[A] L'impianto ascensore è soggetto al rispetto delle distanze ex art. 873 c.c.? [B] Il rispetto delle distanze di cui agli art. 873 e 907 c.c. prescritto dall'art. 79, comma 2 del D.p.r. 380/2001 trova applicazione anche in ambito condominiale?
[A] Il vincolo della distanza minima dalle pareti finestrate è efficace anche quando la presenza delle finestre è abusiva? [B] La distanza minima inderogabile di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve sempre ritenersi automaticamente inserita nel P.R.G. al posto dell’eventuale norma illegittima?
Il margine d’incertezza relativo all’interpretazione delle riprese fotografiche di un’area in cui ricade un immobile preclude l’adozione di provvedimenti autoritativi in materia di abusivismo edilizio?
Sul concetto di modifica sostanziale della localizzazione (traslazione) di un edificio, quale variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria.
Nel caso di lavori su un immobile esistente compreso nella fascia di rispetto autostradale è dirimente la qualificazione dell’intervento che si intende effettuare secondo la disciplina dettata dal DPR 380/2001?
[A] Sulla portata della deroga alle disposizioni del DM 1444/68 prevista dall'art. 2 bis, comma 1 del T.U.E. [B] Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis, comma 1 del T.U.E. e dell'art. 103, comma 1 bis della L.R. della Lombardia n. 12/2005. [C] In ordine al riparto di competenza Stato/Regioni in materia di determinazione delle dotazioni infrastrutturali pubbliche o di interesse generale.
Sulla distanza minima dal confine per le costruzioni interrate quali pozzi, cisterne e fosse, nel caso in cui non vi sia una norma specifica contenuta nel regolamento edilizio comunale.
In merito alla possibilità di applicazione del principio di prevenzione ex art. 873 c.c. nell'ambito della normativa integrativa dei regolamenti locali.
In merito alla non incidenza, ai fini della verifica del rispetto delle distanze tra costruzioni, degli abusi edilizi commessi dal confinante (oggetto di istanza di sanatoria già rigettata).
L’art. 9 del D.M. 1444/1968 impone al proprietario dell’area confinante col muro finestrato altrui di costruire il proprio edificio ad almeno dieci metri anche nel caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti?
[A] Sulle differenze tra la ristrutturazione edilizia “pesante” e la ristrutturazione edilizia “leggera”. [B] La realizzazione di un parapetto fisso o di un balcone rientra nella categoria dei “nuovi edifici” e rileva ai fini delle distanze tra edifici?
La distanza di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti (art. 9, comma 1, lett. 2, del D.M. 1444/1968) si applica nel caso in cui gli edifici siano prospicienti strade pubbliche?
Sulla deroga alla distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti prevista dall’art. 9, comma 3, del D.M. 1444/1968 con riferimento ai piani particolareggiati o lottizzazioni.
[A] Sulla definizione di “Pareti finestrate” in tema di distanze tra edifici di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968. [B] La regola delle distanze legali tra costruzioni di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968 è applicabile anche alle sopraelevazioni?
Sulla distinzione tra le “variazioni essenziali” in tema di interventi sottoposti a permesso di costruire, che attengono alla modalità di esecuzione delle opere, e le “varianti”, che riguardano la richiesta di una variazione del titolo autorizzativo.
Sulla natura inderogabile della disciplina in materia di distanza tra fabbricati e dal confine ex art. 9 del D.M. 1444/68 ed in ordine alla necessità di ricomprendere nel calcolo anche balconi e terrazze.
Il limite della distanza di 10 metri di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, si applica anche in caso di apertura di una finestra in più rispetto alla situazione precedente?
Sui presupposti di applicabilità dell’art. 879, comma 2, c.c. in merito all’esenzione del proprietario confinante dall’obbligo di osservare le distanze legali delle costruzioni dalle vie pubbliche.
[A] Il balcone rileva ai fini della qualificazione di una parete come finestrata? [B] Sulla necessità del rispetto delle distanze ex art. 9 del D.M. 1444/1968 in riferimento a balconi aggettanti prospicienti a pareti poste ad angolo retto rispetto alla parete a cui accedono.
L’Amministrazione, in sede di rilascio di un permesso di costruire, ha l’obbligo di ricercare le limitazioni negoziali al diritto di costruire, tra cui eventuali violazioni delle distanze legali dal confine?
In caso di demolizione e ricostruzione di un precedente edificio, in cui siano distinguibili le parti eccedenti rispetto a quelle originarie, solo le prime sono soggette alla disciplina delle distanze legali?
[A] Se il potere di controllo dell’Amministrazione in sede di rilascio dei titoli edilizi debba essere esercitato anche per la verifica per il rispetto delle distanze dai confini di proprietà o del distacco dagli edifici. [B] La mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento nell’ambito del rilascio di un titolo edilizio determina l’illegittimità del provvedimento finale? [C] La mancata indicazione del termine per l’impugnazione dell’atto e dell’Autorità cui ricorrere costituisce causa autonoma di illegittimità del provvedimento?
[A] In merito ai presupposti che impongono il rispetto delle distanze a prescindere dalla qualificazione dell’intervento. [B] Sul rapporto tra principio di prevenzione e disciplina degli strumenti urbanistici [C] La clausola “salvo diritti dei terzi” impone al Comune una loro ponderazione in fase di rilascio del permesso di costruire? [D] Il diritto di prevenzione esercitato in sede di originaria costruzione si estende alla successiva sopraelevazione?
[A] Sul momento in cui inizia a decorrere il termine di impugnazione di un permesso di costruire da parte di terzi, a seconda che sia contestata l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato o il contenuto specifico del permesso di costruire. [B] Sulla rilevanza della natura abusiva di una costruzione nei rapporti con l’amministrazione pubblica e ai fini del rispetto delle distanze legali di cui agli artt. 873 c.c. e ss.
Ai fini della determinazione della altezza dell’edificio, rilevante per la definizione delle distanze legali tra fabbricati, va computato il torrino della cassa scale?
L’ambito del divieto imposto dall’art. 96, lett. f), del R.D. 523/1904 è esteso a qualunque manufatto o volume collocato a meno di dieci metri dalla sponda del fiume?
In ordine alla rilevanza della vicinitas ai fini dell'accertamento della legittimazione e dell'interesse ad agire nell'ambito di ricorso avente ad oggetto l'impugnazione di titolo edilizio.
Sulla possibilità o meno di acquisire la servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella prescritta dal codice civile e dagli strumenti urbanistici non solo per l'effetto dell'usucapione, ma anche per destinazione del padre di famiglia
[A] In ordine agli elementi di distinzione tra ristrutturazione "ordinaria" e ristrutturazione "pesante" ai sensi del D.p.r. 380/2001.
[B] Sull'incidenza della classificazione dell'intervento quale ristrutturazione pesante sul rispetto del regime delle distanze previsto dalla normativa urbanistica.
Il presente contributo intende chiarire se il calcolo della distanza tra fabbricati di cui all’art. 9 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968 debba essere effettuato secondo un criterio lineare o un criterio radiale. È inoltre preso in esame il criterio di calcolo da utilizzare per misurare la distanza tra costruzioni in materia di vedute ai sensi dell’art. 907 c.c.
In merito alla non applicazione della disciplina di cui al D.M. n. 1444/68 in fattispecie con edifici divisi da vicolo pubblico e posti ad una distanza inferiore a tale parametro normativo.
Se una costruzione precaria (quale un gazebo o chiosco) rilevi ai fini del rispetto della distanza di tre metri in tema di vedute di cui all’art. 907 c.c.
Se le norme sulle distanze legali di cui al D.M. 1444/1968 trovino applicazione nel caso di chiosco o altro manufatto costruito su area di proprietà demaniale (suolo pubblico).
Se la distanza minima di cinque metri dal confine prevista dalle NTA di un Comune debba essere rispettata anche in caso di intervento edilizio in sopraelevazione realizzato nell’ambito delle addizioni funzionali di un edificio (senza dunque che l’intervento comporti una riduzione della distanza dal confine dell’edificio).
[A] Sulla natura inderogabile della disciplina in materia di distanze di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968.
[B] Sulla qualificazione come nuova costruzione degli interventi di ampliamento in sopraelevazione, rilevante anche ai fini del computo sulle distanze.
Se rientri nel concetto di “modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza”, e quindi di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, la traslazione dell’edificio capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime.
Le distanze tra fabbricati di cui all’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, devono essere misurate in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, o in modo lineare?
Se le tolleranze costruttive entro il limite del 2 per cento previste dall’art. 34, comma 2 ter del D.P.R. 380/2001 (ora art. 34 bis del D.P.R. 380/2001) siano applicabili anche in riferimento alle altezze minime dei locali abitativi stabilite dal D.M. 5 luglio 1975 e alle distanze tra gli edifici di cui al D.M. 1444 del 2 aprile 1968.
Se, inoltre, una legge regionale che preveda l’applicabilità delle tolleranze edilizie anche alle altezze minime dei locali abitativi stabilite dal D.M. 5 luglio 1975 e alle distanze tra gli edifici di cui al D.M. 1444 del 2 aprile 1968 sia legittima, in quanto ricognitiva delle regole stabilite dall’art. 34, comma 2 ter del D.P.R. 380/2001 (ora art. 34 bis del D.P.R. 380/2001).
Se le tolleranze costruttive entro il limite del 2 per cento previste dall’art. 34, comma 2 ter del D.P.R. 380/2001 (ora art. 34 bis del D.P.R. 380/2001) possano ritenersi applicabili anche in riferimento alle altezze minime dei locali abitativi stabilite dal D.M. 5 luglio 1975.
[A] Se sia sufficiente la “vicinitas” quale condizione dell’azione di annullamento o occorra anche la sussistenza di un interesse concreto e attuale ad agire per scongiurare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio.
[B] Se i muri di contenimento che sostengono un terrapieno artificiale siano assoggettati alla normativa in materia di distanze.
[C] Sulle alternative del proprietario che costruisce per primo sul confine alla luce del principio della prevenzione temporale ricavabile dagli artt. 873 e ss. c.c.
