Urbanistica Italiana
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916
Il sequestro preventivo disposto dal giudice penale sull'immobile abusivo è consentito anche nel caso in cui i lavori per la realizzazione di quest'ultimo siano terminati, con conseguente perfezionarsi dell'ipotesi criminosa
Premassima
Il sequestro preventivo disposto dal giudice penale sull'immobile abusivo è consentito anche nel caso in cui i lavori per la realizzazione di quest'ultimo siano terminati, con conseguente perfezionarsi dell'ipotesi criminosa
Testo integrale
1. Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purchè il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato.
2. In tema di edilizia o urbanistici, “spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante da libero uso della cosa pertinente all’illecito penale. In particolare vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti il territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell’indagato o da terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all’aggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare. Per esempio, nel caso di ipotizzato aggravamento del cosiddetto carico urbanistico, va delibata in fatto tale evenienza sotto il profilo della consistenza reale ed intensità del pregiudizio paventato, tenendo conto della situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento coercitivo”; tra le specifiche conseguenze antigiuridiche che, ex art. 321 Cpp, possano determinarsi a causa del mancato impedimento della libera disponibilità del manufatto abusivo, ben può farsi rientrare la perpetrazione dell’illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 221 del Tu delle leggi sanitarie (divieto di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), non inquadrabile “nella agevolazione di commissione di altri reati”, ma certamente costituente una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire (principio ribadito da Cass., Sez. III, 21 gennaio 2005, Cappa; si veda però – in senso contrario – Cass., Sez. III, 6 luglio 2004, Sardi).
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 10 dicembre 2004 il Tribunale di Agrigento rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di D. Giovanni avverso il decreto 23/11/2004 con cui il Gip di quel Tribunale aveva. disposto il sequestro preventivo di due immobili destinati a civile abitazione, rifiniti ed arredati di mq. 44 ciascuno, comprensivi di piccola veranda coperta, siti nella contrada Terranova di Lampedusa, in relazione al reato di cui all’art 44, let. b), del Dpr 380/01.
Il Tribunale evidenziava che le due unità immobiliari era complete, rifinite ed arredate ma la misura cautelare doveva ritenersi legittimamente imposta per l’evidente aggravio del carico urbanistico della zona e per impedire la perpetrazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 221 del Tm delle leggi sanitarie. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il D. Giovanni, il quale sotto il profilo della violazione di legge, ha eccepito che: - non sarebbero sussistenti, nella specie, “ i presupposti di pericolo che possano derivare dalla libera –disponibilità della cosa pertinente al reato né…” la possibilità che tale disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso o comunque agevolare la commissione di altri reati”
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. 1. le Su di questa Corte suprema - con la sentenza 2/2003, Innocenti - hanno ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva già ultimata, affermando che:
il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purchè il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato;
in tema di edilizia o urbanistici, “spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante da libero uso della cosa pertinente all’illecito penale. In particolare vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti il territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell’indagato o da terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all’aggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare. Per esempio, nel caso di ipotizzato aggravamento del cosiddetto carico urbanistico, va delibata in fatto tale evenienza sotto il profilo della consistenza reale ed intensità del pregiudizio paventato, tenendo conto della situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento coercitivo”;
tra le specifiche conseguenze antigiuridiche che, ex art. 321 Cpp, possano determinarsi a causa del mancato impedimento della libera disponibilità del manufatto abusivo, ben può farsi rientrare la perpetrazione dell’illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 221 del Tu delle leggi sanitarie (divieto di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), non inquadrabile “nella agevolazione di commissione di altri reati”, ma certamente costituente una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire (principio ribadito da Cass., Sez. III, 21 gennaio 2005, Cappa; si veda però – in senso contrario – Cass., Sez. III, 6 luglio 2004, Sardi).
2. Il Tribunale di Agrigento, nell’ordinanza impugnata, ha dato conto, con motivazione adeguata, di avere compiuto quella “attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso” dell’unità immobiliare illecitamente realizzata, secondo il riferito orientamento delle Su: a fronte della creazione di due ulteriori unità immobiliari residenziali “usualmente locate a terzi”, invero, ha fatto corretto riferimento [oltre che alla finalità impeditiva dell’illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 221 del Tu delle leggi sanitarie] all’aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti, oggettivamente configurabile sia come ulteriore domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di spazi pubblici per abitante nella zona urbanistica interessata (standards di cui al Dm 1444/68).
