In ordine alla diversità di disciplina sussistente tra regime semplificato e regime ordinario in materia di avvio di attività di recupero dei rifiuti rispetto alla necessità del presupposto della regolarità edilizia.
SENTENZA N. ****
Come già affermato anche da questo Tribunale (cfr. TAR Marche, 21/4/2021 n. 347) “la regolarità edilizia (ma anche la compatibilità urbanistica) costituisce sempre il presupposto per l’avvio dell’attività di recupero dei rifiuti e per la sua regolare continuazione in regime semplificato; attività che non deve comunqu...