[A] Se una controversia derivante dall’impugnazione di un permesso di costruire da parte del vicino che lamenti la violazione delle distanze legali appartenga alla giurisdizione al giudice amministrativo.
[B] Se una sopraelevazione debba essere considerata come nuova costruzione e possa essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante.
[C] Sulla nozione di di volume tecnico.
[D] Sulla distanza minima di 10 metri lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti imposta dall’art. 9 del D.M. 1444/1968.
Sono legittime le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali che non prevedono la computabilità delle terrazze e degli elementi aggettanti, in deroga all’art. 9 del D.M. 1444 del 1968?
Avv. Sergio Mancusi. Sulla necessità o meno di rispettare la distanza di dieci metri tra pareti finistrate ai sensi dell'art. 9 del D.M. 1444 del 1968, in presenza di una viabilità pubblica
[A] Sul rispetto delle distanze dalle proprietà e dal confine dell'opera che non abbia carattere del tutto temporaneo. [B] L’autorizzazione del genio civile per la predisposizione di un ascensore.
Il vano scale può essere ritenuto rilevante, ai fini della applicabilità della normativa in tema di distanze, di cui all’art. 9 del D.M. 1444 del 1968?
Sulla legittimità delle previsioni regolamentari che, in materia di distanze, prendano in considerazione le facciate che presentino elementi aggettanti.
[A] Sulla derogabilità dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968. [B] La distanza di dieci metri deve essere calcolata soltanto tra le pareti finestrate, tutte le pareti, che si fronteggiano? [C] La disciplina si applica anche nel caso in cui solo una parte della finestra si trovi a distanza minore di quella prescritta? [D] Cosa deve intendersi per parete finestrata?
La distanza che, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 8 dal Regolamento attuativo del codice della strada, deve sussistere tra il confine stradale e le recinzioni di altezza superiore ad 1 m vale anche per i muri di contenimento o sostegno?
Nel caso in cui, in materia di distanze, il regolamento urbanistico richiami solo la disciplina contenuta nel codice civile trova comunque applicazione quanto previsto dal D.M. 1444 del 1968?
[A] La controversia derivante dall’impugnazione di un permesso di costruire da parte del vicino che lamenti la violazione delle distanze legali costituisce una disputa tra privati ovvero tra privato e p.a.? [B] Nella verifica dell’osservanza delle distanze ai sensi dell’art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, devono essere considerate anche le sporgenze destinate per i loro caratteri strutturali e funzionali ad ampliare la superficie abitativa?
Principi in tema di distanze dalle costruzioni: nella valutazione di cui all'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 vanno considerati anche i balconi e le altre sporgenze?
In quali ipotesi il muro posto tra due proprietà può essere considerato costruzione agli effetti delle norme sulle distanze? Che rilevanza assume in tal senso la sua altezza?
Può sostenersi che la prescrizione dettata dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 in tema di distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sia volta a tutelare il diritto alla riservatezza o alla conservazione della prospettiva da parte dei proprietari frontisti?
[A] Sulle distanze minime del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968. [B] E' possibile ritenere ragionevole una traslazione di volumetria con "decollo del volume da un’area servizi e l’atterraggio su un’area residenziale libera"?
A) Quale portata deve attribuirsi al concetto di singola unità immobiliare cui ancorare, in base all’art. 34 ter del DPR 380/2001, la c.d. tollerabilità del 2%? B) In quali ipotesi, in tema di limitazioni legali della proprietà, le scale, i ballatoi e le porte possono configurare delle vedute?
Nell'ipotesi di costruzioni a confine con strada pubblica a fondo cieco a servizio dei fabbricati persiste comunque l'obbligo del rispetto della distanza minima di 10 metri tra fabbricati prospicienti di cui all’art. 9, comma 1, n. 2 e comma 2 del D.M. 1444/1968?
Cosa intende la disposizione dell’articolo 9 n.2 del D.M. n. 1444 del 1968 con l'enunciato “nuovi edifici”? La disposizione ha riguardo soltanto degli immobili “costruiti per la prima volta” ovvero anche degi edifici preesistenti oggetto di ricostruzione?
Sulla sopraelevazione in allineamento: in quali ipotesi è possibile sopraelevare a distanza inferiore rispetto a quella prevista dal DM 2 aprile 1968 n. 1444?
Ai fini del calcolo del “percorso pedonale più breve” previsto dall'art. 1, l. 2 aprile 1968 n. 475 per l'individuazione della distanza tra farmacie possono prendersi in considerazione i tratti di strada non percorribili in sicurezza da pedoni a causa dell'assenza di marciapiedi e del transito di auto ad alte velocità?
[A] Ai fini dell'applicazione delle norme in tema di distanze tra fabbricati, quali opere possono essere qualificate come “costruzione”? [B] Di quali elementi occorre darsi carico nel calcolo delle distanze tra costruzioni?
Quale efficacia precettiva deve attribuirsi alle previsioni di cui all’art. 9 DM 1444/68? Queste ultime debbono intendersi come funzionalizzate alla riservatezza ovvero all’igiene ed alla salubrità dei luoghi?
Il principio secondo cui il distacco di 10 metri fra pareti finestrate deve ritenersi operante anche qualora una delle due costruzioni sia abusiva, può attagliarsi al caso in cui l’Amministrazione comunale abbia aperto due procedimenti di autotutela paralleli che coinvolgono specularmente le posizioni di entrambi i proprietari degli edifici?
Come si calcola in concreto la distanza tra due punti vendita o per il rilascio di licenze concessioni per le quali è prevista una distanza minima (nel caso di specie tra centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro)?
La disposizione contenuta nell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, che prescrive la distanza di dieci metri tra edifici antistanti, riguarda solo gli edifici “costruiti per la prima volta” ovvero anche quelli preesistenti in sede di ricostruzione?
Sulla distanza inderogabile di 10 m. tra pareti finestrate: è corretto affermare che la suddetta distanza debba essere osservata in modo assoluto ed inderogabile, sia in senso verticale che in senso orizzontale (ovvero sia in altezza che in lunghezza) e, quindi, per tutto il fronte del nuovo edificio e non per la sola parte di esso che fronteggia l’edificio esistente?
Il limite di 10 m. di distanza, di cui all'art. 9, primo comma n. 2. D.M. n. 1444/1968 deve computarsi alle sole parti che si fronteggiano ovvero anche con riferimento ad ogni altro punto dei fabbricati? Il suddetto limite si applica anche alla sopraelevazione?
Sulla questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 2 della L.R. n. 57/2013 nella parte in cui estende i limiti distanza metrici anche ai centri scommesse anziché limitarli ai soli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b), T.U.L.P.S.
[A] Su quale presupposto si fonda la disposizione derogatoria di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968? [B] Sulla non applicabilità degli obblighi di distanza prevista dall’art. 879 c.c. per le costruzioni al confine con vie e con piazze.
Sulla nozione di “fabbricato” e “costruzione”: la distanza di cui al DM del 2 aprile 1968, n. 1444 deve applicarsi anche nell’ipotesi in cui si intenda realizzare un ripostiglio?
Da quale momento decorre il termine per ricorrere avverso il titolo edilizio da parte del terzo che contesti l'immobile realizzato a soli 4 metri di distanza dal confine con l’area ove insiste la sua abitazione?
E' corretto sostenere che ai fini del rispetto della distanza di 10 metri imposta dal DM n. 1444/1969 occorre fare riferimento alla situazione concreta, prescindendo così dalla distanza delle abitazioni già esistenti, dalla loro eventuale abusività o da altre disposizioni in senso contrario contenute negli strumenti urbanistici?
L'art. 9 del D.M. 1444 del 1968 può trovare una deroga con riferimento ai locali accessori che non necessitino dello stesso grado di illuminazione ed areazione dei quelli abitati?
Quando gli strumenti urbanistici stabiliscono determinate distanze dal confine ma prevedono anche la possibilità di costruire "in aderenza" od "in appoggio", deve applicarsi il criterio della prevenzione analogicamente a quanto accade nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 873 e ss. cod. civ.?
Sul parametro interpretativo che deve essere utilizzato con riferimento alle norme derogatorie della disciplina inerente la distanza minima tra edifici.
La "vicinitas" è criterio di per sé sufficiente a rappresentare l'interesse al ricorso contro un titolo edilizio, ovvero è in proposito necessario accertare concretamente se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino un effettivo pregiudizio per il ricorrente?
La semplice conservazione di una sola parete o di spezzoni di parete possono valere ad escludere che vi sia stata la totale demolizione della costruzione preesistente?
Sul pincipio di prevenzione di cui all’art. 873 c.c. secondo l’interpretazione offertane dalla Sezioni Unite della Cassazione: in quali ipotesi lo stesso deve trovare applicazione?
La distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate di edifici antistanti deve applicarsi anche all’ipotesi di un portico aperto fronteggiante l'edificio in costruzione? In sostanza, può ritenersi applicabile la regola del vuoto per pieno?
[A] Se normalmente l’Amministrazione non è tenuta a svolgere indagini particolari in presenza della richiesta edificatoria prodotta da un condomino, in quali casi è invece tenuta a farlo? [B] Le norme sulle distanze legali sono applicabili anche nei rapporti tra i condomini di un edificio?
[A] Può ritenersi legittima l'adozione negli strumenti urbanistici comunali di norme in materia di distanze minime tra pareti finestrate contrastanti con quelle del DM 1444/1968? [B] Sulla violazione della clausola generale di buona fede e correttezza e sul c.d. abuso del diritto: il soggetto che abbia in precedenza “fruito” di deroghe alle norme sulle distanze può successivamente essere ritenuto titolare di un interesse legittimo al rispetto delle stesse?
Può l’amministrazione autorizzare la realizzazione di un impianto di distribuzione carburante senza la previa redazione del piano particolareggiato richiesto per la zona dal PRG?
Sulla disciplina dettata dall’art. 9 D.M. 1444/68 (Limiti di distanza tra i fabbricati): tali disposizioni possono essere derogate da parte dei comuni?