Non risulta rispettata, ad esempio la destinazione di aree a parcheggio nella dotazione minima laddove l’articolo 2, 2° comma, della legge 122/89 (che ha modificato l’articolo 41sexies della L. 1150/1942, disposizione tuttora vigente) - con disciplina, imperativa ed inderogabile, in correlazione degli interessi pubblici perseguiti impone a chi voglia effettuare nuove costruzioni di riservare appositi spazi per parcheggi, anche nelle aree dì pertinenza delle costruzioni stesse, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione, visti gli articoli 127 e 325 Cpp, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
2. In tema di edilizia o urbanistici, “spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante da libero uso della cosa pertinente all’illecito penale. In particolare vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti il territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell’indagato o da terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all’aggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare. Per esempio, nel caso di ipotizzato aggravamento del cosiddetto carico urbanistico, va delibata in fatto tale evenienza sotto il profilo della consistenza reale ed intensità del pregiudizio paventato, tenendo conto della situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento coercitivo”; tra le specifiche conseguenze antigiuridiche che, ex art. 321 Cpp, possano determinarsi a causa del mancato impedimento della libera disponibilità del manufatto abusivo, ben può farsi rientrare la perpetrazione dell’illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 221 del Tu delle leggi sanitarie (divieto di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), non inquadrabile “nella agevolazione di commissione di altri reati”, ma certamente costituente una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire (principio ribadito da Cass., Sez. III, 21 gennaio 2005, Cappa; si veda però – in senso contrario – Cass., Sez. III, 6 luglio 2004, Sardi).
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 10 dicembre 2004 il Tribunale di Agrigento rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di D. Giovanni avverso il decreto 23/11/2004 con cui il Gip di quel Tribunale aveva. disposto il sequestro preventivo di due immobili destinati a civile abitazione, rifiniti ed arredati di mq. 44 ciascuno, comprensivi di piccola veranda coperta, siti nella contrada Terranova di Lampedusa, in relazione al reato di cui all’art 44, let. b), del Dpr 380/01.
Il Tribunale evidenziava che le due unità immobiliari era complete, rifinite ed arredate ma la misura cautelare doveva ritenersi legittimamente imposta per l’evidente aggravio del carico urbanistico della zona e per impedire la perpetrazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 221 del Tm delle leggi sanitarie. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il D. Giovanni, il quale sotto il profilo della violazione di legge, ha eccepito che: - non sarebbero sussistenti, nella specie, “ i presupposti di pericolo che possano derivare dalla libera –disponibilità della cosa pertinente al reato né…” la possibilità che tale disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso o comunque agevolare la commissione di altri reati”
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. 1. le Su di questa Corte suprema - con la sentenza 2/2003, Innocenti - hanno ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva già ultimata, affermando che:
il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purchè il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato;
in tema di edilizia o urbanistici, “spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante da libero uso della cosa pertinente all’illecito penale. In particolare vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti il territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell’indagato o da terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all’aggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare. Per esempio, nel caso di ipotizzato aggravamento del cosiddetto carico urbanistico, va delibata in fatto tale evenienza sotto il profilo della consistenza reale ed intensità del pregiudizio paventato, tenendo conto della situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento coercitivo”;
tra le specifiche conseguenze antigiuridiche che, ex art. 321 Cpp, possano determinarsi a causa del mancato impedimento della libera disponibilità del manufatto abusivo, ben può farsi rientrare la perpetrazione dell’illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 221 del Tu delle leggi sanitarie (divieto di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), non inquadrabile “nella agevolazione di commissione di altri reati”, ma certamente costituente una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire (principio ribadito da Cass., Sez. III, 21 gennaio 2005, Cappa; si veda però – in senso contrario – Cass., Sez. III, 6 luglio 2004, Sardi).
2. Il Tribunale di Agrigento, nell’ordinanza impugnata, ha dato conto, con motivazione adeguata, di avere compiuto quella “attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso” dell’unità immobiliare illecitamente realizzata, secondo il riferito orientamento delle Su: a fronte della creazione di due ulteriori unità immobiliari residenziali “usualmente locate a terzi”, invero, ha fatto corretto riferimento [oltre che alla finalità impeditiva dell’illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 221 del Tu delle leggi sanitarie] all’aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti, oggettivamente configurabile sia come ulteriore domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di spazi pubblici per abitante nella zona urbanistica interessata (standards di cui al Dm 1444/68).
Non risulta rispettata, ad esempio la destinazione di aree a parcheggio nella dotazione minima laddove l’articolo 2, 2° comma, della legge 122/89 (che ha modificato l’articolo 41sexies della L. 1150/1942, disposizione tuttora vigente) - con disciplina, imperativa ed inderogabile, in correlazione degli interessi pubblici perseguiti impone a chi voglia effettuare nuove costruzioni di riservare appositi spazi per parcheggi, anche nelle aree dì pertinenza delle costruzioni stesse, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione, visti gli articoli 127 e 325 Cpp, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Formula un quesito alla redazione
I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.


