Il Collegio deve osservare che l'ipotesi di “pregiudizio da mero ritardo” è una recente acquisizione sia legislativa (vedasi l'art. 2 bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge 18.6.2009, n. 69) che giurisprudenziale, sulla quale non sono ancora maturati indirizzi consolidati
Premassima
Il Collegio deve osservare che l'ipotesi di “pregiudizio da mero ritardo” è una recente acquisizione sia legislativa (vedasi l'art. 2 bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge 18.6.2009, n. 69) che giurisprudenziale, sulla quale non sono ancora maturati indirizzi consolidati
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