Una volta accortasi di essere stata fuorviata (nelle tavole progettuali allegate al progetto era indicata una distanza non inferiore ai 10 metri necessari ai fini dell’osservanza della fascia di rispetto prevista dal d.m. 1444 del 1968), l’Amministrazione può adottare un provvedimento di autotutela senza alcun ulteriore supporto motivazionale?
In caso di disaccordo o in presenza di margini di errore topografico relativi al confine di proprietà, può il Comune subordinare l’utilizzazione dei diritti edificatori all’impegno del privato ad arretrare l’area edificabile prescindendo dai profili dominicali?
La norma sulla distanza di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 si applica anche agli interventi di ristrutturazione? Ai fini dell’applicazione della predetta norma devono ritenersi rilevanti tanto le modifiche dell’area di sedime quanto le variazioni della sagoma?
Sulle fasce di rispetto stradali per l'edificazione nei centri abitati: il Consiglio di Stato apre all’interpretazione teleologica dell’art. 28, D.P.R. n. 495/1992
Sulla distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'articolo 890 c.c. nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria: presunzione di pericolosità assoluta o relativa? Che rilievo assume in questo contesto l’assenza di una specifica disposizione da parte del regolamento edilizio comunale?
Nel caso in cui la ricostruzione di un immobile comporti aumenti di volumetria, deve necessariamente essere qualificata come “nuova costruzione”? Ripercussioni del problema sull’individuazione della normativa applicabile in tema di distanze
Sulla portata che i regolamenti assumono rispetto alle prescrizioni dettate dal codice civile in materia di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, con particolare attenzione al meccanismo della prevenzione
Sulla rilevanza che assume la realizzazione di una canna fumaria ai fini delle prescrizioni in materia di distanza delle costruzioni dalle vedute (art. 907c.c.) e di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi (art. 890 cc).
[A] Sulla giurisdizione e sui poteri del g.o. in materia di controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di leggi o degli strumenti urbanistici. [B] Quand’è che il muro può qualificarsi come muro di cinta, e quando, invece, assume i caratteri di una costruzione vera e propria?
Nel calcolo del rispetto delle distanze stabilite dagli strumenti urbanistici deve tenersi conto di qualsiasi elemento sporgente e/o superficie aggettante dei fabbricati, a prescindere dalla irrilevanza ai fini dell’incremento volumetrico o superficiario della costruzione?
[A] Sulla richiesta del privato di risarcimento del danno in forma specifica volta all’eliminazione delle parti illegittimamente edificate. [B] Sull’interpretazione dell’art. 38 T.U. edilizia. [C] Sull’annullamento del titolo edilizio per violazione del limite delle distanze in relazione ai c.d. aggetti (balconi) e sulla portata che la previsione di cui all'art. 38 del T.U. del 2001 assume in tale contesto. [D] L’atto edificatorio del vicino posto in essere in violazione delle norme del codice civile o di regolamenti comunali sulle distanze produce un danno in re ipsa?
Quand’è che, ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del d.m. n.1444/1968, si può parlare di “autonoma costruzione” e quando di mero “ampliamento”? Che rilevanza assume in tale contesto l’unicità del sistema fognario?
Sulle previsioni di cui all’art. 9 DM 1444/68, riguardanti la distanza minima da osservarsi tra edifici: questa è posta a tutela di un interesse dei proprietari dei suoli ovvero un interesse sovra individuale? In altre parole, tali norme possono essere ritenute rinunciabili e disponibili?
[A] Sulla distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. [B] La distanza legale può essere misurata tenendo conto anche delle opere abusive confinanti?
Può il rispetto puntuale della distanza minima dalle pareti finestrate essere derogato laddove non siano rintracciabili pericoli di peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie nelle abitazioni servite dalle finestre?
Ai fini del rilascio del permesso di costruire, può ritenersi che l’amministrazione sia onerata dell’accertamento di eventuali diritti ostativi o della lesioni di altrui diritti soggettivi, quali quelli di luce e veduta?
[A] Sul regime della c.d. “doppia tutela” riguardo alle controversie concernenti le distanze fra costruzioni o di queste dai confini. [B] Sulla legittimazione ad agire dell'amministratore di un condominio in assenza dell’autorizzazione dell'assemblea. [C] Sulla possibilità, o meno, di applicazione analogica dell’art. 889 cod. civ. alla distanza intercorrente tra un realizzando parcheggio e i plinti di fondazione di un fabbricato condominiale
Sulla categoria della “ristrutturazione urbanistico – edilizia” e sull’incidenza che la stessa assume ai fini delle distanze legali prescritte dai regolamenti locali
Allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, può l'abuso edilizio essere di per sé rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare relativamente al rispetto delle distanze?
Che disciplina si applica nell’ipotesi in cui gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine ma prevedano la possibilità di costruire "in aderenza" od "in appoggio"?
Sui rapporti tra distanza minima tra gli edifici e distanza dal confine: può la scelta di chi edifica per primo di arrivare a confine ingenerare una posizione di vantaggio per lo stesso e per l’effetto imporre il sacrificio del rispetto della distanza minima tra gli edifici e dal confine al proprietario del fondo contiguo? Può la possibilità di costruire a confine ritenersi subordinata al placet del frontista?
Possono la semplice preesistenza di un passetto o di una scala non suscettibili di essere utilizzati per un ampliamento volumetrico costituire situazioni edilizie rilevanti e quindi idonee a legittimamente imporre il rispetto dei 10 m.l. alla erigenda costruzione frontista?
[A] Sulla legittimazione ad causam: la riconduzione del progetto di ricostruzione del garage alla sua originaria consistenza fa venir meno ogni profilo di lesività? [B] La sopraelevazione è qualificabile come nuova edificazione ai fini delle distanze dalle pareti finestrate?
Sul ruolo del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire: può tale istanza giurisdizionale impedire l'esercizio della azione civilistica intrapresa dal vicino per far rispettare la normativa in tema di distanze previste dal codice civile o dagli strumenti urbanistici?
[A] Le distanze prescritte dalla normativa nazionale, dai piani regolatori, dai regolamenti edilizi, tra una costruzione e una strada pubblica sono previste nell'interesse dell'ente pubblico proprietario della strada ovvero del proprietario della costruzione? [B] Alla costruzione di un'opera pubblica da parte della p.a. sono applicabili le norme sulle distanze?
[A] Nell’impugnazione dell’atto con cui il Comune ha denegato l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività edilizia, il progettista assume la qualità di controinteressato? [B] Nel caso si lamenti la violazione della distanza dal confine prescritta dalle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore, il ricorrente è legittimato e ha interesse ad agire ancorché il suo edificio disti molti metri dall’immobile oggetto degli interventi? [C] Sulle differenze tra l’intervento di verifica sollecitato dal terzo e volto all’inibizione della prosecuzione dell’attività edilizia e l’autotutela avviata d’ufficio: profili applicativi
Può il tetto dell'abitazione caratterizzato da sette lucernari di tipo velux considerarsi parete finestrata? Deve l’art. 9 del D. M. n. 1444 del 1968 ritenersi applicabile anche nel caso in cui la parete antistante sia in realtà un tetto dotato di aperture lucifere?
La piscina e i vani tecnici annessi risultano rilevanti ai fini della normativa dettata in materia di distanze legali? Quand’è che, ai fini della disciplina dettata in materia di distanze legali, l’opera può qualificarsi come costruzione?
[A] Può una semplice tettoia sospesa su pilastri e sostanzialmente aperta su due lati considerarsi alla stregua di una costruzione in aderenza? [B] Distanze minime tra fabbricati, possibilità di costruire in aderenza e criterio di prevenzione
[A] Sulla natura delle disposizioni dettate dall’art. 8 del d.m. n. 1444/1968. [B] Sul limite di altezza degli edifici di una determinata zona di piano: altezza massima degli edifici di nuova costruzione e media dell’altezza di quelli preesistenti circostanti. [C] Sull’estensione applicativa del secondo e del terzo comma, art. 9 d.m. n. 1444/1968
[A] Il contratto di comodato, intervenuto tra il proprietario dell’area ed il concessionario, può permettere a quest’ultimo di richiedere ed ottenere la concessione edilizia? [B] Può il mero richiamo alla documentazione tecnica prodotta dal privato a corredo dell’istanza di concessione in sanatoria, condurre, in via interpretativa, a ritenere che l’autorizzazione sia stata rilasciata anche per opere a farsi? [C] Può la concessione edilizia in sanatoria introdurre o recepire prescrizioni tese ad imporre correttivi sull’esistente opera, qualora si tratti di integrazioni minime, di esigua entità? [D] La realizzazione di una scala con ballatoio in adiacenza alla proprietà di terzi è soggetta al rispetto della distanza minima prevista dall’art. 905 c.c.?
[A] Può il permesso di costruire avente ad oggetto un intervento di recupero integralmente diverso per numero di piani (tre anziché quattro), sagoma, superfici, altezze e volumi rispetto al precedente titolo autorizzatorio, essere considerato come variante di quest’ultimo, ovvero deve ritenersi sostitutivo dello stesso? [B] L'art. 9 del D.M. 1444 del 1968 sui limiti di distanza tra i fabbricati ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, è applicabile anche quando tra le pareti finestrate (o tra una parete finestrata e una non finestrata) si interponga una via pubblica?
[A] L’esistenza di un terrazzo di notevole profondità da cui è possibile l’affaccio sulla proprietà antistante, qualifica la parete su cui insiste come finestrata? [B] Il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre?
[A] Sulla rilevanza della possibilità d’affaccio ai fini del rispetto delle distanze previste dall’art. 9 del D.M. 144/68. [B] Sull’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 9 del D.M. 144/68 con riferimento alla zone urbanisticamente classificate nella tipologia A di cui al menzionato DM
[A] Sulla sufficienza o meno della vicinitas ai fini della legittimazione di parte. [B] Sulla derogabilità o meno degli standard previsti dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 in materia di limiti di distanza tra fabbricati: qual è il punto di equilibrio tra la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» e quella regionale in materia di «governo del territorio? [C] Sulle modalità di calcolo della distanza predicabile tra pareti finestrate di edifici antistanti
[A] Sul rilievo che la sopraelevazione (anche di ridotte dimensioni) assume ai fini della disciplina delle distanze. [B] Sulla ammissibilità, o meno, dell'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, con particolare riferimento al caso in cui la costruzione sia abusiva. [C] Sulla rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia nell'ambito dei rapporti tra privati: l'avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione esclude di per sé il diritto del vicino alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno?
