T.A.R. Valle D’Aosta, 16 giugno 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 9 luglio 2011
[A] La legittimazione a impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, la quale non postula necessariamente l'adiacenza fra gli immobili. [B] Le autorimesse realizzate anche parzialmente all’esterno del fabbricato non rientrando nell'ambito di operatività dell'art. 9 della legge n. 122 del 1989. [C] L’art. 9 della L. 24 marzo 1989, n. 122, non è applicabile nel caso di realizzazione di un garage che non è interrato e che al fine del suo interramento comunque richiede una operazione di "sistemazione del soprassuolo". [D] Sui casi in cui può prescindersi dell’approvazione del piano attuativo prescritto dallo strumento urbanistico. [E] Il piano attuativo e la convenzione urbanistica sono atti che “simul stabent, simul cadunt”. [F] In considerazione della insussistenza nella L.R. 11/1998 di una norma analoga a quella di cui all’art. 9 D.P.R. 380/01, ben può trovare applicazione quella giurisprudenza risalente circa la doverosità del rilascio della concessione edilizia in presenza di adeguate opere di urbanizzazione
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