T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Bis, 7 aprile 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 16 agosto 2014
[A] L’autonomia comunale in materia urbanistica non implica una riserva intangibile di funzioni e non esclude che il legislatore regionale possa, nell’esercizio della sua competenza, individuare le dimensioni della stessa autonomia, valutando la maggiore efficienza della gestione a livello sovracomunale degli interessi coinvolti. [B] Il comune può, nella sua autonomia, in relazione ad esigenze particolari e locali, imporre limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed ambientali
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