Sulle azioni a tutela di un diritto reale, con particolare riferimento alla possibilità o meno di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, a fronte della domanda diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze
[A] Sui requisiti necessari ai fini della configurabilità di una veduta: sui concetti di inspectio e di prospectio. [B] Sul parametro che deve essere utilizzato nella valutazione del requisito della prospectio: persona di “altezza normale” o di “statura media”?
[A] Sulla possibilità o meno di delegare ad un funzionario la potestà decisoria conferita dalla legge ai dirigenti in materia di rilascio di concessioni edilizie. [B] Sulle distanze legali tra costruzioni di cui all'art. 9, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444
Sulle prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi in tema di distanze legali nelle costruzioni: frazionamento catastale e servitù di distacco
Sulla differenza tra le distanze tra fabbricati, o di questi dai confini, di cui agli artt. 823 ss. c.c. e quelle dell’art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Sull’ambito di applicazione e di efficacia dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, prescrivente la distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; con particolare attenzione agli aggetti costituenti elementi architettonici o meramente decorativi
Sulla condizione necessaria ai fini dell’applicazione della normativa di cui all’art.9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, che impone una distanza minima di dieci metri tra le pareti finestrate
[A] Sull’opportunità di distinguere, all’interno degli “interventi di ristrutturazione edilizia”, le fattispecie della ristrutturazione edilizia cd. pesante e cd. leggera, ai fini dell’individuazione del corrispondente titolo edilizio abilitativo. [B] Sulla necessaria assimilazione, ai fini della disciplina sulle distanze legali tra fabbricati, degli interventi di ristrutturazione edilizia cd. pesante a quelli di nuova costruzione, con particolare riferimento all’ipotesi in cui gli interventi abbiano determinato uno stravolgimento dello stato di fatto preesistente
Sul regime della cd. “doppia tutela” di cui gode il proprietario che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia di distanza fra costruzioni o vedute
[A] Sulle nozioni di intervento di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione secondo la definizione di cui all'art. 3 lettera e del T.U. 380/2001. [B] Sulle distanze minime tra fabbricati, con particolare attenzione agli interventi di sopraelevazione e all’ipotesi in cui tra due edifici sia interposta una strada pubblica soggetta a traffico veicolare. [C] Sui provvedimenti che autorizzano interventi di ampliamento e di sopraelevazione di edifici esistenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico: stringenti oneri motivazionali e natura discrezionale
Sulla possibilità o meno che un Gazebo aperto su tutti i lati ed avete copertura in tessuto crei, ai fini del diniego di compatibilità ambientale, una interferenza visiva al fabbricato adiacente
Sulla nozione di costruzione di cui all’art. 873 c.c., con particolare attenzione alla possibilità del P.R.G. di derubricare a "non costruzione” i muri che non superino una certa altezza
Sulla lesione al cd “diritto al panorama”, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino: danno ingiusto da risarcire
Sulla distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, con attenzione al caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella visibile dalle finestre antistanti
[A] Sulla inderogabilità dell’ art. 9 del d.m. n. 1444/1968 in materia di distanza minima tra pareti finestrate ed edifici frontistanti. [B] Sulle ipotesi in cui l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto illegittimo è da considerarsi in re ipsa. [C] Sull’applicabilità della misura alternativa pecuniaria ex art. 38 del d.p.r. n. 380/2001 in caso di annullamento del permesso di costruire
[A] Sull’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [B] Sulla ammissibilità o meno della retroattività di una interpretazione autentica espressa dalla delibera del Consiglio Comunale in materia di altezze massime consentite nelle singole sottozone B
[A] Sulla qualificazione, ai fini del rispetto delle distanze previste dal c.c., del muro di contenimento come nuova costruzione. [B] I provvedimenti di demolizione non soggiacciono all’onere procedimentale fissato dall’art. 7 della legge n. 241/90
[A] Sull'ordinanza di sospensione dei lavori di cui all'art. 27, terzo comma, del d.P.R 6 giugno 2001 n. 380. [B] Sull’applicabilità dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 in presenza di un edificio e di una barriera fonoassorbente
[A] Sulla decorrenza del termine per impugnare il il titolo edilizio. [B] Sulla differenza tra verificazione e consulenza tecnica d'ufficio. [C] Sulla distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, con particolare riferimento al balcone aggettante avente funzione architettonica o decorativa
[A] Sulla soggezione al rispetto delle distanze degli interventi edilizi che apportano un innalzamento della sagoma ed un aumento del volume. [B] Sul rispetto della distanza minima di 10 m dalle pareti finestrate degli edifici antistanti nelle zone A
[A] Sui limiti applicativi del metodo di misurazione “lineare” delle distanze. [B] Sul comma 2 ter dell’art. 34 del D.P.R. 380 del 2001 (recepito nell’art. 139 comma 4° della LRT 1/2005) relativamente alle variazioni essenziali
[A] Sulla necessità o meno di tenere conto dei manufatti abusivi nel calcolo delle distanze da effettuare in sede di rilascio del titolo edilizio per la nuova edificazione. [B] Sulla possibilità o meno di applicare la tolleranza del 2%, prevista dall’art. 34 comma 2 ter del D.P.R. n. 380/01, riguardo al rispetto delle distanze tra le costruzioni
Ai fini dell’applicazione della distanza minima tra pareti finestrate prescritta dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, rientrano nel concetto civilistico di costruzioni le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati aggettanti
I motivi rivolti avverso provvedimenti di rimozione per violazione delle distanze previste dal codice della strada sono inammissibili per difetto di giurisdizione
[A] La concessione così come il condono sono rilasciati sempre con salvezza dei diritti dei terzi, mentre il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al raffronto tra le caratteristiche dell'opera e le norme edilizie che la disciplinano. [B] Sulla nozione di costruzione ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti cod. civ.
[A] Sull’applicabilità o meno della distanza di dieci metri tra pareti finestrate per la realizzazione di nuove costruzioni in Zona A. [B] Sulla modificazione del tetto abbia funzione esclusiva di copertura non comportando un aumento di volumetria dei piani sottostanti suscettibile di autonoma utilizzazione
[A] Anche i balconi di apprezzabile profondità ed ampiezza rientrano tra i corpi di fabbrica computabili nelle distanze tra costruzioni. [B] I parametri ex d.m. 20 luglio 2012, n. 140 sono applicabili anche ai dipendenti pubblici, nominati ausiliari del giudice amministrativo
[A] Sulla nozione e sui limiti della “ristrutturazione edilizia” con demolizione e ricostruzione ai sensi della L.R. Toscana n. 1 del 2005 e del D.L. 69 del 2013 (Decreto del fare). [B] Sugli interventi di “sostituzione edilizia” ai sensi dell’art. 78 della L.R. Toscana n. 1 del 2005. [C] Sul concetto di “sagoma”. [D] Sul caso in cui la tecnica utilizzata per la demolizione e ricostruzione sia stata quella del c.d. , consistente non già ad una integrale demolizione dell’esistente seguita da successiva ricostruzione ma da una progressiva demolizione e contestuale ricostruzione, per parti, dell’edificio medesimo. [D] Sull’obbligo di rispetto della distanza minima di m. 10 per le ipotesi di “nuovi edifici”, nei quali rientrano anche le di cui alla legislazione toscana. [E] Sull’art. 8, comma 1, punto 2) del DM n. 1444 del 1968 il quale, in zona B, prevede che i nuovi edifici non possano avere altezza superiore a quelli preesistenti e circostanti
[A] Sulla distanza di dieci metri tra pareti finestrate e su elementi aggettanti quali scale, terrazze e corpi avanzati. [B] Il rilascio del certificato di agibilità, lungi dall’essere subordinato all’accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell’opera
Sulla circolare ANAS n. 12/2006, riguardo alle distanze minime da osservare dal nastro stradale, e che si limita ad adottare un parametro provvisorio (quello dei 10 m dal ciglio esterno della strada), in attesa dell’individuazione degli ulteriori criteri per la localizzazione e dei standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio, previsti dall’articolo 60, quarto comma, del regolamento, che devono essere adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche
[A] Sulla nuova definizione normativa di ristrutturazione di cui all’art. 30 d.l. 692013 e sugli effetti riguardo alla modifica della sagoma. [B] La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale
La circostanza oggettiva e dirimente dell’acclarata violazione delle distanze legali implica una iniziativa di annullamento in autotutela del permesso di costruire già rilasciato sostanzialmente vincolata dell’amministrazione comunale
Sui balconi aggettanti e sui limiti all’applicazione della norma sul rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate ex. art. 9 del D.M. 1444 del 1968
[A] Sulla differenza tra il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno ed il muro di cinta, ai fini del rispetto delle distanze dalle costruzioni. [B] Sulla fascia di rispetto stradale e sulle ricostruzioni di manufatti di qualsiasi tipo e materiale conseguenti a demolizioni integrali. [B] Sulla demolizione e successiva ricostruzione del locale interrato ai fini del rispetto delle distanze dal confine stradale
Riguardo al rispetto della distanza dieci metri tra pareti finestrate non può dispiegare alcun effetto distintivo la circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio ovvero di edifici distinti, né possono assumere rilievo le caratteristiche dello spazio interno
[A] Sul divieto di sopraelevazione, per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio, previsto dall’art. 1127, comma 2, c.c. [B] La sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione. [C] Il principio della prevenzione non è applicabile quando l’obbligo di osservare un determinato distacco dal confine sia dettato da regolamenti comunali in tema di edilizia e di urbanistica
Sulla necessità o meno di osservare le distanze ex. D.M. 1444 del 1968 per la realizzazione di una canna fumari delle dimensioni di circa 45 cm x 65 cm
Per le zone A il DM n. 1444/68 all’art. 9, punto 1, nel caso quale quello in parola, di ristrutturazione, prevede, come unico limite, a differenza delle altre zone, in cui esiste il limite dei 10 metri tra pareti finestrate, il rispetto degli allineamenti preesistenti
Sulla regola del rispetto della distanza dei dieci metri, di cui all’art. 9 del D.M. n.1444/68, e sulla sua applicabilità alle sole pareti munite di finestre qualificabili come vedute oppure anche quelle su cui si aprono finestre cosiddette lucifere
Sul computo della distanza tra edifici, in base alle norme del d.m. n. 1444/1968, nel caso in cui le pareti dei fabbricati non si estendano linearmente in altezza, ma manifestino rientranze e sporgenze
La nuova costruzione, al contrario, in qualsiasi zona sia realizzata, fosse anche in zona A, comporta il rispetto della distanza di cui all’art. 9 d.m. 1444/1968 di dieci metri dalle pareti finestrate degli edifici frontistanti
In tema di distanze legali stabilite dagli articoli 873 e seguenti del codice civile e delle norme dei regolamenti locali integrative della disciplina codicistica, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata
[A] La decorrenza del termine decadenziale in materia edilizia non può essere di norma fatta coincidere con la data in cui i lavori hanno avuto inizio. [B] Sull’obbligo o meno di rispettare la distanza di dieci metri tra pareti finestrate laddove una parete non fronteggi l’altra. [C] Sulla tesi della non computabilità dei balconi nel calcolo delle distanze
[A] Dall’art. 9 n. 2 del D.M. n. 1444/68 è desumibile la inesistenza di un obbligo di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine, ove non prevista negli strumenti urbanistici locali. [B] Gli spazi per parcheggio di natura pertinenziale e obbligatoria non vanno considerati ai fini del calcolo della volumetria complessiva consentita
