Se l’apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune di un condominio rientri nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c.
SENTENZA N. ****
In tema di condominio, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., comma 1, ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini. L’apertura di finestre ...