agibili può essere rilasciata qualora gli stessi risultino non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia?
[A] Sul cambio di destinazione d’uso che incide sul carico urbanistico; in particolare sul carattere di omogeneità tra la destinazione commerciale e quella industriale produttiva. [B] Il certificato di destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo ovvero costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano?
[A] Sull’interpretazione della disposizione di cui all'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001. [B] Sul rapporto intercorrente tra la conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie ed il rilascio del certificato di agibilità; in particolare, sul rilievo che assume il carattere abusivo del fabbricato sul meccanismo del silenzio assenso
[A] Per il rilascio dell’agibilità l’amministrazione non può opporre le difformità a norme edilizie ed urbanistiche che non si siano anche tradotte in una difformità dell’opera al progetto autorizzato, a meno che nel frattempo l’amministrazione non si sia indotta a sospendere e/o annullare il titolo edilizio già rilasciato. [B] Sul rifiuto del rilascio del certificato di agibilità, totale o parziale, quando risultino mancanti le opere di urbanizzazione primaria che un privato si sia assunto l’obbligo di realizzare direttamente a scomputo del contributo previsto dalla legge. [C] Sulla possibilità o meno di negare l’agibilità nel caso cui il privato abbia potuto accedere al pagamento rateizzato dei c.d oneri di urbanizzazione, omettendo poi di completare tale pagamento
[A] Sui limiti che la verifica di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie incontra in occasione del rilascio del certificato di agibilità. [B] Sulla natura propter rem degli oneri di urbanizzazione
[A] Sull’ordinanza di sospensione dell’attività per mancanza dell’autorizzazione sanitaria: comunicazione di avvio del procedimento. [B] Sulla necessarietà della conformità urbanistico-edilizia ai fini dell’ottenimento del certificato di agibilità
[A] Sul valore endoprocedimentale dei verbali redatti dagli ufficiali del Comando della Polizia Municipale. [B] Il mutamento di destinazione d’uso impone il rilascio di un nuovo certificato di agibilità
[A] Sulle valutazioni effettuate ai fini del rilascio del certificato di agibilità. [B] Il silenzio-assenso sulla richiesta del certificato di agibilità può essere legittimamente impedito solo attraverso un diniego qualificato
L’accertamento relativo alla utilizzazione degli alloggi non conforme al titolo edilizio non può costituire presupposto per la revoca della certificazione di agibilità
Sulla necessità della valutazione da parte dell’amministrazione, nelle more della definizione del procedimento di condono edilizio, della possibilità di emettere un certificato di agibilità provvisoria
Già nel regime dell'art. 221 del Testo unico delle leggi sanitarie e dell'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994, ed ora nel regime degli art. 24 e 25 del d.P.R. n. 380 del 2001, è condizionato non soltanto alla salubrità degli ambienti, ma anche alla conformità edilizia dell'opera
Per giurisprudenza consolidata, il rilascio del certificato di agibilità, lungi dall'essere subordinato all'accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell'opera
Sul silenzio assensi riguardo al certificato di abitabilità, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 22-4-1994 n. 425, e sulla possibilità o meno da parte dell’Amministrazione di emettere un diniego tardivo
[A] Sull’art. 86, comma terzo, 1.r. Toscana n. 1/2005, in cui si prevede che ‹‹Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VIII, capo I e certificata la conformità di cui al comma 1, l’abitabilità o agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato (…) L’abitabilità o agibilità decorrono dalla data in cui l’attestazione perviene al Comune››. [B] Sulla necessità o meno che la sanzione necessaria per conseguire l’agibilità sia non soltanto applicata ma anche pagata
Sull’art. 222 R.D. n. 1265/34, in forza del quale il Sindaco può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero
Sul certificato di agibilità e sull’art. 65 del d.lgs. n. 81 del 2008, in vigore dal 15 maggio 2008, che ribadisce il divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei
[A] Sulla sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all’art. 24, terzo comma, del d.P.R. n. 380/2001, per la mancata richiesta del certificato di agibilità. [B] Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso
Il rilascio del certificato di agibilità, lungi dall’essere subordinato all’accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell’opera
Laddove le difformità riguardino aspetti marginali del manufatto (in particolare se prive di incidenza sulla volumetria e sulla superficie dell'immobile interessato) e/o, comunque, riconducibili all'ambito dell'attività edilizia cd. libera, esse non possono comportare il rifiuto della agibilità
Sulla sorte dell’autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune in caso di sopravvenuta rilevazione della mancanza di un requisito (il certificato di agibilità) o di un presupposto (l'igienicità o l'agibilità dei locali)
La conformità dei manufatti alle norme urbanistico edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità
Sul procedimento per il rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 425/94, vigente all’epoca dei fatti (oggi previsto dall’art. 25 del d. P. R. 380/01)
[A] È onere del richiedente il condono edilizio provare che l’opera sia stata completata entro la data utile fissata della legge, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, che deve essere supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti. [B] Il certificato di abitabilità non serve ad abilitare l’immobile ad un certo uso piuttosto che ad un altro, giacché dopo il D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, non è previsto un certificato di abitabilità specializzato
[A] Sul Regolamento Edilizio del Comune, con cui si è introdotta la prescrizione per cui la superficie minima dei 45 mq deve essere limitata al 25 % del totale degli alloggi di ogni nuovo fabbricato, mentre per il 75 % la superficie minima deve essere di 60 mq. [B] In una località balneare, la creazione di alveari composti per la loro totalità da unità abitative di minimo taglio assolutamente inidonee al normale vivere civile, finisce comunque per creare dei quartieri fantasma di seconde case che restano praticamente deserte per nove mesi all’anno
Sui locali sottratti all’obbligo del rispetto della altezza minima interna e del rapporto aero-illuminante di cui all’art. 5 del D.M. 5/07/75, per l’evidente ragione che trattasi di spazi nei quali é praticamente impossibile svolgere una qualsiasi attività
Sui punti 3.0.4. e 3.0.5. del DM 18 dicembre 1975 e sulla deroga alla disposizione secondo la quale l’attività didattica delle scuole materne deve necessariamente svolgersi al piano terra
[A] Sulla sussistenza o meno dell’ambulatorietà nei confronti dell’avente causa riguardo agli oneri concessori del condono edilizio non soddisfatti dall’istante. [B] Il meccanismo del silenzio assenso non può essere invocato allorché manchi il presupposto stesso per il rilascio del certificato di agibilità, costituito dal carattere non abusivo del fabbricato
Il certificato di agibilità non può essere rilasciato per fabbricati abusivi e non condonati, essendo presupposto indefettibile per detto rilascio la conformità dei manufatti alle norme urbanistico edilizie
La Legge n.94/2009 (cosiddetto "Pacchetto Sicurezza") ha innovato l'art. 1 della L. 1228/1954 specificando che «l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie»
[A] Sulla sussistenza o meno di una legittimazione a ricorrere di una società promissaria acquirente di immobili per far valere le proprie ragioni circa l’eventuale inidoneità dell’edificazione per la non conformità della costruzione, ovvero per la mancanza del formale certificato di abitabilità. [B] Sul certificato di agibilità e sulla necessità o meno che questo attesti non solo le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, ma anche l’integrale conformità delle opere realizzate al progetto approvato. [C] Sulla possibilità o meno di rilasciare il certificato di agibilità laddove il privato non abbia ancora realizzato le opere di urbanizzazione previste in convenzione
[A] Sulla configurabilità del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del certificato di agibilità. [B] Sulla possibilità o meno che 22 appartamenti in categoria catastale A/2 possano ottenere il rilascio dell’agibilità per la destinazione turistico-ricettiva extra alberghiera a casa-vacanze. [C] Sulla possibilità o meno che l'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e a case e appartamenti per vacanza comporti modifiche di destinazione d'uso ai fini urbanistici
Sulla sussistenza o meno dell'interesse all'impugnazione dell'autorizzazione all'agibilità di un fabbricato, in capo a chi è già legittimato ad impugnare la relativa concessione edilizia