Agli effetti dell'art. 873 c.c., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, è unica, e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c., è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica
L’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, laddove impone l’anzidetta distanza di 10 metri tra parete finestrata e corpo edificato, è norma di ordine generale, prevalente anche sulla disciplina regionale eventualmente difforme
L'art. 9 del D.M. 1444 del 1999 è applicabile anche quando tra le pareti finestrate (o tra una parete finestrata e una non finestrata) si interponga una via pubblica
Il vincolo della distanza minima rispetto alle pareti finestrate ex art. 9 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 deve essere applicato secondo il canone di proporzionalità, ossia nei limiti necessari a prevenire il degrado igienico-sanitario dei luoghi
Le norme sulle distanze dai fabbricati hanno carattere pubblicistico e inderogabile, a differenza di quelle sulle distanze dai confini, che sono derogabili mediante convenzione tra privati
Sui muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato
[A] Sull'esclusione dell'operatività del vincolo paesaggistico per le aree rientranti nella previsione dell'art. 142, comma 2, lett. c) del D.lgs 42 del 2004. [B] Sulle modalità di calcolo della distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
[A] Sul termine di impugnazione dei titoli edilizi in sanatoria da parte del terzo controinteressato. [B] Sulla possibilità o meno di richiedere il mutamento di destinazione d’uso tramite sanatoria. [C] Sulla sopraelevazione e sul rispetto delle distanze
In tema di distanze nelle costruzioni, qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire “in aderenza” od “in appoggio”, la preclusione di dette facoltà non consente l’operatività del principio della prevenzione
[A] Sugli orientamenti giurisprudenziali riguardo all’obbligo di osservare la distanza di dieci metri tra pareti finestrate ai sensi dell’art. 9 del D.M. 1444 del 1968. [B] Ai fini del rispetto delle distanze la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo
[A] La disciplina delle distanze tra le costruzioni riguarda immediatamente i rapporti tra proprietari di fondi finitimi, per cui essa rientra nella materia «ordinamento civile», di esclusiva competenza legislativa statale. [B] E’ illegittima la legge regionale Marche in quanto consente espressamente ai Comuni di derogare alle distanze minime fissate nel d.m. n. 1444 del 1968, senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 9, ultimo comma, il quale esige che deroghe siano inserite in appositi strumenti urbanistici
Sulla legittimità o meno dello strumento urbanistico comunale nella parte in cui esclude i balconi ed altri aggetti inferiori a mt 1,50 dal computo delle distanze di cui all’articolo 9 del DM 1444/1968
[A] La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la L.R. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 nella parte in cui esclude l'applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione. [B] Sulla classificazione di un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione con recupero del sottotetto che altera i volumi e la sagoma dell’edificio preesistente. [C] Sulla realizzazione di nuovi edifici in zona omogenea A e sull’applicabilità o meno della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate di cui all’art. 9 comma 1 n. 2 D.M. 2.4.1968
Sulla possibilità o meno che il principio della prevenzione operi anche nel caso in cui la costruzione preesistente sia stata realizzata senza la prescritta licenza edilizia
In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio sussiste l’obbligo per il Comune di verificare il rispetto da parte dell’istante dei limiti privatistici
Sulla sussistenza o meno dell’obbligo di rispettare la distanza di dieci metri tra pareti finestrate nel caso di ampliamento di un edificio ricadente in zona A
[A] Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. [B] Sull’ammissibilità o meno del ricorso proposto dai vicini per violazione della disciplina delle distanze in relazione a due manufatti (e rispettive aree di ubicazione) non di loro proprietà
La ratio del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 è quella non di tutela del diritto alla riservatezza, bensì di salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie: si tratta cioè di norma volta a impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario
[A] Sull'osservanza delle disposizioni in materia di distanze tra edifici nel caso in cui le opere realizzate sul fondo confinante siano abusive. [B] Sui casi in cui l’interesse pubblico all’annullamento del titolo edilizio deve considerarsi in re ipsa
[A] Solo la sanatoria prevista dalla normativa sul condono edilizio di cui alla Legge n. 326 del 2003, articolo 32, è inapplicabile all'immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. [B] Sulla differenza tra il “muro di contenimento” ed il “muro di cinta”
[A] Sull’eccezione alla regola secondo la quale è l’ultimazione dei lavori a costituire il discrimine temporale dal quale far decorrere il termine per impugnare il titolo edilizio da parte di terzi. [B] Sulla nozione di costruzione che rileva ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 c.c. [C] Sulla possibilità o meno di realizzare un garage totalmente interrato senza rispettare la distanza di tre metri stabilita dall’art. 873 del codice civile. [D] La “concessione edilizia” è priva dei caratteri tipici del provvedimento di concessione amministrativa e consistenti nella discrezionalità, revocabilità, incommerciabilità, nell’intuitus personae. [E] Sulla natura di atto dovuto o meno della voltura del titolo edilizio. [F] Sull’ordinanza di sospensione della validità di un permesso di costruire, finalizzata alla verifica circa l’effettiva e legittima destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento. [G] Sulla rilevanza o meno del “factum principis” o della causa di forza maggiore in materia di esecuzione di lavori edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico una volta decorso del termine quinquennale previsto ex art. 16 r. d. 3 giugno 1940 n. 1357
Sulla presenza di una strada pubblica tra due fondi e sulla possibilità o meno di derogare alla distanza minima stabilita dall’art. 9 D.M. 2.4.1968 tra pareti finestrate di edifici antistanti
Sulla necessità o meno di osservare la distanza di 10 metri tra le costruzioni di cui all’art. 9 D.M. n. 1444/1968 nel caso di nuova edificazione in zona A
[A] Sulla possibilità o meno che i piani di recupero possano interessare anche aree inedificate. [B] Sul piano di recupero tardivamente approvato. [C] Sulla giurisprudenza che ritiene applicabile in via analogica la norma della distanza minima assoluta di m. 10 relativa alle pareti finestrate anche nelle zone A nelle ipotesi di nuova edificazione
Su alcuni aspetti del rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall’art. 9, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444
Le distanze prescritte (art. 873, c.c.) nell'interesse privato fra gli edifici, nonché fra questi ed i confini, sono derogabili con il consenso fra vicini
[A] Sulla derogabilità o meno per accordo tra privati delle norme degli strumenti urbanistici locali che impongono di mantenere le distanze fra fabbricati o di questi dai confini. [B] Nel condono edilizio l’onere della prova dell’ultimazione dei lavori grava sul richiedente la sanatoria
Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 impone il rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e prescrive l'osservanza di tale distacco con riferimento all'intera estensione della parete
Sulle distanze nelle costruzioni qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire «in aderenza» od «in appoggio»
L’interesse del privato proprietario al mantenimento dell’edificio entro la fascia di rispetto e a distanza inferiore a quella minima da di argini, sponde, corsi d’acqua e canali, è tutelato solo se ed in quanto l’immobile non subisca alcuna trasformazione fisica
Sulla ricostruzione a seguito del crollo di un edificio preesistente che fronteggi un edificio con pareti finestrate e sull’applicabilità o meno delle regole sulle distanze previste per le nuove costruzioni
Sull’applicabilità o meno in Zona B dell’art. 9 del D.M. lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il quale stabilisce una distanza almeno pari all’altezza del fabbricato più alto laddove uno degli edifici che si fronteggiano abbia altezza superiore a metri 10
Sull'applicabilità o meno dell’art 9, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, in materia di rispetto delle distanze dalle costruzioni, alle ristrutturazioni che comportino l’ampliamento di edifici
[A] Sull’annullamento del permesso di costruire in seguito all’accertata violazione delle distanze legali. [B] Sull’annullamento parziale di un permesso di costruire riconosciuto illegittimo
La prescrizione di cui all'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 relativa alla distanza minima di 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è volta non alla tutela del diritto alla riservatezza, bensì alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie
[A] Sul rispetto delle distanze di dieci metri tra pareti finestrate e sull’applicabilità o meno alle sole vedute. [B] Sul criterio di misurazione delle norme sulle distanze tra fabbricati (radiale o lineare)
[A] Sul rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate prescritto dall’art. 9 del D.M. 1444 del 1999. [B] La distanza legale va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale. [C] Sulla rilevanza o meno ai fini del rispetto della distanza di un balcone ampio 1,50 ml
Sull'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti e sugli aggetti presenti sull’edificio
[A] Il muro di contenimento tra due aree poste a livello differente va considerato costruzione, se il dislivello deriva dall'opera dell'uomo o è stato artificialmente accentuato. [B] La disciplina delle distanze ex D.M. n. 1444/1968 è applicabile anche ai beni e alle opere pubblici
Sulla presenza di una strada pubblica tra due fondi e sulla possibilità o meno di derogare alla distanza minima stabilita dall’art. 9 D.M. 2.4.1968 tra pareti finestrate di edifici antistanti, con il consenso del vicino frontistante
[A] Lo specifico procedimento di rilascio della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali contempla una sorta di “camera di compensazione” di tali interessi pubblici in concorso. [B] Il principio elaborato dalla giurisprudenza sulla non necessità della motivazione per le singole destinazioni di piano vale per la ponderazione degli interessi di privati e, dunque, non è applicabile quando si debba ponderare un concorrente interesse pubblico. [C] La disciplina dettata la zona di rispetto di 200 metri dal punto di captazione delle acque minerali, ex art. 94, comma 6, del D.L.vo 152 del 2006, non preclude la realizzazione di opere viarie
[A] Sul recupero di un sottotetto a fini abitativi e sulla necessità o meno di considerarlo come nuova costruzione. [B] Sul limite di distanza di 10 metri finestrate di due edifici antistanti di cui solo uno ricadente in Zona A
Sull’applicabilità o meno delle norme in materia di rispetto delle distanze degli edifici anche agli impianti fotovoltaici ed alle loro cabine elettriche
Sull’art. 9 n. 2 del D. M. n. 1444/1968 che all’ultimo comma stabilisce come le distanze stabilite devono adeguarsi, se inferiori, all’altezza del fabbricato più alto
L’art. 64 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, recante la disciplina gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti, deve interpretarsi nel senso che esso consente la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo in una lettura costituzionalmente orientata il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati
Quando è violata la norma di un piano regolatore comunale dal quale in maniera assoluta e inderogabile è prescritta una certa distanza delle costruzioni dal confine rimangono inapplicabili le disposizioni del codice attuative del principio della prevenzione
Sugli strumenti urbanistici che stabiliscono determinate distanze dal confine e nulla aggiungono sulla possibilità di costruire “in aderenza” od “in appoggio”
Sulla necessità o meno del rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate, ai sensi del DM 1444/1968, in caso di immobili inseriti in un condominio
La Suprema Corte ha ritenuto che, qualora i regolamenti edilizi prevedano la possibilità di costruire sul confine in alternativa al rispetto delle distanze minime, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dall’art. 873 c.c. e ss.
