Se in tema di vedute, una siepe “viva” debba rispettare la distanza stabilita dall’art. 907 c.c. o la distanza prevista dall’art. 892 c.c.
SENTENZA N. ****
Il collegio condivide integralmente la relazione ed, esaminata la memoria depositata dai difensori dei ricorrenti, rileva che con la stessa non vengono addotte ulteriori convincenti argomentazioni atte a superare le suesposte ragioni reiettive, insistendosi nella improponibile tesi dell’assimilabilità di una siepe naturale a...