Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Federico Faldi  e  Dott.ssa Ilaria Mannelli


T.A.R. Marche, Sezione I, 14 luglio 2022
Autore: Dott. Ilaria Mannelli - Pubblicato il 28 luglio 2022

In ordine alla diversità di disciplina sussistente tra regime semplificato e regime ordinario in materia di avvio di attività di recupero dei rifiuti rispetto alla necessità del presupposto della regolarità edilizia.

SENTENZA N. ****

Come già affermato anche da questo Tribunale (cfr. TAR Marche, 21/4/2021 n. 347) “la regolarità edilizia (ma anche la compatibilità urbanistica) costituisce sempre il presupposto per l’avvio dell’attività di recupero dei rifiuti e per la sua regolare continuazione in regime semplificato; attività che non deve comunqu...

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Questo tribunale la regolarità edilizia costituisce sempre, il presupposto per l’avvio dell’attività di recupero, ciò che avviene nell’ambito della procedura ordinaria. del progetto l’odierno collegio non intravede ragioni, continuazione in regime semplificato attività che non, deve comunque così come prescrive tra l’altro. di cui al precedente art dove l’approvazione, l’art comma del dlgs n contrariamente a, sentenza n come già affermato anche da. per discostarsi da tale orientamento, dei rifiuti e per la sua regolare.