[A] Ai fini del rispetto delle norme sulle distanze tra costruzioni deve ritenersi "costruzione" qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione. [B] Le norme legislative antisismiche sugli intervalli di isolamento fra edifici sono integrative delle disposizioni dell'art. 873 c.c.
L’art. 9 del D.M. n. 1444/68, riguardo alla distanza di dieci metri tra pareti finestate, trova applicazione ai “nuovi edifici” e non per quelli ristrutturati conservandone dimensioni e sagoma
[A] Sui rimedi esperibili nei confronti di una DIA - ed ora della “segnalazione certificata di inizio attività”, in sigla SCIA, da parte del terzo che si ritenga leso dall’attività in tal modo assentita. [B] Sull’art. 8 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 secondo il quale nelle Zone A, per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. [C] Sull’interpretazione che consentirebbe di realizzare nel centro storico di Bologna un grattacielo di novantasette metri, in quanto di altezza pari a quella della nota Torre degli Asinelli
Sui termini di impugnazione di un piano attuativo che introduca una disciplina modificativa (sotto i profili del lotto minimo edificabile o delle distanze dai fabbricati preesistenti sui lotti confinanti) di quella risultante dal D.M. 1444/1968, incidendo così sui rapporti di vicinato e comportando deroghe riduttive dei diritti dei confinanti
Sulla necessità o meno di osservare la distanza di dieci metri tra pareti finestrate nel caso di un vano ad uso intercapedine/camera d’aria realizzato per risolvere un problema di infiltrazioni d’acqua
Sulla vigenza del limite di 10 metri di distanza tra le pareti finestre e le pareti degli edifici antistanti contenuto nel d.m. 144/1968, a prescindere dalla fonte normativa che tale standard contempli
[A] Il fatto che l’edificio di cui si verte venga realizzato in un’area in cui vengono demoliti edifici preesistenti non trasforma ex se l’opera in una ristrutturazione. [B] Il principio della prevenzione in materia di distanze non è applicabile quando l'obbligo di osservare un determinato distacco dal confine sia dettato da regolamenti comunali in tema di edilizia e di urbanistica
Sul vincolo di inedificabilità che grava sulla fascia di rispetto stradale e sulle opere che non superano il livello della sede stradale o che costituiscono mere sopralevazioni
Sulle distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi, ai sensi dell'art. 905 c.c., nel caso in cui sul terreno sopraelevato posto a confine sia stato realizzato un "parapetto"
Sulla distanza di almeno un metro dal confine è prescritta dall'art. 889 c.c., comma 2, e sulla applicabilità o meno di tale noma ai tubi destinati all'illuminazione e i loro arredi
Sulla realizzazione di una barriera fonoassorbente, sulla relativa rilevanza urbanistica e sulla sussistenza o meno di un obbligo di osservare le distanze
Sono soggetti alla disciplina delle distanze tutti gli interventi edilizi, ancorché definiti come “ristrutturazione”, che comportino l’ampliamento di edifici “all’esterno della sagoma esistente”
Sul rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate, ex art. 9, comma 1 n. 2 del D.M. 02.04.1968 n. 1444, e sulla rilevanza o meno delle luci
Le norme sulle distanze legali da osservare "Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni" disciplinano i rapporti, tra fondi privati contigui e non trovano applicazione quando si tratti di manufatti realizzati su area di proprietà demaniale
La distanza delle pareti finestrate fra costruzioni frontestanti deve essere calcolata dai punti di massima sporgenza, ivi compresi i balconi e le terrazze
Le prescrizioni contenute nei piani di recupero formati ai sensi della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 28, per la rimozione dello stato di degrado del patrimonio edilizio comunale, sono soggette all'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale quali norme di grado superiore
[A] L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire. [B] Il muro di contenimento, quale entità corrispondente senza alcuna variazione al dislivello naturale dei fondi, non può essere preso in considerazione nel calcolo dell'altezza della costruzione, da misurarsi dal piano di campagna al fine di determinarne la distanza da osservare rispetto alle costruzioni del vicino. [C] L'incremento dell'altezza e del volume di un fabbricato, dovuta all'emersione fuori terra di volumi tecnici o di cubature accessorie, a seguito di una diversa ubicazione dell'edificio sul lotto, rispetto a quella in precedenza assentita. [D] Si verifica la difformità totale di un manufatto solo allorché i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione
[A] Ove sopravvenga una nuova regolamentazione in materia di distanze, le nuove costruzioni devono ad essa adeguarsi, anche se l'autorizzazione a costruire è stata legittimata sulla base della previgente normativa. [B] Sulla nozione tecnica degli edifici c.d. “a cortina”
[A] Sulla necessità o meno che la normativa del D.M. n. 1444 del 1968 trovi applicazione anche se una sola delle pareti fronteggianti sia finestrata. [B] Sulla necessità o meno di determinare la distranza tra le costruzioni tenendo conto anche dei balconi e delle terrazze
[A] Sull'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 riguardo ad interventi di edificazione diretta. [B] Sulla sussistenza o meno dell’obbligo di osservare le distanze per sporti e aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e rifiniture
L'illegittimità di un'opera edilizia che non contrasti con le prescrizioni comunali in materia di distanze non determina automaticamente pregiudizio a carico del fondo confinante
[A] Vi è un’incompatibilità logica tra il recupero del sottotetto ed il vincolo della distanza minima dai confini, anche ai sensi della l.r. 12 del 2005. [B] Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 64 della LR 12/2005 impedisce di leggervi una deroga estesa anche all’art. 9 del DM 1444/1968. [C] Il rispetto della distanza minima tra pareti finestrate trova applicazione anche quando le finestre sono abusive. [D] L’art. 63 comma 1-bis della LR 12/2005 definisce il sottotetto come il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura
[A] La realizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile non sia soggetta a prescrizioni urbanistiche-edilizie preesistenti, dettate con riferimento ad altre tipologie di opere. [B] Sui principi tracciati dalla giurisprudenza riguardo all’installazione di antenne di telefonia mobili e di regolamentazione comunale
[A] Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale non deve essere inteso restrittivamente. [B] L’art. 9 della legge 24.3.1989, n. 122, nella parte in cui consente di derogare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, costituisce norma eccezionale, non applicabile – ex art. 14 disp. prel. c.c. – oltre i casi in essa specificamente considerati
L’obbligo di osservare la distanza minima di dieci metri tra parti finestrate è norma regolamentare capace di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni e sopravvive alla riforma del testo unico dell’edilizia
[A] Sulla D.G. n. 2797 del 22.9.2009 della Regione Veneto recante le note esplicative alla legge regionale sul c.d. piano casa. [B] Sulla nozione di costruzione “in appoggio”
[A] Sulle distanze di cui al dm 2 aprile 1968, n. 1444, in ipotesi di norma locale contrastante con la norma ministeriale. [B] Sul rispetto delle distanze tra pareti finestrate e sulla rilevanza o meno dei balconi
Sulle fasce di rispetto stradale e sulla necessità di osservare o meno le relative distanze anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale
Sul divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale e sulla sua applicazione meno nel caso di opere che costituiscono mera sopraelevazione di un edificio esistente
Sulla norma dello strumento urbanistico comunale che stabilisce una fascia di rispetto stradale superiore rispetto a quella indicata dal codice della strada
Sulla normativa sul rispetto delle distanze di cui al DM 1444/1968 e sulla sua applicazione o meno in caso di ristrutturazione mediante demolizione di edificio esistente e ricostruzione
Sull’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, laddove prevede che sono consentite “distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche” e sulla sua invocabilità o meno per i piani di recupero
Per mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta da un regolamento comunale non è sufficiente una scrittura unilaterale del proprietario del fondo vicino che autorizza la corrispondente servitù, ma è necessario un contratto
Sulla sussistenza o meno di rispettare la distanza minima di 10 metri lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti riguardo ad un balcone aggettante
La facoltà di deroga prevista dal punto 11 dell’art. 55 della L.R. Emilia Romagna n. 6 del 2009 non riguarda le regole di cui all’art. 9 del Decreto n. 1444/1968
Sull'art. 9, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, che impone il rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate, e sul fatto che soltanto una delle due pareti sia finestrata
Sullo scopo delle norme degli strumenti urbanistici locali, che prescrivono le distanze tra le costruzioni sui fondi finitimi, ad integrazione di quella previste del codice civile
[A] Sull’obbligo cui è tenuto l’ingegnere incaricato della redazione del progetto di costruzione di un edificio riguardo alle dimensioni, i confini e le altre caratteristiche, anche sotto il profilo delle limitazioni urbanistiche. [B] Sul diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista per l’irregolare ubicazione della costruzione
Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c.