Il rilascio dell’agibilità debba aver riguardo non solo alla regolarità igienico-sanitaria dell’edificio, ma anche alla sua conformità urbanistico-edilizia
L'assenza dell’abitabilità espone alla sanzione risolutiva ogni eventuale contratto di utilizzo del bene privo dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di agibilità ed igienicità e fa venir meno, sul piano sostanziale, la potenziale produttività del reddito locativo
Il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario
La mera pendenza di un procedimento sanzionatorio non sia ostativa al rilascio dell’agibilità, a meno che, come prevede la legge, non si ravvisino differenze tra l’autorizzato (o il dichiarato) ed il realizzato
[A] Sull’evoluzione normativa riguardo al certificato di agibilità. [B] Sull’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425 e sugli artt. da 24 a 26 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. [C] Al concetto di agibilità si è andato sostituendo quello di “vivibilità” della costruzione. [D] Sul procedimento di rilascio del certificato di agibilità
Sulla possibilità o meno di applicare la normativa tecnica in materia di igiene e sanità anche a fabbricati edificati nel vigore di precedenti normative
Il certificato di agibilità è funzionale ad accertare che l'immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità ed igiene, attenendo viceversa al titolo edilizio la verifica del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche
Il certificato di agibilità non ha alcuna attinenza con fini di tutela urbanistico edilizia e si limita quindi ad attestare una situazione oggettiva e, in particolare, la corrispondenza dell'opera realizzata
L’art. 6 della legge n. 46 del 1990 ritiene obbligatoria la redazione del progetto degli impianti elettrici ed il suo deposito contestualmente al progetto edificatorio e non al momento del rilascio del certificato di agibilità
[A] Sulla decorrenza del termine di impugnazione del titolo edilizio. [B] Nel consentire modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde “unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo 63, comma 6”, l’art. 64 primo comma, l.r. 12/2005 ammette evidentemente l’incremento delle altezze nei soli limiti strettamente funzionali ad assicurare le condizioni minime di salubrità agli spazi (resi) abitativi
Sul provvedimento di condono che consente la modificazione della destinazione d’uso del sottotetto ad uso abitativo in deroga alle norme sull'abitabilità
Laddove le condizioni concrete di un immobile rendano il medesimo tale da non essere ritenuto abitabile, poiché esse si pongono in contrasto con il rispetto della dignità umana (art. 2 Cost.) e del diritto alla salute (art. 32 Cost.), non rileva che la specifica condizione di inabitabilità trovi letterale richiamo in una norma di regolamento comunale
[A] La conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità. [B] Sull'autorizzazione rilasciata relativamente ad un'attività di somministrazione di bevande da svolgersi in un locale non conforme alla disciplina edilizia e urbanistica
Sul caso in cui il certificato di agibilità relativo all’immobile venduto non sia stato rilasciato e non possa esserlo per le caratteristiche dell'immobile
Per gli immobili oggetto di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, il rilascio della licenza di abitabilità/agibilità non costituisce un atto dovuto
[A] In caso di difformità parziale dal permesso di costruire, quando il Comune sceglie, ai sensi dell’art. 34, comma 2, TU n. 380/2001, se irrogare la sanzione pecuniaria ovvero ingiungere la demolizione, deve svolgere una propria, puntuale e approfondita, istruttoria tecnica, ove venga valutata non tanto la prospettazione delle parti, quanto la concreta situazione di fatto. [B] Deve ritenersi illegittima l’ordinanza di demolizione di opera edilizia realizzata in parziale difformità dal permesso di costruire che non si faccia carico di valutare preventivamente tutti gli aspetti pregiudizievoli che potrebbero scaturire dalla demolizione. [C] Il procedimento volto alla dichiarazione di abitabilità, ancorché possa essere l’occasione per la rilevazione di violazioni del titolo, non è la sede idonea a sanzionarle
[A] Il rilascio del cosiddetto certificato di agibilità sanitaria è prescritto da tale disposizione con riguardo non soltanto agli immobili ad uso strettamente abitativo. [B] L’assegnazione della numerazione civica presuppone, al pari della abitabilità, l’esistenza di un titolo edilizio
In sede di applicazione della norma sul condono edilizio molti Comuni hanno ritenuto che il certificato di agibilità sia inglobato dalla concessione in sanatoria
