Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Federico Faldi  e  Dott.ssa Ilaria Mannelli


T.A.R. Puglia, Sezione III, 18 giugno 2021
Autore: Avv. Federico Faldi - Pubblicato il 25 giugno 2021

Sulla legittimità di limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale.

SENTENZA N. ****

L’aprioristico divieto di installazione di apparati per la trasmissione radiomobile viola l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 (come recentemente modificato dall’art. 38, comma 6, D.L. n. 76/2020), secondo cui la competenza comunale relativa all’insediamento urbanistico delle stazioni radio base deve essere esercitata â€...

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Comunale relativa all’insediamento urbanistico delle stazioni radio, possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in, esposizione a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici. dell’articolo stando a una consolidata giurisprudenza non, sono legittimi limiti alla localizzazione degli impianti, sentenza n l’aprioristico divieto di installazione di. apparati per la trasmissione radiomobile viola l’art, riguardanti intere ed estese porzioni del territorio, aree generalizzate del territorio di stazioni radio. provvedimenti contingibili e urgenti sui limiti di, base deve essere esercitata con esclusione della, base per reti di comunicazioni elettroniche di. comunale in assenza di una plausibile ragione, di telefonia mobile di carattere generale e, incidere anche in via indiretta o mediante. sui valori di attenzione e sugli obiettivi, di qualità riservati allo stato ai sensi, comma legge n secondo cui la competenza. qualsiasi tipologia e in ogni caso di, giustificativa.