Sull’art. 9 del D.M. 1444 del 1968 secondo cui “sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche”
Sull’ultimo comma dell’art 9 del DM 1444/68, secondo cui “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa”
Sulla norma del piano regolatore che considera irrilevanti i balconi ai fini della misurazione delle distanze dai confini o dagli altri fabbricati solo ove detti balconi abbiano aggetti inferiori a metri 1,60, mentre nel caso in cui abbiano una profondità maggiore, la distanza va misurata dal limite esterno del balcone stesso
[A] L’art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444 che prescrive un distacco minimo di mt. 10 tra pareti finestrate, non è volto alla tutela della riservatezza, ma alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie che si impongono anche alla potestà pianificatoria comunale. [B] Sul divieto di creazione d'intercapedini di larghezza inferiore all'altezza del più alto degli edifici fronteggiantisi
Sulla realizzazione di un’opera pubblica e sulla diversa rilevanza delle richieste di risarcimento del danno avanzate dal privato per riduzione di una veduta panoramica o di altre utilità marginali, rispetto alla violazione delle norme sulle distanze ovvero per procurate immissioni di rumori, vibrazioni e gas di scarico
Le finalità di delimitazione del centro abitato proprie del Codice della strada si presentano diverse da quelle per le quali deve essere definito il centro abitato, in base alla disciplina urbanistico-edilizia
Sull’assimilabilità o meno delle stazioni radio base di telefonia mobile alle costruzioni, ai fini del rispetto delle distanze ai sensi dell’art. 873 del codice civile
[A] Sulla L.R. Campania 28 novembre 2001, n. 19, che all'articolo 2, nel prevedere che le ristrutturazioni possono essere realizzate in base a semplice denuncia di inizio di attività (D.I.A.), faceva rientrare nella fattispecie “le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico” e sulla sua riformulazione da parte dell'art. 49, comma 5, della L.R. 22 dicembre 2004 n. 16. [B] Sull c.d. intervento di “sostituzione edilizia” previsto dalle norme locali e sul suo inquadramento alla luce del D.P.R. 380 del 2001 che non lo prevede. [C] Sulla natura degli interventi che portano a qualificare una semplice ristrutturazione come ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione
Sul rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate e sulla a norma dello strumento urbanistico locale, nella parte in cui prevede che la sopraelevazione una tantum sia possibile anche in deroga alle norme sulle distanze
Non tutti gli spazi aperti sono anche corpi aggettanti aperti ed in ogni caso la nozione di costruzione è fissata dalla legge statale e non può essere modificata da regolamenti locali
[A] Sul limite della distanza di dieci metri tra pareti finestrate. [B] Sulla doppia tutela in relazione a possibili violazioni della disciplina vigente in materia di distacco delle costruzioni dai confini del fondo ovvero da altre costruzioni. [C] L'eventuale diritto del proprietario frontista a mantenere un fabbricato preesistente sin dall'origine costruito ad una distanza inferiore a quella legale rispetto all'immobile limitrofo non conferisce al predetto l'ulteriore diritto di apportare al manufatto aggiunte e/o modifiche
Sulla distanza di dieci metri tra pareti finestrate imposta dall’art. 9 del DM 1444 del 1968 e sulla sua applicazione o meno riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico e di soprelevazione
Sull’art. 9 comma 1 n. 1 e 2 del DM 1444/1968 e sulla possibilità o meno di realizzare nelle zone A interventi qualificabili come nuova costruzione – ossia diversi dal risanamento conservativo e dalla ristrutturazione – senza rispettare la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate
Sulle distanze prescritte dall’art. 9, comma 2, del D.M. 1444 del 1968 e sulla loro prevalenza o meno sulle eventuali disposizioni assenti o contrastanti contenute negli strumenti urbanistici locali
Sulla possibilità o meno che la parte terminale della scala a due rampe, nonché il terrazzino di arrivo, munito di ringhiera, trovandosi a distanza inferiore a m. 1,50 dal confine, consentano l’esercizio di una veduta diretta verso il fondo del vicino
Laddove il regolamento edilizio imponga la distanza tra fabbricati di m. 10 e quella dai confini di m. 5, con ammissibilità dell'edificazione in aderenza, tale previsione deve essere intesa nel senso di fare salvo il principio della c.d. prevenzione
[A] I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla legge n. 457/78 sono strumenti di pianificazione urbanistica di carattere esecutivo vincolati al rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale. [B] Sulla necessità o meno di osservare le distanze dal confine qualora l’intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione abbia comportato un lieve rialzamento dell’edificio. [C] Sulla necessità o meno di osservare le distanze dai confini riguardo ai locali interrati
[A] Sulla veduta diretta, laterale, obliqua ed in appiombo sul fondo del vicino. [B] Sul diritto dei singoli condomini a poter esercitare il loro diritto di veduta in appiombo
Il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della distanza ai sensi dell’art. 9 del D.M. 1444 del 1968 solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò
Sulla necessità o meno di rispettare la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nel caso in cui tra di essi insista una pubblica via
Sulla trasformazione del tetto in terrazzo, munito di riparo o ringhiera, che venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale rispetto all’altrui fondo
Sulla necessità o meno di rispettare la distanza stabilita dall’art. 889 c.c. “distanze per pozzi, cisterne, fossi e tubi”, per la realizzazione di una piscina
Sulla distanza prevista dall’art. 9 del D.M. 1444 del 1968 fra pareti finestrate dell’edificio antistante e sulla possibilità o meno di derogarvi ad opera della legislazione regionale concorrente in materia di governo del territorio
Sulla distanza di dieci metri tra pareti finestrate prescritta dal D.M. 1444 del 1968 e sulla possibilità o meno che le norme di piano possano prevedere una distanza più rigorosa per pareti non finestrate
Sull’obbligo di osservare la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e sul caso in cui il convenuto in giudizio manifesti la disponibilità a rendere “cieco” il proprio muro
Sulla mancata osservanza della distanza minima tra costruzioni tale da dar luogo ad un'intercapedine inferiore a quella minima pari all'altezza del nuovo edificio
[A] Sull’articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, nella parte in cui impone l’obbligo di rispettare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate, sul significato dell’espressioni “pareti finestrate” e sul termine “edifici”. [B] Sul rispetto della distanza di dieci metri e sulla sua rilevanza nei confronti delle sole vedute oppure anche riguardo alle luci
Nelle zone sismiche la distanza legale degli intervalli di isolamento è diretta a tutelare l'integrità della proprietà edilizia contro il pericolo di crollo degli edifici vicini per effetto di movimenti tellurici
Sull’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, riguardo al rispetto della distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate, sulla valenza di tale disposizione nelle zone A e sulla derogabilità o meno di tale norma per l’autonomia negoziale dei privati
[A] Sul computo del limite di altezza rispetto al piano di campagna. [B] Sulla necessità o meno di tener conto ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze dal confine, del terrapieno e del muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello
Sulla necessità di rispettare la distanza di dieci metri tra pareti finestrate nei confronti delle sole vedute oppure anche riguardo alle tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, luci, etc
L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art. 879, comma 2, c.c. per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio
[A] Sulla differenza tra le servitù apparenti e non apparenti. [B] Sulla violazione o meno del diritto di veduta laddove vengano collocate di tende, pensiline, tettoie, pergolati, cabine, gazebi, lenzuoli o cascate di edera
Sull’obbligo o meno di rispettare le distanze per l’installazione di una struttura precaria di modestissimo impatto consistente nel posizionamento di una pedana, con sedie e tavoli e modeste strutture di copertura
Sulla possibilità o meno da parte del giudice di ordinare il risarcimento del danno anziché la remissione in pristino nel caso di violazione delle norme sulle distanze
Sui muri di cinta tra fondi a dislivello che, oltre ad essere destinati alla delimitazione e alla difesa del fondo, assolvono anche all’ulteriore funzione di contenere e sostenere la scarpata o il terrapieno
Sull’art. 9 del D.M. 1444 del 1968 che prescrive distanze minime tra pareti finestrate e sull’applicabilità della suddetta norma alle sole vedute oppure anche alle luci
Sul vincolo di rispetto della distanza di 30 metri dalla rotaia imposto dall’art. 50 del D.P.R. 753 del 1980 e sulla deroga prevista dal successivo art. 60
Sull’applicabilità o meno del rinvio contenuto nell’art. 873 cod. civ. alle norme dei regolamenti edilizi che prescrivono un determinato distacco dal confine
[A] Le norme sulle distanze dei fabbricati contenute nel d.m. 1444/68 hanno carattere pubblicistico ed inderogabile. [B] Il manufatto da realizzarsi in sopraelevazione costituisce una nuova costruzione
Sugli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, sulla conservazione dello stesso ingombro volumetrico e sull’inapplicabilità dei limiti di distanza dalle pareti finestrate e dai confini
A creare la veduta verso il fondo limitrofo non è il dislivello naturale che esiste pressoché in ogni terreno collinare ma l’opera artificiale ivi realizzata
[A] In tema di distanze legali non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzioni meramente ornamentali. [B] Sulla rilevanza o meno ai fini del rispetto delle distanze dei “setti“ in cemento armato che con la relativa copertura fuoriescono dalla sagoma delle costruzioni
Sulle caratteristiche del muro divisorio che a norma dell'art. 892 c.c., comma 4, consente di non osservare le distanze stabilite per chi vuole piantare alberi presso il confine
Sulla sussistenza o meno di un obbligo di rispetto delle distanze riguardo al muro di cinta con la funzione di contenere un terrapieno creato ex novo dall'opera dell'uomo
Un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 e che non tenga conto dell'estensione dei balconi è contra legem
[A] La legittimazione a impugnare la concessione edilizia va riconosciuta a coloro che possono vantare sia la situazione di stabile collegamento con l’area interessata dall’attività edilizia sia la lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico-edilizia. [B] Le terrazze e le verande non possono venire considerate ai fini del calcolo delle distanze tra pareti finestrate, non essendo sussumibili nel paradigma dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968
[A] Sulla sussistenza o meno dell’obbligo di rispettare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate anche per le ristrutturazioni con ampliamento del volume e della superficie tramite sopraelevazione. [B] Sull’obbligo di rispettare o meno la distanza di 10 metri tra pareti finestrate qualora tra le stesse si interponga una via pubblica a fondo cieco. [C] Sulla vicinanza di un’area alla strada comunale e sulla presunzione di demanialità della stessa ai sensi dell’art. 22 comma 3 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F
Sull’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ai sensi del quale “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa”
Sul muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, sui muri di cinta e sulla necessità di osservare o meno la disciplina riguardo alle distanze
Sul carattere integrativo o meno dell’art. 873 del c.c. riguardo alle disposizioni del piano regolatore che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni dal confine del fondo
Sull’obbligo di osservare o meno la distanza di dieci metri tra pareti finestrate per la sopraelevazione di un edificio che fronteggi un altro edificio più basso già esistente
Sulle previsioni di cui all’art. 9 DM 1444/68 riguardanti la distanza minima di metri dieci da osservarsi tra edifici e sulla derogabilità o meno da parte dei Comuni
Una norma a il regolamentare edilizia che prescriva per le costruzioni un distacco minimo dal confine, trattandosi di norma appartenente al primo tipo, non può subire deroghe
In caso di sopraelevazione il criterio della prevenzione non esclude che il preveniente, al pari del prevenuto, sia obbligato al rispetto della sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa di quella codicistica
L'art. 879 c.c. - il quale statuisce che "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano" - deroga all'art. 873 riguardo alle distanze fra le "costruzioni su fondi finitimi"
Sulla ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, sugli ampliamenti volumetrici e sulla modifica dell’area di sedime, comunque ricompresi nella nozione di “ristrutturazione edilizia”, e sugli obblighi di osservare o meno le distanze
Sulla sussistenza o meno dell'obbligo del rispetto delle distanze per un pergolato in legno con pali infissi nel terreno in tubi di plastica, facilmente rimovibili, aperto su tutti i lati, e con una tettoia composta da assi di legno, ricoperta con un telo in plastica
Sulla sussistenza o meno di un diritto del proprietario confinante di costruire in aderenza al confine quando i regolamenti locali fissino solo la distanza minima delle costruzioni dal confine stesso
Sull’obbligo di rispettare o meno la distanza tra le costruzioni prevista dall’art. 873 del codice civile o la distanza dal confine imposta dal regolamento urbanistico, nel caso in cui esista un dislivello tra i due fondi
[A] Sugli elementi da prendere in considerazione al fine di distinguere una variante impropria o essenziale equivalente a nuova concessione da quella in senso proprio o confermativa di altra preesistente. [B] Sull’obbligo di rispettare le distanze preesistenti in caso di ricostruzione di un edificio posto ad una distanza inferiore a quella legale rispetto ad una antistante costruzione
Sulla ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio e sulla sussistenza o meno dell’obbligo di osservare il rispetto delle distanze dai confini e dalle costruzioni
Sulla possibilità o meno di conseguire l’acquisto per usucapione, a favore del costruttore, del diritto reale di servitù a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella prescritta inderogabilmente dagli strumenti urbanistici locali
[A] Sul rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. [B] Sulla nozione di “costruzione”. [C] Sulla rilevanza ai fini del rispetto delle distanze di sporti, terrazze, scale esterne o, in genere, di corpi avanzati costituenti aggetti di un edificio
Sulle distanze tra le costruzioni previste dal codice civile, sulle distanze dalle costruzioni e dai confini stabilite dai regolamenti edilizi e sull’obbligo di osservare o meno le une e le altre riguardo ai manufatti interrati
Sul principio secondo cui il normale muro di cinta non è considerato tale ai fini delle distanze legali e sull’eccezione a tale regola qualora questo assolva anche alla ulteriore funzione sostenere un terrapieno
Sull’obbligo di osservare nelle costruzioni la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e sull’applicabilità o meno di tale disposizione anche alle “luci” oltre che alle “vedute”
Sull’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 e sull’obbligo di osservare le distanze esistenti nelle zone A) limitatamente alle operazioni di risanamento conservativo e alle eventuali ristrutturazioni
Sull’obbligo di osservare nelle costruzioni la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e sull’applicabilità o meno di tale disposizione anche alle “luci” oltre che alle “vedute”
Sull’obbligo di osservare nelle costruzioni la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e sull’applicabilità o meno di tale disposizione anche alle “luci” oltre che alle “vedute”
Sull’art. 8 del D.M. 1444/68 secondo il quale l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico
Sull’art. 873 del codice civile, sulle norme del piano regolatore generale che fissano la distanza tra le costruzioni facendo riferimento alla distanza dal confine e sull’obbligo di osservarle o meno in caso di sopraelevazione
Sul rispetto della distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - prevista dall’art. 9 del D.M. 1444 del 1968 - e sulle norme degli strumenti urbanistici comunali che prevedono distanze inferiori
Sul rispetto delle distanze ai sensi dell’art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968 e sulla necessità di computare o meno i pilastri aventi funzione portante rispetto all’intero edificio
Sui caso in cui il regolamento edilizio si limita a fissare una certa distanza e nulla aggiunge sulla possibilità di costruire sul confine o in aderenza
Le opere abusive realizzate all’interno della fascia di rispetto autostradale, sulle mere sopraelevazioni di manufatti preesistenti ed sui manufatti edificati al di sotto del livello della strada
[A] Sul diritto di prevenzione e sulla sopraelevazione dell’edificio. [B] Su una scala esterna posta sul confine e sulla possibilità o meno per il vicino di costruire in aderenza alla stessa
[A] Sul criterio del computo in modo “lineare” e non “radiale” della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. [B] Sulla categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze
Sull’esonero a costruire o ad aprire una veduta a distanza inferiore rispetto a quella legale e sulla necessità o meno della forma scritta “ad substantiam” per tale atto di assenso
Sul computo della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti individuata dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968 e sui criteri c.d. “lineare” e c.d. “radiale”
Sull’art. 9 D.M. n. 1444 del 1968, relativo all’obbligo di rispettare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate, e sulla derogabilità o meno da parte dello strumento urbanistico comunale
[A] Sul rispetto delle distanze legali nei lavori di sopraelevazione. [B] Sulla distanza di 10 metri tra pareti finestrate e sulla derogabilità o meno da parte degli strumenti urbanistici
Sulla distanza di dieci metri tra pareti finestrate prevista dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 e sulla legittimità o meno di norme comunali derogatorie
Sull’osservanza delle distanze legali riguardo ad un muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale
[A] Sulla differenza tra il muro di fabbrica ed il muro di cinta ai fini del computo delle distanze legali. [B] Sull’opponibilità ai terzi acquirenti del consenso a costruire terrazze e vedute a distanza dal confine inferiore rispetto a quelle legali
Sul requisito del completo interramento di una nuova costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali dai confini nel caso di due fondi posti su differenti livelli
[A] Sulla nozione di costruzione ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze. [B] Sul rispetto delle norme sulle distanze anche nei rapporti tra condomini
Ai fini del rispetto delle distanze, per nuova costruzione deve intendersi non solo la realizzazione ex novo d’un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria d’un fabbricato preesistente
Sulla necessità o meno di rispettare la distanza legale in materia di vedute qualora in manufatto che consente la veduta sia sorto per una diversa funzione
Sul rispetto dalla distanza di dieci metri tra pareti finestrate, sulla sussistenza o meno dell’obbligo nel caso di una sola parete finestrata e sull’applicazione della norma ai rapporti privati
La distanza delle costruzioni dai confini deve essere computata dai confini “di diritto” di una determinata proprietà e non certo a quelli di mero fatto
[A] La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate deve essere sempre rispettata, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata. [B] Sui caratteri della costruzione al fine del rispetto delle distanze. [C] Soltanto gli sporti che consistono in sporgenze di limitata entità non devono essere computati nel rispetto delle distanze
Il riferimento dell’art. 872 c.c. ai regolamenti locali vale tanto per le distanze minime fra costruzioni, quanto per le distanza minime della costruzione dal confine
Anche se la materia delle acque sotterranee è regolata dal R.D. 1775/1933 ed è di competenza del Genio Civile, la realizzazione di un pozzo necessità comunque del permesso di costruire
La norma dell'art. 907 c.c., relativa alla distanza delle costruzioni dalle vedute, è a protezione di interessi privati in quanto ha natura giuridica diversa da quella dell'art. 873 c.c., il quale disciplina invece la distanza tra le costruzioni
L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art. 879, comma 2, c.c. per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio
La distanza minima di mt. 10 fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, prescritta dall' art. 9 comma 2° D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, è applicabile anche in caso di sopraelevazione
La distanza minima dalla strada pubblica ha ragione d’essere per una struttura urbanistico-edilizia che costituisca un vero e proprio corpo di fabbrica e non per aree a parcheggio d’uso pubblico