Sul potere di sgombero sancito dall’art. 222 del R.D. n. 1265/34 posto a presidio dell’igiene e sulla possibilità o meno di estenderlo a qualsiasi edificio o manufatto cui sia stata impressa quella destinazione, anche di fatto
Sul passaggio non autorizzato da una destinazione d’uso non abitativa alla destinazione abitativa e sulla legittimità o meno dell’ordinanza di sgombero emessa per ragioni igienico sanitarie ai sensi del R.D. 1265 del 1934
[A] Sul frazionamento e vendita delle R.T.A. e sulla responsabilità per colpa del notaio, ove abbia redatto atti non completamente comprensibili alle parti. [B] Il certificato di agibilità se viene rilasciato per fini alberghieri, non può poi essere ritenuto valido per fini abitativi
[A] Sulla mancanza del certificato di abilità e sulla possibilità o meno da parte del Comune di ordinare lo sgombero dell’immobile. [B] Sui requisiti della certificazione di agibilità di un edificio ai sensi della legge regionale della Sicilia
Sulla necessità di porre rimedio alla precarietà di edifici al fine di assicurare l’incolumità pubblica e sulle ordinanze del Sindaco ex art. 50 D.P.R. 267 del 2000
Sui requisiti di abitabilità dei sottotetti stabiliti dalla legge regionale Lombardia 11 marzo 2005 n. 11 e sulla possibilità o meno di derogarvi richiedendo il condono edilizio
[A] Sulle deficienze igienico sanitarie connesse al difetto dell’altezza minima prescritta dal D.M. 5.7.1975 e sul loro carattere ostativo o meno al rilascio del condono edilizio. [B] Sull’applicabilità o meno dell’altezza minima prescritta per ottenere il certificato di agibilità anche per i locali destinati a circolo sportivo ricreativo non è aperto al pubblico e destinato ad essere luogo di soggiorno dei soci
[A] Il certificato di agibilità non si limita dunque alla verifica delle prescrizioni igienico - sanitarie, ma è strutturalmente collegato a tutti i precedenti titoli abilitanti. [B] Sulla possibilità o meno da parte del proprietario di un fondo gravato da una servitù di passaggio da parte di un terzo di chiudere l’accesso a terzi estranei. [C] Sull’obbligo a carico dell’amministrazione di verificare l’esistenza, in capo al richiedente, del titolo di godimento sull’immobile interessato da un progetto di trasformazione edilizia
In caso di contenzioso tra venditore e promissario acquirente circa la sussistenza del certificato di agibilità dell’immobile, ottenuto per il formarsi del silenzio assenso, spetta al giudice ordinario rivolgersi all'ente locale competente affinché si pronunci espressamente ed in difetto esperire un accertamento tecnico
Il certificato di agibilità attiene esclusivamente a scopi igienico sanitari e il suo rilascio non è ricollegato alla verifica di esatta rispondenza delle volumetrie realizzate con quelle assentite
Sul rilascio del certificato di agibilità ai sensi del previdente art. 4 del DPR 22/04/1994 n. 425 e sugli effetti del decorso di 45 giorni in difetto di pronuncia dell’Amministrazione
[A] Sul decorso del termine di conclusione del procedimento relativo aella domanda di agibilità senza che l’Amministrazione si sia espressa al riguardo. [B] Sul rilascio del certificato di agibilità nel procedimento di condono edilizio
[A] Sulla mancanza del certificato di agibilità e sull’accertata mancanza dei requisiti igienico sanitari di uno studio medico. [B] Sulla differenza tra i poteri sanzionatori di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 314 del 1990, concerne l’aspetto strettamente funzionale dello studio medico, e quelli di cui all’art. 221 del testo unico sulle leggi sanitarie
Sul parere di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 80 del TULPS e sulla conclusione dell’iter comunale che attesta l’esistenza di un manufatto legittimo realizzato in base ad un titolo edilizio
Il rilascio del certificato di abitabilità è condizionato non solo all'aspetto igienico sanitario - salubrità degli ambienti - ma anche alla conformità edilizia dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato
Di quale reato risponde il tecnico che certifica la conformità delle opere già eseguite alla DIA in sede di rilascio del certificato di agibilità? L’Amministrazione è obbligata a segnalare sempre il reato alla Procura della Repubblica?
L’attività commerciale non può essere autorizzata in immobili difformi dalla disciplina urbanistica, parallelamente non può essere rilasciata quell’autorizzazione sanitaria che renderebbe i locali stessi agibili, sebbene non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia