Sui casi in cui è possibile utilizzare il permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28 bis del DPR 380/2001 in luogo della pianificazione di secondo livello.
[A] La proroga prescritta dall' art. 30, comma 3 bis del d.l. n. 69 del 2013 si applica anche ai Piani di Edilizia Economica e Popolare? [B] Alla scadenza dei Piani attuativi quali sono i presupposti per procedere ad ulteriore edificazione dell'area?
Il rilascio di permesso di costruire su area urbanizzata in attuazione di un Piano di lottizzazione scaduto è soggetto al contributo per oneri di urbanizzazione?
Sulla possibilità di inserire una clausola penale all’interno di una Convenzione urbanistica e sul potere del Giudice di ridurne eventualmente l’ammontare ex art. 1384 c.c.
Sulla deroga alla distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti prevista dall’art. 9, comma 3, del D.M. 1444/1968 con riferimento ai piani particolareggiati o lottizzazioni.
[A] Sui presupposti per la deroga al rilascio del permesso di costruire in assenza di uno strumento urbanistico attuativo. [B] In presenza di un’area degradata da riorganizzare urbanisticamente e qualificare ambientalmente e paesisticamente (attraverso un Piano di recupero) è possibile rilasciare titoli edilizi singoli per costruire o è necessario un apposito piano attuativo che interessi l’intera area?
Sulla valutazione dell’Amministrazione in merito all’esistenza delle opere di urbanizzazione in un’area, rilevante ai fini della necessità o meno della previa redazione di un piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo, prima del rilascio della concessione edilizia.
[A] In merito ai casi in cui sia possibile rilasciare il permesso di costruire anche prima della approvazione del piano attuativo prescritto dallo strumento urbanistico. [B] In ordine ai presupposti di qualificazione del cd. "lotto intercluso" o "lotto residuo".
Il singolo terreno, utilizzato per la definizione complessiva degli standard di un territorio oggetto di piano di lottizzazione, può essere considerato disponibile ai fini di una successiva edificazione se è decorso il decennio di efficacia del Piano di lottizzazione?
In caso di lotto “intercluso”, il titolo abilitativo edilizio può essere oggetto di rilascio anche in assenza del piano attuativo, richiesto dalle norme di piano regolatore?
Inoltre, quali sono le caratteristiche affinché un lotto possa essere considerato "intercluso"?
Il presente contributo prende in esame le caratteristiche, soprattutto sotto il profilo dell’escussione, che dovrebbero essere richieste con riferimento alle Garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle Convenzioni urbanistiche.
Se la legittimità di un’ordinanza contingibile e urgente sia subordinata necessariamente all’incombenza del pericolo di grave pregiudizio e ad una conformazione atipica della fattispecie concreta che appaia temporalmente delimitata, e non già rimessa ad eventi futuri ed incerti.
Sulla domanda di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. della proprietà dell’area in favore del Comune onde consentire a quest’ultimo di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione previste in Convenzione urbanistica.
In ordine alla decorrenza del termine di efficacia del piano di lottizzazione dalla stipula della convenzione e sul carattere temporalmente determinato delle validità del piano medesimo in ipotesi di mancata stipula della convenzione medesima.
Sul dies a quo dal quale decorrono i termini decennali di efficacia del piano di lottizzazione, da calcolare dalla stipula della convenzione e non dalla data di approvazione.
[A] L’esatta corrispondenza delle opere di urbanizzazione realizzate alle previsioni della convenzione di lottizzazione, ai fini del collaudo positivo, può subire dei mutamenti solo in base a modifiche espressamente autorizzate o imposte dalla stessa amministrazione comunale in sede di apposita variante al piano di lottizzazione?
[B] Se la scadenza della convenzione di lottizzazione riguardi l’efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione e non anche gli effetti obbligatori che la stessa convenzione va a produrre tra le parti?
[A] Se il termine decennale di decadenza del piano di lottizzazione stabilito dall’art. 17 della L. 765 del 1967 si applichi sia alle disposizioni a contenuto espropriativo sia alle prescrizioni urbanistiche del piano.
[B] Se il termine di efficacia del piano di lottizzazione decorra dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio comunale approva il piano o dalla data di stipula e sottoscrizione della convenzione di lottizzazione.
Se il silenzio assenso sull'istanza di rilascio del permesso di costruire, avente natura tendenzialmente vincolata, si formi a fronte di un intervento edilizio non conforme agli strumenti urbanistici.
Se in sede pianificatoria, le uniche “evenienze generatrici di affidamento qualificato” si configurino in caso di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione.
Sulla discrezionalità dell’Amministrazione comunale nella valutazione circa l’opportunità di approvare uno strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata.
[A] Sull’onere di allegazione del ricorrente di prove in ordine ai concreti pregiudizi subiti derivanti da prescrizioni degli strumenti urbanistici.
[B] Se le scelte urbanistiche di pianificazione dell’Amministrazione siano condizionate dalla pregressa indicazione di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante.
[A] Sulle caratteristiche del procedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001.
[B] Sulla giurisdizione in materia di determinazione dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale da corrispondere in caso di procedimento di acquisizione sanante.
Se il principio per il quale la scadenza del termine decennale di efficacia di un piano di lottizzazione non determini la decadenza di ogni disciplina urbanistica dell’area fino a nuovo intervento pianificatorio, sia applicabile anche con riferimento agli strumenti urbanistici.
Sul trasferimento della proprietà delle opere fondamentali di urbanizzazione (con conseguente dovere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse) e sul loro collaudo.
Sul termine di attuazione del piano particolareggiato e del piano di lottizzazione; può ritenersi che quest'ultimo abbia un'efficacia indeterminata al pari degli strumenti urbanistici generali?
Sul rilascio del permesso di costruire sul lotto intercluso: in queste ipotesi, l'Amministrazione deve comunque valutare l’adeguatezza degli standard urbanistici con riferimento all’ambito territoriale entro il quale dovrebbe essere realizzata la costruzione progettata?
Sul principio di necessaria presupposizione tra piano di lottizzazione e concessione edilizia: in quali casi il suddetto principio può incorrere in una deroga?
Il privato proponente un piano attuativo, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, può volontariamente assumere con la convenzione urbanistica obblighi ulteriori a quelli di legge?
In quali casi casi in cui il P.R.G. (o lo strumento urbanistico equivalente) può consentire il rilascio del permesso di costruire diretto, senza previa approvazione dello strumento attuativo?
Sul termine di efficacia massima dei piani particolareggiati. Esiste nel nostro ordinamento un divieto di dettare una disciplina urbanistica prima della scadenza del piano attuativo? Che rilevanza asse in questo contesto la considerazione circa la rimuneratività degli investimenti?
Le amministrazioni comunali possono imporre ai privati che intendano dare esecuzione alle previsioni di piano l’obbligo di corrispondere somme aggiuntive rispetto a quanto da essi dovuto a titolo di contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001?
Cosa accade allorché il privato non possa utilizzare il titolo abilitativo individuato nel piano attuativo per la sopravvenienza di previsioni urbanistiche o di norme legislative o regolamentari? In tali casi sorge in capo all’amministrazione l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione? Cosa avviene, invece, allorché, il privato in relazione agli standard urbanistici, abbia realizzato una struttura poi ceduta gratuitamente in proprietà all’amministrazione?
Quanto in là devono (e possono) spingersi gli accertamenti dell'Amministrazione sulla sussistenza o meno del titolo giuridico che fonda la disponibilità in capo al richiedente delle aree necessarie sia alla costruzione sia ai relativi allacciamenti? Sull'approfondimento di tali verifiche con specifico riferimento al piano di attuazione.
Sull'esercizio in forma contrattata dei poteri autoritativi di controllo dell'attività edilizia: la pubblica amministrazione, dopo aver approvato un piano di lottizzazione, ma prima della stipulazione della relativa convenzione può legittimamente rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area? Da ciò deriva un danno risarcibile in capo al privato?
Il limite volumetrico fissato con il piano di lottizzazione deve considerarsi insuperabile? Il Comune può consentire la realizzazione di ulteriori volumi con un titolo in sanatoria (in favore di un solo privato) che esaurisca interamente quelli realizzabili?
Può ritenersi legittimo il diniego di concessione edilizia quando l’Amministrazione, sia pur in carenza del prescritto piano attuativo, non tenga adeguatamente conto dello stato di urbanizzazione già esistente nella zona interessata dalla futura edificazione e non evidenzi congruamente le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione?
La valutazione paesistica della Soprintendenza sul piano di lottizzazione ai sensi dell’art. 16 comma 3, nonché dell’art. 28 comma 2, della legge 1150/1942 è limitata alle sole opere di urbanizzazione, o si estende, invece, anche ad altri elementi quali gli indici edilizi previsti dalle NTA del piano e i dati planivolumetrici riguardanti i singoli edifici?
L'approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata può ritenersi un atto dovuto quando lo stesso risulti conforme al piano regolatore generale?
Sulla ripartizione delle competenze di Giunta e Consiglio comunale rispetto all’approvazione dei piani di lottizzazione: l'atto del dirigente con cui si rigetta la domanda di approvazione del piano di lottizzazione assume la natura di atto endoprocedimentale?
Qualora l'efficacia del piano che si vuole impugnare sia condizionata alla pubblicazione sul BUR (e questa avvenga avvenuta dopo la pubblicazione della delibera di approvazione del piano attuativo all'albo pretorio) il dies a quo per l'impugnazione va individuato nella pubblicazione sul BUR ovvero in quello, antecedente, della scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio?
Cosa accade alle autorizzazioni dei singoli interventi edilizi allorquando sia stato già espresso in sede di approvazione del piano attuativo un giudizio favorevole sulla compatibilità paesaggistica?
L'approvazione del piano attuativo di iniziativa privata può ritenersi atto dovuto nell’ipotesi in cui medesimo risulti conforme al piano regolatore generale?
Sull’argomento sviluppato dal soggetto attuatore del Piano Attuativo Comunale secondo cui il diritto/obbligo di pagare gli oneri concessori nella misura legale non sarebbe disponibile, e le eventuali clausole convenzionali difformi sarebbero sostituite di diritto da quelle legali.
[A] Sull’azione avvero il silenzio: approdi giurisprudenziali consolidati. [B] L’adempimento dell'obbligazione di realizzare le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria), assunta dal privato lottizzatore nei confronti del comune con la convenzione di lottizzazione (ai sensi della legge n. 765 del 1967) può essere preteso in via giurisdizionale e coattiva dagli aventi causa dal lottizzatore resisi acquirenti di singoli lotti di terreno edificati? [C] Tali soggetti privati possono agire avverso l’inerzia del comune per la descritta ipotesi in cui il privato lottizzatore lasci inadempiuta l'obbligazione di realizzare le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria)?
[A] A chi spetta la competenza per l’adozione del provvedimento che risponde (ed eventualmente rigetta) l’istanza con cui il privato, in ragione della mancata approvazione del piano attuativo, chieda alla Regione di nominare un commissario ad acta per l’approvazione di detto piano? [B] L'approvazione del piano attuativo è atto dovuto?
Sul “lotto intercluso” e sulla la possibilità di prescindere dal piano particolareggiato: può considerarsi legittimo il diniego di concessione edilizia che, sia pur in carenza del prescritto piano attuativo, non tenga adeguatamente conto dello stato di urbanizzazione già esistente nella zona interessata dalla futura edificazione e non evidenzi congruamente le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione?
Il limite temporale, specificatamente stabilito dagli artt. 16, comma 5, e 17 della legge n. 1150 del 1942 per i piani particolareggiati, può essere derogato per accordo delle parti? Scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato è comunque possibile portare ad esecuzione gli espropri preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria?
I privati possono convenire tra di loro un termine ipotetico di conclusione della procedura ediliza (o di una fase procedurale) e poi chiedere il risarcimento all’amministrazione se quest’ultima non si pronuncia nel rispetto di tale termine?
Sui limiti temporali di piani di lottizzazione e/o particolareggiati nel sistema normativo attualmente vigente: scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato è comunque possibile portare ad esecuzione gli espropri preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria?
Tra le disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio, quali stabiliscono in via immediata le potenzialità edificatorie delle porzioni di territorio interessate e quali, invece, si limitano a disciplinare l'esercizio dell'attività edificatoria? Le varianti urbanistiche che riguardano beni specifici devono essere notificate direttamente ai soggetti interessati dal provvedimento?
Il limite temporale specificatamente stabilito dagli artt. 16, comma 5, e 17 della l. n. 1150/1942 per i piani particolareggiati è suscettibile di deroga per accordo tra le parti?
Ai fini della localizzazione degli edifici, le prescrizioni del piano esecutivo (malgrado la scadenza) possono continuare ad essere rilevanti per coloro che — non avendo ancora realizzato le costruzioni — intendano tardivamente chiedere il titolo abilitativo?
La previsione di piano che subordina l’edificazione alla preventiva approvazione di strumento attuativo può validamente giustificare il diniego di permesso di costruire allorchè risulti un adeguato livello di urbanizzazione primaria e secondaria?
Una volta scadute, le prescrizioni del piano esecutivo continuano ad essere rilevanti per coloro che intendano tardivamente chiedere il titolo abilitativo?
Sull’art. 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69: che rilevanza assume, ai fini dell’applicazione della predetta norma, la distinzione tra termini della convenzione urbanistica scaduti e non ancora scaduti?
Cosa accade allorché il Piano di lottizzazione sia approvato al di fuori dello schema legale prescritto e senza tener conto della sua natura di piano attuativo? Sulla gerarchia delle fonti, sulla qualificabilità delle opere infrastrutturali realizzate come edificazione di mero “fatto” e sulla configurabilità di un affidamento tutelabile in capo al privato coinvolto.
Decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, deve riconoscersi la perdurante efficacia dei piani scaduti? Che rilevanza assume la scadenza del termine rispetto alle previsioni di carattere espropriativo ed alle prescrizioni destinative?
[A] Sul calcolo della volumetria residua del lotto urbanisticamente unitario oggetto di uno o più interventi edilizi. [B] Sulla possibilità, o meno, di utilizzare l’incremento dell’indice edificatorio per trasformare uno spazio non abitabile in locale destinato alla permanenza di persone. [C] Sulla distribuzione della capacità edificatoria del lotto o comparto ai proprietari dello stesso?
[A] Sui principi che governano l'esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi. [B] Quand’è che nelle zone già urbanizzate è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo?
La verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite, bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto
Sulla ratio e sulla filosofia che sta alla base della tecnica pianificatoria perequativa; il principio dello zoning può considerarsi rispettato nel caso in cui sia interventua una suddivisione in comparti? Deve ritenersi illegittimo il fatto che nella stessa maglia convivano destinazioni diverse e prescrizioni edilizie (altezze etc) diverse?
Il coltivatore diretto che vede includere il proprio fondo in un Comparto di Riqualificazione Urbana a destinazione residenziale, senza che tale trasformazione impedisca la prosecuzione dell’attività agricola in corso, ha interesse ad agire?
[A] Sulla fattispecie del cd. lotto intercluso: quest’ultima si realizza sempre in presenza di aree completamente e/o totalmente urbanizzate? [B] In sede di esecuzione del giudicato di annullamento del provvedimento di diniego del permesso di costruire o di annullamento del silenzio-rifiuto sulla domanda di permesso di costruire, può il Comune non tener conto delle modificazione dei piani urbanistici sopravvenute in corso di giudizio?
[A] Quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba aver luogo mediante un piano di livello inferiore, il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace? [B] In presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo, è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa? [C] Sull’indefettibilità dello strumento urbanistico attuativo: il piano esecutivo, previsto dallo strumento urbanistico generale come presupposto dell'edificazione, può ammettere equipollenti?
[A] La regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, è quella dell’intervento indiretto? Sono configurabili equipollenti al piano attuativo? [B] Sulla possibilità, o meno, per il Comune, nell’esercizio della propria potestà di pianificazione del territorio, di individuare categorie di destinazione d’uso ulteriori e diverse rispetto a quelle predefinite dalla legislazione nazionale e regionale: può la suddivisione delle categorie di destinazione d’uso in più sottocategorie o sottofunzioni ritenersi legittima? [C] Sulla distinzione, ai fini dell’onere di immediata impugnativa, tra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata e le altre regole che più in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria
[A] I limiti alle altezze previsti dagli strumenti urbanistici non possono variare a seconda della “sistemazione” che il richiedente il permesso di costruire intende dare al piano di campagna circostante con lo stesso progetto su cui chiede al Comune l’assenso. [B] Che rilievo assume, ai fini del risarcimento del danno, la mancata tempestiva impugnazione del Piano di lottizzazione che si assume viziato?
[A] Quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba aver luogo mediante un piano di livello inferiore, il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace? [B] In presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo, è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa? [C] Sulla ratio dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione
Sull’esigenza di un piano esecutivo (di lottizzazione o particolareggiato) quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia: ipotesi in cui la previa adozione è necessaria e ipotesi in cui, al contrario, non lo è
Può la questione dell’idoneità della viabilità d’accesso all’area di lottizzazione trovare spazio in provvedimenti diversi dallo strumento pianificatorio generale o da altri strumenti a questo equiparati?
Sull'art. 41-quinquies, comma sesto, della legge urbanistica (legge n. 1150 del 1942), con particolare riferimento alla nozione di "esistenza" delle opere di urbanizzazione
Può l’amministrazione fondare il diniego della richiesta variante al Piano di Lottizzazione sulla semplice circostanza della non esatta individuazione dei soggetti proprietari interessati alla stessa?
Sulle possibili azioni a tutela delle imprese affidatarie della realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione a seguito di procedura di gara espletata dal titolare del permesso di costruire, per il caso in cui non venga loro corrisposto il pagamento dei crediti maturati a seguito dell’esecuzione del contratto: considerazioni dell’ A.N.A.C.
Sul piano esecutivo quale presupposto dell'edificazione: può il diniego di una concessione edilizia volta alla costruzione di un fabbricato essere legittimamente opposto allorquando sia verificata, sulla base della reale situazione dell'area, l'effettiva esigenza della redazione di un piano particolareggiato?
[A] Sulla nozione di lottizzazione. [B] Sulla configurazione del reato di lottizzazione abusiva in zone parzialmente urbanizzate. [C] Può la normativa urbanistica generale che prevede, per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona, l'esistenza di un piano attuativo, essere superata facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa? [D] Sui principi della disciplina del "lotto intercluso"
[A] Una volta scaduto un piano attuativo, gli effetti della convenzione accessoria cessano automaticamente? [B] Contratti di diritto pubblico o ad oggetto pubblico e ius variandi
L'intervento di ampliamento di un fabbricato ad uso artigianale-commerciale di modesta portata e riguardante un'area più ampiamente dotata di infrastrutture e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria richiedere l'adozione di un piano di recupero o di un piano particolareggiato?
[A] Il parere della commissione edilizia ha natura provvedimentale? [B] Può la mancata notifica del ricorso originario alla amministrazione intimata con il ricorso per motivi aggiunti determinare la violazione del contraddittorio? Se sì, in quali casi? [C] Sul principio della doppia conformità in materia di sanatoria edilizia: può la legittimazione postuma delle opere abusivamente realizzate avere carattere urbanistico? [D] il Programma di miglioramento agricolo ambientale può rivestire la qualità di piano attuativo?
[A] Sui principi che governano l'esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi. [B] Sul necessario rispetto delle previsioni del P.R.G. che impongono, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio: indefettibilità dello strumento urbanistico attuativo
Sulla necessaria presa in carico da parte dell’Ente locale della opere di urbanizzazione e sul conseguente dovere di gestione dei pubblici servizi alle stesse connessi
[A] Sul livello di dettaglio progettuale richiesto dall’approvazione del piano attuativo. [B] Sulla praticabilità di sistemi di smaltimento delle acque reflue alternativi all’immissione in fognatura
[A] Per il rilascio dell’agibilità l’amministrazione non può opporre le difformità a norme edilizie ed urbanistiche che non si siano anche tradotte in una difformità dell’opera al progetto autorizzato, a meno che nel frattempo l’amministrazione non si sia indotta a sospendere e/o annullare il titolo edilizio già rilasciato. [B] Sul rifiuto del rilascio del certificato di agibilità, totale o parziale, quando risultino mancanti le opere di urbanizzazione primaria che un privato si sia assunto l’obbligo di realizzare direttamente a scomputo del contributo previsto dalla legge. [C] Sulla possibilità o meno di negare l’agibilità nel caso cui il privato abbia potuto accedere al pagamento rateizzato dei c.d oneri di urbanizzazione, omettendo poi di completare tale pagamento
La già intervenuta urbanizzazione di un’area vincolata non è idonea a legittimare interventi edilizi non rispettosi degli interessi sottesi ai vincoli imposti nella zona
[A] Sull’indefettibilità dei piani urbanistici attuativi. [B] Sui principi che governano l'esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi. [C] Sulla giurisdizione relativa alla controversia nella quale il beneficiario di un permesso di costruire annullato richieda il risarcimento dei danni
[A] Sulla legittimazione ad agire del proprietario di un immobile confinante con quello oggetto del permesso di costruire. [B] Sulla rilevanza della previa adozione di uno strumento urbanistico attuativo o c.d. “di dettaglio” relativamente alle ipotesi di aree ormai completamente urbanizzate
Sulla possibilità o meno di dare luogo alla costituzione di servitù prediali con le previsioni contenute in un piano di lottizzazione e nel progetto con esso assentito
La normativa in materia di governo del territorio impone il rispetto delle previsioni del p.r.g. che impongano, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio al fine di inibire l'intervento diretto costruttivo. La giurisprudenza ha individuato, tuttavia, un’eccezione a tale stringente necessaria presenza di strumenti urbanistici per la disciplina del territorio: il cd “lotto intercluso”
Ogni tesi che voglia sottoporre all’esame dell’amministrazione o del giudice amministrativo la verifica della situazione dei luoghi, al fine di escludere la necessità del piano attuativo, previsto dallo strumento urbanistico, è in palese contrasto con la legge
[A] Sulla giurisdizione delle controversie in materia di convezioni o atti d’obbligo stipulati fra il Comune e i privati destinatari di concessioni edilizie. [B] Sull’istituto del collaudo nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione
Sull’istituto del "Patto Territoriale", con particolare riferimento alla sua natura e a quella dell’accordo (costituente parte integrante del Patto) siglato dai soggetti pubblici coinvolti
[A] Sulla subordinazione del rilascio di un titolo edilizio alla previa approvazione di uno strumento attuativo. [B] L’esistenza di una ‘edificazione disomogenea’ non solo giustifica la previsione urbanistica che subordina la modifica dei luoghi alla emanazione del piano di recupero, ma impone che questo piano vi sia e sia concretamente attuato. [C] Sulle deroghe all'obbligo della previa emanazione dello strumento attuativo
[A] Non occorre una deliberazione dichiarativa della decadenza, in quanto l'inefficacia del piano si verifica automaticamente con lo scadere del termine. [B] Sui casi in cui è possibile realizzare le costruzioni edilizie previste dallo strumento di attuazione, anche dopo la sua scadenza
E’ illegittimo il diniego di concessione edilizia, fondato sulla carenza di un piano di lottizzazione (anche se richiesto dal piano regolatore) quando l’area sia urbanizzata e difetti una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettato in rapporto alla situazione generale del comprensorio e cioè quando non sia adeguatamente ponderato lo stato di urbanizzazione già presente nella zona interessata
La decadenza del piano particolareggiato non comporta la caducazione di tutto quanto previsto dallo stesso deve pertanto ritenersi consentita la costruzione di nuovi fabbricati nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia di zona, che resta automaticamente ultrattiva a tempo indeterminato per la parte che disciplina l'edificazione nelle sue linee fondamentali ed essenziali
Per il piano attuativo, diventano inefficaci col decorso del termine unicamente le previsioni che non abbiano avuto concreta attuazione, dovendosi intendere quest'ultimo concetto nel senso che non è più consentita l'ulteriore esecuzione del piano attuativo, salva la possibilità di ulteriori costruzioni sotto il profilo urbanistico coerenti con le vigenti previsioni del piano regolatore generale e con le prescrizioni del suddetto piano
Sul caso in cui un intervento edilizio ricada nell'ambito di un piano di lottizzazione in area sottoposta a vincolo paesistico e la Soprintendenza abbia dapprima espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale del piano ai sensi dell'art. 28 c. 2 l. n. 1150 del 1942 e poi annullato l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 l. n. 1497 del 1939
Il diniego di concessione di costruzione con riferimento alla violazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale che prescrivano la preventiva formazione di piani particolareggiati o altri strumenti attuativi, nel caso in cui, pur in difetto di predisposizione del piano di lottizzazione, l'area sulla quale si intende edificare sia interamente circondata da aree edificate e sia già dotata di infrastrutture
Il regolamento urbanistico che consente il mutamento di destinazione d’uso di immobili ricadenti nel territorio agricolo prevale sul vincolo decennale previsto dal PMAA, approvato, anche ai sensi dell’art. 43, comma 4, della L.R. n. 1 del 2005
Costituisce un elemento di inadeguatezza della pianificazione attuativa, e quindi un vizio di legittimità, la mancata previsione di un’idonea viabilità di raccordo tra la nuova lottizzazione e le vie di comunicazione esterne
Sul finanziamento concesso in sede di approvazione di un patto territoriale che, ai sensi della L. n. 662/96, art. 2, commi 203 e segg., costituisce una delle possibili forme della c.d. programmazione negoziata
Piani urbanistici particolareggiati - Obbligo di denuncia ex art.
19 DPR 26 aprile 1986, n. 131 in caso di mancata utilizzazione
edificatoria e/o cessione prima del quinquennio
[A] Sul valore da attribuire ai c.d. “pareri preventivi” richiesti dal privato all’amministrazione prima di eseguire un intervento e sul loro valore provvedimentale o meno ai fini dell’impugnabilità degli stessi. [B] Sui rapporti tra PMAA e Regolamento Urbanistico in Toscana
In sede di approvazione di un piano di lottizzazione, la Giunta e il Consiglio Comunale sono tenuti esclusivamente a verificare la conformità del piano attuativo alle disposizioni contenute nello strumento urbanistico generale
L'esigenza di un piano di lottizzazione o di un piano particolareggiato, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, si impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti
Il termine decennale riguarda gli interventi edilizi autorizzati dal piano di lottizzazione ma non riguarda la disciplina del territorio e la destinazione delle aree, che rimane inalterata fino all’intervento di un nuovo atto di pianificazione
In ipotesi di decadenza dello strumento attuativo non si determina, di per sé l’inedificabilità dell’area interessata dal vincolo e nemmeno l’applicazione del regime delle zone bianche
Sulla scadenza del piano attuativo nel caso in cui il detto piano ha avuto attuazione, con la realizzazione di strade, piazze ed altre opere di urbanizzazione, e sulla possibilità o meno di ritenere ancora consentita l'edificazione residenziale
La via di accesso pubblico prefigurata esternamente al perimetro del piano di lottizzazione con riferimento ad una area residenziale costituisce parte essenziale e fondamentale dello sviluppo urbanistico ivi autorizzato e quindi elemento sostanziale dell’accordo raggiunto tra le parti, al quale la pubblica amministrazione non può successivamente unilateralmente abdicare
Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/1974, l’avvenuta acquisizione del parere nell’ambito del procedimento di adozione del PRG non supera l’esigenza di ottenere un ulteriore parere sullo strumento attuativo
In Toscana il termine per concludere il procedimento relativo alla formazione di un piano attuativo conforme alla strumentazione urbanistica sovraordinata, decorrente dal completamento dell'istruttoria, va quantificato in complessivi 165 (90 + 45 + 30) giorni
Ai sensi della L.R. Toscana n. 1 del 2005 il termine per concludere il procedimento relativo alla formazione di un piano attuativo conforme alla strumentazione urbanistica sovraordinata, decorrente dal completamento dell'istruttoria, va quantificato in complessivi 165 (90 + 45 + 30) giorni
[A] Sul Programma integrato di intervento. [B] La destinazione Museo della moda e Scuola della moda rientra può rientrare tra le “attrezzature culturali”, che l’art. 16, co. 8, DPR n. 380/2001 comprende tra le opere di urbanizzazione secondaria. [C] Quanto alle aree destinate a “funzioni espositive”, non appare irragionevole che esse possano rientrare tra le funzioni di interesse generale, posta la vocazione produttiva della città di Milano
[A] Il fatto che un piano attuativo non rechi pregiudizio a un determinato proprietario o gli possa essere di vantaggio non fa venir meno la necessità del suo consenso. [B] L'esistenza di una valutazione globale sullo strumento urbanistico attuativo non esime dall'esigenza di una puntuale motivazione in ordine alla compatibilità dello specifico intervento edilizio rispetto al vincolo
[A] La norma che assegna efficacia a tempo indeterminato alle prescrizioni di zona contenute in un piano attuativo scaduto per decorrenza del termine va interpretata secondo il principio “rebus sic stantibus”, fatto quindi salvo lo “jus variandi”, connaturale alle prescrizioni del Piano regolatore generale, alla cui conformità è subordinata l’ultrattività del piano attuativo scaduto. [B] Sulla mera dichiarazione di inizio lavori, o le limitate attività preparatorie di recinzione e di scavo
La concessione edilizia può essere rilasciata in assenza del piano attuativo richiesto dalle norme di piano regolatore quando in sede istruttoria l'Amministrazione abbia accertato che il lotto del richiedente è l'unico a non essere stato ancora edificato
[A] La giurisprudenza ha infatti uniformemente escluso che la decadenza ex L. n. 1187/1968 dei vincoli strumentali previsti dallo strumento urbanistico possa applicarsi nei casi in cui, in alternativa al piano particolareggiato, sia prevista dal piano regolatore la possibilità di ricorso ad un piano di lottizzazione. [B] Una concessione edilizia può essere rilasciata anche in assenza del piano attuativo pur richiesto dalle norme di piano regolatore
Sull’area ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale e sulla possibilità o meno che la tessa possieda un “potenziale volumetrico” da spendere in un piano di lottizzazione
[A] In presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo, non è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa. [B] Sulla rilevanza urbanistica del porticato
Una volta adempiuto all’obbligo della corresponsione del contributo degli oneri di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo ad aedificandum, non v’è spazio alcuno per un accordo, sia esso di tipo squisitamente pattizio, sia esso inquadrabile nella figura procedimentale di cui all’art. 11 della legge n. 241/90 per imporre il pagamento di quanto in precedenza già dovuto e versato
L'intervenuta inefficacia di un pregresso vincolo urbanistico di destinazione a pubblico servizio di una determinata area prevista da un piano particolareggiato comporta la restituzione della stessa alla precedente destinazione urbanistica recata dal P.R.G.
Le valutazioni di compatibilità paesaggistica ed urbanistica di un determinato intervento edilizio riguardano specificamente quest’ultimo, ancorché esso sia inserito in un piano di lottizzazione che prevede la realizzabilità di una pluralità di edifici; ne consegue, quindi, che non è possibile compensare le modifiche apportate ad uno di tali edifici mediante modifiche apportate ad altri
La nozione di lotto intercluso non è applicabile nei casi di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto
Sul ricorso alla formazione d’ufficio del piano di lottizzazione, ai sensi del penultimo comma dell’art. 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150, nel caso di mancata stipulazione della convenzione e al mancato raggiungimento di accordo tra i proprietari dei lotti interessati
La mancanza di un piano particolareggiato o di altro strumento attuativo non può essere legittimamente invocata ad esclusivo fondamento di un eventuale diniego di concessione edilizia
Sul particolare caso delle opere di urbanizzazione eseguite direttamente dalla concessionaria in assenza di preventivo convenzionamento con il Comune ma utilizzate da quest’ultimo e dalla collettività
[A] La trascrizione della convenzione costituisce lo strumento attraverso il quale viene attribuita efficacia reale agli impegni assunti dal lottizzante, che operano propter rem trasferendosi in capo ai successivi proprietari delle aree anche in assenza di uno specifico atto di accollo. [B] Sul momento dal quale decorre il termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione
Sui casi in cui una volta decaduto il piano attuativo per il decorso del termine decennale l’Amministrazione può sempre rilasciare il permesso di costruire
[A] Ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 380/2001 ed in vista del rilascio del permesso di costruire, è necessario che esistano – ovvero se ne preveda l’imminente realizzazione – almeno le opere di urbanizzazione primaria stimate in concreto necessarie. [B] La pronuncia di decadenza del permesso di costruire è espressione di un potere strettamente vincolato. [C] Sui casi in cui è ammessa la proroga alla scadenza del titolo edilizio. [D] Sui presupposti per determinare il carattere essenziale o meno di una variante alla concessione edilizia. [E] L’art. 9 T.U. si presenta come una disposizione “di chiusura” del sistema, operante solo nei casi in cui non sia stata esercitata la funzione amministrativa pianificatoria da parte del Comune che ne è titolare, e sempre che non vi siano diverse, più restrittive, discipline regionali
[A] Sulle argomentazioni riguardo all’irragionevolezza del metodo pianificatorio seguito dal Comune che, nel ridisegnare integralmente un contesto urbanistico ormai consolidato, si propone di ottenere un mix di destinazioni, alcune principali e altre di complemento. [B] Sulla previsione di penali per il ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nel piano attuativo
[A] La mera esistenza di infrastrutture (strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica, ecc.) all’interno del comparto attinto dall’attività edificatoria assentita senza previa approvazione dello strumento attuativo non implica anche quell’adeguatezza e quella proporzionalità delle opere. [B] L’indefettibilità dello strumento urbanistico attuativo neppure viene meno nelle ipotesi di zone edificate, esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l'effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto
[A] Sulle norme sulla partecipazione procedimentale di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 riguardo ai piani particolareggiati. [B] La comunicazione c.d. di massa, in particolare, proprio in quanto meno garantista rispetto alla comunicazione individuale, deve necessariamente avvenire attraverso tutte le modalità prescritte dal legislatore
Sulla possibilità che in criterio della vicinitas possa legittimare il ricorso avverso la disciplina urbanistica contenuta in uno strumento attuativo che tocchi aree diverse da quelle di proprietà dei ricorrenti
Sulla competenza della giunta comunale o del consiglio riguardo all’approvazione dei piani attuativi e dei P.M.A.A., in seguito all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 13b, del D.L. n. 70 del 2011
[A] Sulla termine massimo di dieci anni di validità del piano di lottizzazione, stabilito dall’art. 16, quinto comma, della L. 17 agosto 1942 n. 1150 per i piani particolareggiati e sulla possibilità o meno di derogarvi con accordo delle parti. [B] L’art. 42 del cod. proc. amm. afferma che le parti resistenti e i controinteressati “possono” proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale, ma non che siano obbligati a farlo in luogo del ricorso principale. [C] Una convenzione urbanistica ben può contemplare la realizzazione di opere di rilievo urbanistico, anche non funzionali esclusivamente all’intervento permesso ai privati, ovvero può concordare il trasferimento della proprietà di beni. [D] Se non è più possibile realizzare l’opera dedotta nella convenzione urbanistica, la parte interessata è comunque tenuta a corrispondere l’equivalente economico alternativo
[A] Sulla posizione del promissario acquirente, in quanto titolare di un rapporto obbligatorio, riguardo all’impugnazione dei un piano attuativo. [B] Sui casi in cui sussiste la legittimazione del promissario acquirente all’impugnazione di atti costituenti esercizio del potere di pianificazione urbanistica
Il soggetto che dà esecuzione al piano attuativo deve attenersi alle prescrizioni ivi contenute; ogni opera ivi non prevista (o prevista per un limite quantitativo inferiore) non può essere realizzata, se non previa modifica del piano stesso
[A] Sull’atto con il quale l’Amministrazione respinge un piano attuativo di iniziativa privata conforme al piano regolatore. [B] Sul provvedimento con il quale l'Amministrazione adotta determinazioni cautelative in vista di future modifiche dell'assetto della programmazione urbanistica. [C] Sulla domanda di risarcimento del danno derivato dall'omessa approvazione di un progetto di lottizzazione. [D] Sulla possibilità che la certezza della conclusione del procedimento entro i termini legali possa apprezzarsi come autonomo bene della vita
Sui casi in cui non è necessaria l'approvazione di un apposito strumento attuativo propedeuticamente al rilascio di titoli abilitativi all'edificazione
Sul principio affermato dalla giurisprudenza prevalente secondo il quale nelle zone già urbanizzate è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo
[A] Non sussiste un obbligo per i Comuni di notiziare di un piano attuativo qualsivoglia soggetto residente in zone reputate in qualche modo vicine a quella oggetto del piano. [B] Ai fini del fondamento della legittimazione e dell’interesse ad agire, non é sufficiente il requisito della “vicinitas” dell’area oggetto dell’intervento urbanistico
La redazione di un piano urbanistico (anche esecutivo) non è la sede per affrontare in dettaglio le questioni relative ai confini tra i fondi e dunque un certo grado di approssimazione deve essere accettato
[A] L’art. 28, comma 2, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, invocato da parte ricorrente, è stato implicitamente superato, in parte qua, dall’art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. [B] Un piano di lottizzazione si basa pur sempre - per definizione e per legge - su di un dettagliato “progetto edilizio”
Sulla sussistenza o meno di un affidamento qualificato del privato nel caso di un piano di lottizzazione approvato ma non ancora sfociato nella stipula della relativa convenzione
Sulla natura di controinteressati dei privati proponenti un PRPC in qualunque giudizio rivolto a contestare la legittimità di un atto di adozione il cui contenuto è per essi favorevole
Sul riferimento teleologico che facoltizza la mancata predisposizione di strumenti urbanistici di terzo livello in caso di completa urbanizzazione dell’area
[A] A seguito delle modifiche introdotte all’istituto con la L. 136/99, i programmi pluriennali di attuazione non si configurano più come strumenti di programmazione generale nel tempo dell’attuazione di tutte le previsioni urbanistiche sul territori. [B] Il programma pluriennale di attuazione – che nelle previsioni della legislazione nazionale é tutt’ora obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. [C] Sull’ammissibilità o meno del ricorso ad un piano attuativo d’ufficio al fine di modificare le previsioni di un piano di lottizzazione di iniziativa privata. [D] Se é vero che la lottizzazione d’ufficio consente di superare i dissidi tra privati, é pur vero che non é a questo fine che il legislatore ha attributo ai comuni
Il Piano di Lottizzazione ha una durata decennale per cui, decorso il relativo termine, esso perde di efficacia e non può più costituire valido presupposto per il rilascio di qualsivoglia titolo abilitativo alla edificazione di manufatti
Sui casi in cui la scadenza del termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione non preclude il completamento delle volumetrie previste dal Piano
[A] Qualora lo strumento urbanistico (di solito una variante) abbia ad oggetto un bene immobile specifico sul quale viene imposto un vincolo espropriativo, è necessario che l'atto sia notificato all'interessato. [B] Sulla clausola contenuta nelle N.T.A. con la quale si impone l'obbligo di presentare un piano attuativo nel caso in cui il cambio di destinazione d'uso produca un numero di unità immobiliari superiore a sette
[A] Sulla decadenza dei piani di lottizzazione per il decorso del termine decennale. [B] Sui casi in cui si può prescindere dall’approvazione di un piano di lottizzazione ed assentire un intervento diretto
Qualora un lotto urbanisticamente unitario sia stato già oggetto di uno o più interventi edilizi, la volumetria residua (o la superficie coperta residua) va calcolata previo decurtamento di quella in precedenza realizzata
Qualora la zona risulti totalmente urbanizzata, attraverso la realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività, quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica, scuole, lo strumento urbanistico esecutivo non può ritenersi più necessario
[A] Il dirigente nella materia urbanistica ha l’obbligo di individuare soluzioni tecniche da offrire al vaglio dell’autorità collegiale competente, o dando attuazione alle scelte di pianificazione ovvero proponendo ipotesi di variante a quelle scelte senza indulgere in valutazioni di specifico interesse pubblico che appartengono alla sfera esclusiva delle attribuzioni dell’organo politico. [B] La predisposizione infrastrutturale si pone a monte delle previsioni operative attuative. [C] La valutazione dei temi della viabilità, e quindi della sufficienza dei collegamenti esterni all’area oggetto di lottizzazione, non è un elemento da sviluppare in occasione dell’approvazione del piano di lottizzazione
Sull’art. 66 della legge regionale toscana n. 1/2005, il quale per la realizzazione degli interventi dei piani attuativi in relazione ai quali sia ammessa l’iniziativa privata, riconosce ai proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei fondi interessati dal piano il titolo a costituire un consorzio per la presentazione all’amministrazione comunale delle proposte di realizzazione dell'intervento
La valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione di un'area - valutazione rimessa all'apprezzamento di merito dell'amministrazione - non può che essere effettuata alla stregua della normativa sugli “standards” urbanistici di cui al combinato disposto del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765
Sulla necessità o meno di piano attuativo nelle situazioni intermedie, non necessariamente identificabili né sovrapponibili con le fattispecie di “lotto intercluso” oppure con altre similari, nelle quali l'area interessata dall'intervento può risultare anche solo in parte, edificata, e, parallelamente, può essere più o meno asservita da opere di urbanizzazione
Sull’art. 16 L. 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica), il cui terzo comma dispone che “i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici”
Sulla scadenza del piano di lottizzazione e sull’ultrattività o meno anche del dimensionamento dei cd. standard urbanistici, disciplinato dal DM n. 1444 del 2.4.1968
La suddivisione ed organizzazione dei comparti non deve rifarsi alla situazione fondiaria esistente, quanto al progetto urbanistico che l'amministrazione pubblica intende perseguire
[A] Sull’art. 11, comma 2, della L.R. n. 1/2005 che sottopone a valutazione integrata degli effetti gli atti comunali di governo del territorio, compresi i piani attuativi, comprendenti i piani di recupero. [B] Sui casi in cui i piani attuativi riguardanti piccole aree possono prescindere dalla valutazione integrata degli effetti
L'equivalenza tra pianificazione esecutiva e stato di adeguata urbanizzazione è configurabile quando si riscontri l'esistenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria almeno nelle quantità minime prescritte dal D.M. 1444 del 1968
Sulla possibilità o meno da parte del Comune di decidere di attuare le disposizioni di piano mediante l’adozione di un piano esecutivo, anziché attraverso interventi singoli, senza che in tal senso si renda necessaria un’espressa previsione nelle norme di attuazione
[A] Sulle destinazioni a parco urbano, a verde urbano, a verde pubblico, verde pubblico attrezzato, parco giochi, e simili. [B] Sulla giurisprudenza riguardo all’istituto della c.d. compensazione edilizia. [C] Il meccanismo di perequazione-compensazione riflette gli sviluppi della scienza urbanistica degli ultimi decenni e trova riscontro – sia pure in maniera differenziata – in diverse leggi regionali e in molteplici esperienze di pianificazione in Italia
Affinché si formi un affidamento del privato alla permanenza di una destinazione urbanistica è necessario che il piano di lottizzazione sia stato anche convenzionato e non solo approvato
L’adeguatezza delle opere di urbanizzazione è problematica distinta rispetto a quella degli allacciamenti alla rete dei servizi esistente: questi ultimi, infatti, afferiscono ad una fase successiva all’edificazione, non potendo, dunque, costituire un legittimo giustificativo al provvedimento di rigetto della domanda di titolo edilizio
[A] Sulla natura dei programmi di riabilitazione urbana. [B] Sull’attuazione coattiva dei programmi di riabilitazione urbana ad iniziativa privata. [C] Sull’approvazione del piano attuativo nell’ipotesi subordinata e derogatoria della proposta da parte di uno solo dei proprietari anche ai sensi della legislazione regionale. [D] Sull’individuazione al di fuori del comparto di lottizzazione delle superfici destinate a standards, in zona urbanisticamente non omogenea. [E] La pur diffusa tendenza al superamento del rigido sistema di suddivisione del territorio in zone omogenee, nel nome della tecnica comunemente definita di perequazione urbanistica, non può scardinare taluni punti fermi caratterizzanti il piano regolatore generale
Sulla conferenza di servizi prevista dall’art 6 l.r. Puglia 21/2008 per l’approvazione dei programmi integrati di rigenerazione urbana, preordinata alla conclusione di un Accordo di programma ex art 34 T.U.E.L.
Sulla domanda giudiziale proposta dall’Amministrazione ai sensi dell'art. 2932 Cod. civ. per ottenere l'adempimento dell'obbligo di cessione di aree assunto dal privato per il rilascio dell'autorizzazione a lottizzare
Sull’esonero dalla previa formazione dello strumento di pianificazione attuativa pur contemplato dal piano regolatore generale comunale, nell’ipotesi del c.d. “lotto intercluso”
La sufficienza dei collegamenti esterni all’area oggetto di lottizzazione, non è un elemento da sviluppare in occasione dell’approvazione del piano di lottizzazione
In presenza di una disciplina analitica del centro storico è del tutto recessivo il principio secondo cui può escludersi la necessità di strumenti attuativi per il rilascio di concessioni in zone già urbanizzate
In presenza di una lottizzazione scaduta per decorrenza del termine decennale, l'amministrazione non perde il potere di rilasciare provvedimenti funzionali al completamento del piano
Ai fini della verifica delle conseguenze della scadenza del termine decennale di efficacia dei piani di lottizzazione, non rileva se la mancata attuazione del piano dipenda dal privato ovvero dalla pubblica amministrazione
[A] Il reato di lottizzazione abusiva s'integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse. [B] Sulla necessità o meno che l'approvazione del piano di lottizzazione sia preceduta dal nulla osta paesaggistico anche per zone di territorio non soggette a vincolo ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28, comma 2
La valutazione dei temi della viabilità, e quindi della sufficienza dei collegamenti esterni all’area oggetto di lottizzazione, non è un elemento da sviluppare in occasione dell’approvazione del piano di lottizzazione, ma deve essere contenuta, a monte, nello strumento urbanistico generale
Sulla valutazione di compatibilità paesaggistica richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione dei singoli interventi edilizi rientranti nell’ambito del piano già approvato con giudizio positivo sotto il profilo paesaggistico
[A] Sulla giurisprudenza incline ad applicare al Piano di lottizzazione un termine massimo di durata, per esso non espressamente previsto, ricavato in via analogica da quello dettato dall’art. 16, comma 5, l. 1150 del 1942 per il piano particolareggiato. [B] Sulla mancanza di un orientamento giurisprudenziale univoco in ordine all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione degli obblighi convenzionali. [C] Sull’orientamento giurisprudenziale secondo il quale alle opere di urbanizzazione, il privato deve provvedere via via che nascono gli insediamenti abitativi e, comunque, prima della scadenza del termine di efficacia della convenzione
[A] Sulla necessità o meno del parere preventivo della soprintendenza per l’approvazione di piani attuativi ricadenti in area sottoposta a vincolo, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 1150 del 1942. [B] Sull’origine dei piani integrati di intervento importati nell’ordinamento italiano da un modello mutuato da quello dell’amendment statunitense
[A] Sull’inclusione “tal quale” di piani attuativi in parte ineseguiti all’interno dei nuovi strumenti urbanistici comunali. [B] Sulla c.d. “monetizzazione” delle aree a standard carenti quale prassi derogatoria del principio affermato dall’art. 12 del DPR n. 380 del 2001. [C] Gli spazi a verde pubblico debbono essere funzionali e non ricavati in maniera fantasiosa tanto per adeguarsi formalmente al D.M. n. 1444/1968. [D] Il proprietario di un lotto edificato può sempre sfruttare la potenzialità edificatoria residua. [E] Come è noto, nello sviluppo urbanistico delle zone di completamento e di espansione le opere di urbanizzazione indispensabili sono le strade, perché è proprio il percorso viario a dare una fisionomia ad un comparto edificatorio ed a definire l’ordine e l’armonia dello sviluppo urbano. [F] Sui casi in cui l’abbattimento di un edificio integra un’attività edilizia che certamente rientra nella nozione di inizio lavori. [G] Sulla natura della DIA è in corso da anni un accesso dibattito che dovrebbe trovare soluzione nella imminente decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
I piani urbanistici che determinano l’interessamento di piccole aree a livello locale o modifiche minori ai piani stessi, sono assoggettate a valutazione ambientale strategica soltanto in conseguenza dei possibili effetti ancora “significativi sull’ambiente”
[A] La legittimazione a impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, la quale non postula necessariamente l'adiacenza fra gli immobili. [B] Le autorimesse realizzate anche parzialmente all’esterno del fabbricato non rientrando nell'ambito di operatività dell'art. 9 della legge n. 122 del 1989. [C] L’art. 9 della L. 24 marzo 1989, n. 122, non è applicabile nel caso di realizzazione di un garage che non è interrato e che al fine del suo interramento comunque richiede una operazione di "sistemazione del soprassuolo". [D] Sui casi in cui può prescindersi dell’approvazione del piano attuativo prescritto dallo strumento urbanistico. [E] Il piano attuativo e la convenzione urbanistica sono atti che “simul stabent, simul cadunt”. [F] In considerazione della insussistenza nella L.R. 11/1998 di una norma analoga a quella di cui all’art. 9 D.P.R. 380/01, ben può trovare applicazione quella giurisprudenza risalente circa la doverosità del rilascio della concessione edilizia in presenza di adeguate opere di urbanizzazione
La lottizzazione convenzionata è comunque condizione dell’edificazione (che dunque non potrà avvenire in forza di concessione singola) anche quando esiste una parte di opere di urbanizzazione
Sulla deliberazione consiliare avente contenuto pianificatorio in materia di variante a strumento urbanistico attuativo, e sulla sussistenza o meno di un obbligo per l’amministrazione comunale di effettuare la comunicazione di cui all’art. 10 bis L. n. 241 del 1990
Le previsioni del Regolamento urbanistico sui piani attuativi di iniziativa privata ai sensi dell’art. 55, commi 5 e 6, della legge regionale Toscana n. 1 del 2005
L'art. 17 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 è da intendersi nel senso che, scaduto il termine di efficacia stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato, nella parte in cui esso è rimasto inattuato non possono più eseguirsi i previsti espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria
Quando non sussiste o sia venuta meno soltanto la pianificazione attuativa, per individuare la disciplina di uso del territorio deve sempre farsi riferimento al vigente P.R.G.
Sul termine massimo di dieci anni di validità del piano di lottizzazione, stabilito dall’art. 16, comma 5°, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 per i piani particolareggiati ma valevole anche per i piani di lottizzazione, e sulla possibilità o meno di deroga su accordo delle parti
Sui termini di impugnazione di un piano attuativo che introduca una disciplina modificativa (sotto i profili del lotto minimo edificabile o delle distanze dai fabbricati preesistenti sui lotti confinanti) di quella risultante dal D.M. 1444/1968, incidendo così sui rapporti di vicinato e comportando deroghe riduttive dei diritti dei confinanti
Il piano di lottizzazione quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, s'impone anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata
Anche nei casi in cui non è necessario il piano particolareggiato, è tuttavia sempre indispensabile, ai fini del valido rilascio della concessione, che questa sia preceduta da una rigorosa valutazione dello stato di urbanizzazione dell’area
Sull’art. 41, comma 1, della legge regionale toscana n. 1/05, il quale stabilisce che la costruzione di nuovi edifici rurali nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola è sottoposta all’approvazione di un programma di miglioramento agricolo ambientale
La formazione d’ufficio del piano di lottizzazione, ma anche l’eventuale esproprio delle aree dei proprietari che non hanno accettato la lottizzazione, costituiscono esplicazione di poteri ampiamente discrezionali del Comune
[A] Anche dopo la scadenza del piano debbono continuare ad osservarsi le prescrizioni di zona previste dal piano scaduto. [B] Sugli effetti della decadenza del piano che ha comunque avuto attuazione con la realizzazione di strade, piazze ed altre opere di urbanizzazione
[A] Sulla nozione di “lotto intercluso” ai fini urbanistici. [B] Sui casi in cui la completa urbanizzazione del sito rende inutile il piano di lottizzazione
Sulla possibilità di imporre ai proprietari la cessione di aree necessarie per realizzare opere di urbanizzazione anche al di fuori di un piano attuativo
Sulla c.d. monetizzazione degli standards laddove non questa non sia stata prevista dallo strumento attuativo, ai sensi della legge regionale della Lombardia
[A] Sulla triplice funzione del piano attuativo. [B] Sulla possibilità che lo strumento urbanistico intermedio ispirato alla logica della equa ripartizione degli utili e degli oneri, cioè la lottizzazione convenzionata, non disponga in ordine alla soddisfazione degli standards all’interno della zona da lottizzare. [C] Uno strumento urbanistico generale che assicuri la dotazione degli standards per una determinata zona “C” all’esterno di tale zona e cioè all’interno delle zone “F” non affida allo strumento urbanistico intermedio il compito di assicurare la dotazione e l’ubicazione degli standards. [D] E’ possibile che in una zona in cui l’edificazione è subordinata allo strumento attuativo qualcuno abbia realizzato, prima della formazione di questo, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria?
[A] Sull’imprescindibilità del piano attuativo previsto dallo strumento urbanistico e sui limitati casi in cui è possibile derogare a tale principio. [B] Sulla possibilità o meno che il modello procedimentale della conferenza di servizi possa sostituire ad ogni effetto l’atto formale del permesso di costruire
Sui casi in cui può prescindersi dalla pianificazione attuativa prescritta dalle norme tecniche di P.R.G., o dal sostitutivo piano di lottizzazione, ai fini del rilascio della concessione edilizia
Con riferimento ai PRUSST approvati dal Ministero non esiste una norma di legge che attribuisca loro la valenza di veri e propri strumenti urbanistici, idonei ad imprimere vincoli espropriativi
Sul rapporto tra la normativa regionale e l’art. 16, comma 3, della legge n. 1150/1942 secondo cui “I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza”
[A] Sulla sostanziale differenza tra i c.d. “comparti edificatori” previsti fin dal 1942, per finalità a loro proprie, ed i “comparti perequativi” di più recente origine e con diversa finalità. [B] Sui comparti disciplinati dall’art.15 della L.R. Puglia n. 6 del 1979
[A] Normalmente la scelta di eseguire le opere di urbanizzazione a scomputo viene formalizzata attraverso la concessione edilizia, ma di per sé l’autorizzazione all’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri potrebbe intervenire anche successivamente non essendo necessario approvare nuovamente il piano di lottizzazione. [B] Una volta superato il termine di 10 anni dalla sottoscrizione della convenzione urbanistica l’edificazione è ugualmente ammissibile
[A] Sulla presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona l’esistenza di un piano attuativo e sulla possibilità o meno di superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa. [B] Sulla particolare situazione in caso di “lotto intercluso”
Sulla possibilità o meno che in fase di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per i singoli interventi edilizi possa essere rimessa in discussione la lottizzazione nel suo complesso
Sulla decadenza della convenzione urbanistica per il decorso del termine decennale, sulla novazione della stessa con proroga della relativa efficacia e sulle parti che devono essere invitate a sottoscrivere la nuova convenzione
[A] La realizzazione di opere di urbanizzazione deve essere provata con gli atti di cessione di tali aree al Comune o con i provvedimenti comunali che hanno riconosciuto lo scomputo ed i successivi atti di collaudo delle medesime. [B] Non è legittimo sommare opere urbanizzative realizzate in tempi diversi e sotto pianificazioni diverse, soprattutto se realizzate da lungo tempo. [C] Ai sensi dell'art. 2 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, il territorio comunale è ripartito in zone omogenee e la verifica dei parametri previsti avviene sull'intera zona e non su porzioni di essa
Un volta decaduto il piano attuativo al termine del decennio occorre distinguere fra le opere di urbanizzazione che per loro natura condizionano l’edificabilità dell’intero comparto, e perciò sono necessarie anche se viene edificata solo una parte dei lotti, e quelle che sono pertinenti alla edificazione dei singoli lotti
Sui limitati casi in cui è possibile prescindere dal piano attuativo previsto nello strumento urbanistico e sulla sufficienza o meno delle sole opere di urbanizzazione primaria oppure sulla necessità anche dell’urbanizzazione secondaria
Sulla legittimità o meno dell’intervento del progettista che ridetermini il comparto, escludendo dallo stesso tali proprietà, sulla base di una asserita discrasia tra il comparto e i confini catastali dei sedimi
Sull’art. 28 comma 2 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 che estende ai piani di lottizzazione la necessità di una valutazione sotto il profilo paesistico della Soprintendenza, indipendentemente dalla presenza di un vincolo paesistico-ambientale
Sulla competenza delle soprintendenze ad esprimere pareri in materia di piani di lottizzazione nella fase antecedente la fase di richiesta l’autorizzazione paeaggistica
[A] Sull’art. 28 comma 2 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 che estende ai piani di lottizzazione la necessità di una valutazione sotto il profilo paesistico indipendentemente dalla presenza di un vincolo paesistico-ambientale. [B] Sulla possibilità da parte del Comune di anticipare una parte delle valutazioni paesistiche richiedendo il parere della Soprintendenza al momento dell’esame del piano di lottizzazione
Sull’erronea inclusione nel piano di lottizzazione e nella convenzione urbanistica di aree di terzi che non hanno partecipato all’intervento urbanistico
Nella Regione Puglia il PUTT/P è riconducibile alla categoria dei piani urbanistici-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali
[A] Sui limiti entro i quali è consentito l’ampliamento di volumetria utile negli interventi di ristrutturazione edilizia. [B] E’ illegittimo lo strumento urbanistico che impone l’obbligo dello strumento attuativo anche per dar corso ad interventi di ristrutturazione edilizia
[A] Sulle convenzioni urbanistiche già stipulate e sulla loro validità rebus sic stantibus stante lo ius variandi e lo ius poenitendi dell’amministrazione. [B] Sulla possibilità o meno di concedere una proroga al piano attuativo in scadenza
[A] Il privato ha l’obbligo di eseguire tutte le prestazioni previste dalla convenzione urbanistica, a nulla rilevando che queste possano eccedere originariamente o successivamente gli oneri di urbanizzazione. [B] Gli oneri di urbanizzazione costituiscono un’obbligazione propter rem
Sulla scadenza del termine previsto nella convenzione di lottizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e sugli effetti sul piano di lottizzazione relativamente alle parti non urbanizzate
Non può eccepirsi la prescrizione decennale della convenzione di lottizzazione, qualora sia consentito al Comune di riservarsi di accettare le opere di urbanizzazione realizzate soltanto a seguito dell'esito favorevole del collaudo
La lottizzazione di un'area si completa e diviene perfetta con la stipula della convenzione ed una cessione di terreni lottizzati può configurarsi quando il comune abbia approvato il piano di lottizzazione e sia stata stipulata la relativa convenzione di lottizzazione
[A] Sull'art. 22 della l.r. Lombardia n. 51 del 1975 laddove prevede espressamente che la dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale all'interno del piano regolatore generale o dei piani attuativi debba essere determinata, relativamente agli insediamenti residenziali, in rapporto alla capacità insediativa residenziale teorica. [B] Nell'ipotesi del piano di recupero ciò che rileva ai fini della determinazione degli standards è il numero dei vani anche preesistenti comunque interessati dall'intervento
Il piano attuativo contiene la sistemazione urbanistica di massima del comparto; la progettazione esecutiva sarà poi redatta per i singoli lotti ai fini del rilascio del permesso di costruire
[A] La giurisprudenza amministrativa riconduce alla trascrizione l’opponibilità ai terzi dei vincoli e degli oneri derivanti dalla lottizzazione. [B] Sull’obbligazione di realizzare le opere di urbanizzazione previste in convenzione e sulla sua opponibilità agli acquirente degli edifici realizzati dal costruttore
[A] Sulle possibilità di edificazione che residuano in seguito alla decadenza di un piano particolareggiato. [B] Sulla natura espropriativa o conformativa del vincolo urbanistico a “verde pubblico”
[A] Sulla nozione di “invariante strutturale” ai sensi della L.R. Toscana n. 1 del 2005. [B] Sul “programma del paesaggio” contenuto nel P.T.C.P.. [C] Sulla prassi seguita dal Comune di Firenze di richiedere il “doppio intervento” della Soprintendenza, una prima volta durante l’iter procedurale, e quindi all’esito del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. [D] Sullo strumento del P.U.C. impiegato dal Comune di Firenze e sulla differenza rispetto al piano particolareggiato
[A] Sul procedimento di variante semplificata per l’insediamento di attività produttive. [B] La lottizzazione viene definita alla stregua di piano urbanistico organico, ove esigenze privatistiche e pubblicistiche debbono adeguatamente fondersi in un unico ed armonico disegno di sviluppo, almeno nella specie, di tipo residenziale
In seguito alla sanatoria di numerosi immobili abusivi su di un area non è più possibile subordinare il rilascio del permesso di costruire all’approvazione di un piano attuativo che non potrebbe peraltro trovare il consenso dei proprietari degli edifici già realizzati
[A] Sulla spettanza o meno al Comune degli eventuali ribassi d’asta che dovessero essere conseguiti nelle procedure di evidenza pubblica indette dal privato per l’affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo. [B] Il previgente obbligo di trasmissione degli atti all’organo requirente della Magistratura tutrice istituzionale delle finanze pubbliche avrebbe dovuto compensare i maggiori rischi conseguenti all’assenza di gara e contribuisce a mostrare quanto il Legislatore si sia dato cura della tutela delle finanze dell’ente locale. [C] Le ipotesi legislativamente determinate di esonero, riduzione o scomputo costituiscono casi eccezionali ed esclusivi in cui sono consentite decurtazioni del contributo per permesso di costruire
[A] La disciplina della lottizzazione diverge da quella dei normali piani particolareggiati, in quanto il termine decennale per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione è posto anche a tutela dell’interesse pubblico all’infrastrutturazione del territorio. [B] La mancata trascrizione non impedisce l’opponibilità della convenzione urbanistica
[A] Sui diversi termini di impugnazione delle prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata rispetto alle altre regole che più in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio. [B] Sulla residua efficacia del piano attuativo decaduto per decorso del termine decennale
Sull’omessa pronuncia dell’Amministrazione riguardo all’istanza prodotta dal privato per l’approvazione di un piano di lottizzazione e sulle responsabilità che ne conseguono sul piano erariale per le spese di giudizio, penale per l’omissione di atti d’ufficio e civile per il risarcimento del danno da ritardo ex. l 18 giugno 2009 n. 69
[A] Sulla modifica di una convenzione urbanistica e sulla necessita o meno della manifestazione di volontà di tutti i soggetti che hanno concorso alla loro formazione, ivi compresi anche i privati che, pur non essendo proprietari dei lotti incisi dalla variante, hanno sottoscritto la relativa convenzione urbanistica. [B] Sull’art. 11 comma 5 della l. 241 del 1990 che permette all’amministrazione di chiedere al giudice la condanna della parte privata. [C] Sull’azione incardinata dall’Amministrazione per ottenere il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento dei lottizzanti. [D] Sulla giurisprudenza che ricostruisce gli obblighi di urbanizzazione come obbligazioni propter rem
[A] Sulla legittimità o meno dell’atto in autotutela emesso dopo circa sette anni dal rilascio delle concessioni edilizie annullate. [B] Sullo strumento della c.d. “concessione edilizia convenzionata” e sui limiti a cui deve sottostare il suo utilizzo onde non incorrere nel reato di lottizzazione abusiva. [C] Sui limiti entro i quali nelle zone a destinazione produttiva possono essere realizzati spazi destinati a servizi, uffici amministrativi o commerciali, alloggi di custodia o di servizio. [D] Costituisce lottizzazione abusiva la modificazione di destinazione d'uso, senza permesso, delle unità immobiliari facenti parte di un "complesso alberghiero residenziale" e la vendita parcellizzata di alcune di esse
È legittima l’approvazione di un piano di lottizzazione conforme al P.R.G., allorché sia ancora in fase di progettazione ma non adottata la variante dello strumento urbanistico che ipotizza una nuova e differente pianificazione
[A] Per escludere la necessità del piano attuativo non sufficiente l’esistenza di opere di urbanizzazione. [B] Sui casi in cui il Comune, accogliendo le osservazioni dei privati, deve procedere alla ripubblicazione del piano
Le finalità ed contenuti del piano particolareggiato non precludono ad un Comune di rendersi acquirente delle aree che vi sono comprese all’ulteriore scopo di favorire, nell’accesso alla proprietà della casa, fasce di popolazione meno agiate
[A] Sulle tre finalità del piano di lottizzazione. [B] La possibilità che il piano attuativo non disponga in ordine alla soddisfazione degli standards all’interno della zona da lottizzare è poi antitetica allo spirito dell’istituto. [C] Sullo strumento urbanistico generale che assicuri la dotazione degli standards per una determinata zona “C” all’esterno di tale zona e cioè all’interno delle zone “F”. [D] La subordinazione della edificazione all’adozione di un piano attuativo ha ragion d’essere fino a quando lo strumento attuativo abbia la sua ragion d’essere nell’ubicare in tale area un servizio pubblico e così sottrarla all’edificazione privata
Sui programmi integrati di intervento ex. l. 179 del 1992 e sussistenza o meno di limiti nel rapporto quantitativo tra recupero dell’esistente e nuove edificazioni
Sui caratteri che deve possedere una variante al piano attuativo per essere qualificata come “essenziale” e richiedere l’approvazione da parte di tutti i proprietari delle aree che ricadono nel piano
[A] Non è sufficiente il “motivo” dell’acquisto della proprietà fondiaria a qualificare una “aspettativa” giuridicamente rilevante all’approvazione di un piano di lottizzazione. [B] Sulla prevalenza dei valori paesaggistici rispetto alla pianificazione urbanistica.
Sulla legittimità o meno di un piano di recupero approvato in assenza della “valutazione integrata gli atti comunali di governo del territorio” prevista dall’art. 11, comma 2, della L.R. Toscana n. 1 del 2005
[A] Sulla legittimità o meno della deliberazione del Consiglio comunale con la quale si respinge un piano di lottizzazione conforme allo strumento urbanistico generale. [B] Sul rapporto tra “piano guida” e successivo “piano di lottizzazione” e sulla sussistenza o meno di un obbligo per l’amministrazione di darvi ulteriore corso in una fase di mera attuazione del primo alla luce della legge urbanistica provinciale del Trentino n. 22 del 1991
Sulla legge regionale lombarda 11 maggio 2005 n. 12 in tema di piani attuativi comunali e sulla sufficienza della maggioranza dei proprietari per la presentazione del piano attuativo
[A] La perdita di efficacia del piano di lottizzazione per scadenza del termine determina il venir meno dell'affidamento del lottizzante alla intangibilità della destinazione urbanistica, quale situazione soggettiva tutelabile derivante da una lottizzazione convenzionata. [B] Sulla computabilità dei fabbricati realizzati abusivamente ai fini della consumazione o meno della massima volumetria consentita
Il piano particolareggiato può atteggiarsi in termini più o meno rigidi nella definizione delle caratteristiche tipologiche e planivolumetriche dei singoli interventi
Sull’assoggettamento dell’edificazione alla previa approvazione del piano attuativo previsto dallo strumento urbanistico e sui limiti all’accertamento dell’effettiva urbanizzazione dell’area
Sulla legittimità o meno del provvedimento con il quale si impone al privato, nell’ambito di un piano di lottizzazione già approvato e convenzionato, il rilascio di un’unica concessione edilizia per tutti i lotti
Sull’approvazione di un piano di lottizzazione e sulla possibilità o meno che il Consiglio Comunale lo respinga per motivi discrezionali nonostante la sua conformità allo strumento urbanistico
Nei casi caratterizzati da una sostanziale, anche se non integrale, urbanizzazione la mancanza ovvero l’incompleta esecuzione dello strumento attuativo non può essere invocato ad esclusivo fondamento del diniego di concessione edilizia
[A] Sulla scadenza di uno strumento attuativo e sulla riespansione del piano regolatore generale. [B] La preventiva necessità di uno strumento attuativo è superabile nel caso si dimostri che l’area è già urbanizzata
[A] Sulla sussistenza o meno di un obbligo a carico dell’Amministrazione di approvare un piano di lottizzazione conforme allo strumento urbanistico. [B] Sull’attualità o meno dell’istituto della “pregiudiziale amministrativa”
Sulla necessità di localizzare le aree da destinare a parcheggio in sede di approvazione del piano attuativo oppure in sede di rilascio del permesso di costruire
Richiesta di parere del Sindaco del Comune di Segrate (Mi) circa la necessità che l’Ente debba agire giuridicamente per il riconoscimento dell’uso pubblico di strade ed opere inserite in un piano di lottizzazione scaduto, per le quali era prevista una cessione al Comune, mai avvenuta, a titolo di urbanizzazione primaria, ma che ad oggi sono da ritenersi di uso pubblico; e se le spese ordinarie e straordinarie, di tali opere, debbano ritenersi a carico della pubblica amministrazione
[A] Sulla sufficienza o meno della maggioranza assoluta del valore degli immobili per costituire un Consorzio ai fini della presentazione al Comune di una proposta di piano di lottizzazione. [B] Sulla decorrenza dei termini di impugnazione di un piano di lottizzazione
Sulla natura e sul ruolo delle “società di trasformazione urbana” e sull’ammissibilità o meno di tale strumento per urbanizzare zone residenziali di espansione o per attuare piani per gli insediamenti produttivi
Sulla legittimità o meno di una convenzione di lottizzazione con la quale sono state pattuite prestazioni convenzionali che eccedono gli oneri di urbanizzazione
Le aree all’interno del piano particolareggiato decaduto in forza dell’art. 17 della legge n. 1150/1942, non sono prive di regolamentazione urbanistica
Sulla variante alla lottizzazione tramite modifica del confine tra due lotti di proprietà dello stesso soggetto e la modifica della tipologia da una trifamiliare per lotto ad una bifamiliare più una monofamiliare
Sulla corretta interpretazione dell’art. 14 comma 1 della l. r. Lombardia n. 12/2005 che dopo avere parlato dell’adozione dei piani attuativi da parte del Consiglio comunale, previa istruttoria, afferma in chiusura che “la conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di adozione dei piani attuativi e loro varianti”
Sulla nozione di “urbanistica negoziata” e sulla legittimità o meno del comma 4 dell’art. 49 della legge regione Liguria 4.9.1997 n. 36, laddove ammette che una convenzione edilizia stipulata conformemente alle disposizioni sulle opere d’urbanizzazione “assuma valore di approvazione della lottizzazione” se approvata con deliberazione della Giunta comunale
Sulla idoneità o meno della sottoscrizione comune delle planimetrie e della convenzione con il Comune da parte dei proprietari compresi in un comparto, quali atti che possono costituire fonte di servitù reciproche emergenti dalla configurazione progettuale
Sulla legittimità o meno del piano di lottizzazione che, risultando carente di opere stradali di urbanizzazione primaria, postuli per la sua concreta realizzabilità l’espropriazione di aree di soggetti terzi, necessarie a integrare tale carenza infrastrutturale
La cessata efficacia di un piano attuativo – in tutto o in parte non eseguito – non rende l'area interessata priva di disciplina urbanistica, alla stregua delle c.d. "zone bianche"
[A] Sulla corretta interpretazione e sugli effetti dell’art. 79, comma 1, lett. a), n. 1 della Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, che sottopone a denuncia d'inizio dell'attività gli interventi di cui all'art. 78, comma 1, laddove gli strumenti urbanistici contengano precise disposizioni planovolumetriche e tipologiche. [B] Sugli obblighi di ricognizione dei piani attuativi vigenti che incombono sul Comune ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. a), n. 1 della legge regionale toscana
Sulla variante al piano regolatore e sulla necessità o meno di una specifica e puntuale motivazione laddove incida sul piano di lottizzazione approvato ma non convenzionato
[A] Sull’art. 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che nell’introdurre lo strumento del P.R.U.S.S.T. afferma che il relativo accordo di programma “è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano”. [B] Sull’ampia “riserva di discrezionalità amministrativa” che caratterizza l’attività di attuazione di un P.R.U.S.S.T.
Sull’efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sui vincoli imposti dagli stessi e sulla possibilità o meno di una loro riadozione o proroga
Sui consorzi di urbanizzazione costituiti dai proprietari dei fondi ubicati nella zona soggetta alla lottizzazione per l'attuazione delle convenzioni edilizie
Il piano particolareggiato d’iniziativa privata da presentare deve essere uno solo ed esso deve recare l’adesione di tutti i proprietari delle aree ricadenti nella zona soggetta al piano stesso
Laddove alcune aree formalmente incluse nel piano di lottizzazione non risultino fabbricabili, non occorre che i relativi proprietari vengano invitati dai promotori del progetto, o in mancanza dal Comune, a sottoscrivere il piano stesso
[A] Sulle conseguenze dell'esclusione di particella di una zona dall'obbligo di piano di attuazione. [B] Sulla differenza tra densità territoriale e densità fondiaria
Sulla natura del piano di recupero laddove lo strumento urbanistico consenta tramite l’approvazione di questo anche la realizzazione di nuove volumetrie
Il piano di recupero, dal momento che ha la finalità di organizzare razionalmente ed esteticamente il patrimonio esistente, può consentire nuove edificazioni soltanto in sostituzione di quelle demolite
Il piano di recupero è caratterizzato dalla conservazione, ricostruzione e riutilizzazione del patrimonio esistente, con la conseguenza che è del tutto marginale che il recupero edilizio possa comportare incrementi volumetrici ossia nuove edificazioni
La cessata efficacia di un piano attuativo, in tutto o in parte non eseguito, non rende l'area interessata priva di disciplina urbanistica, alla stregua delle c.d. "zone bianche"
[A] Sulla differenza tra il piano particolareggiato ed il piano di lottizzazione. [B] Presupposto essenziale per l’approvazione di un progetto di lottizzazione è la preventiva acquisizione del consenso di tutti i proprietari. [C] Sulla necessità o meno di una partecipazione al procedimento di lottizzazione dei proprietari di quei lotti che non hanno alcuna possibilità di sfruttamento edificatorio
Sui caratteri dell’intervento di lottizzazione e sulle verifiche sullo stato di urbanizzazione esistente in base alle quali si può prescindere dal piano attuativo
Sull’affidamento del lottizzante alla intangibilità della destinazione urbanistica e sulla perdita di efficacia di quest’ultima per scadenza del termine decennale
Sulla necessità della previa approvazione di un piano di lottizzazione anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata
Sulla modifica di un piano di lottizzazione e sulla necessità di ottenere il solo consenso dei proprietari delle aree fabbricabili, ovvero anche quello dei proprietari di unità residenziali già realizzate nell’ambito della lottizzazione da modificare
Sul termine decennale di efficacia dei piani attuativi e sulla decadenza o meno delle sole disposizioni di contenuto espropriativo, ovvero anche delle prescrizioni urbanistiche
Sulle condizioni che devono sussistere affinché nel caso di lotto “intercluso” possa essere rilasciato il permesso di costruire per l’intervento diretto, prescindendo dall’approvazione di un piano attuativo
Sull’edificabilità diretta del c.d. “lotto intercluso” prescindendo dal piano di lottizzazione e sulla necessità di valutare lo stato di urbanizzazione dell’intero ambito urbano di riferimento
Sul c.d. “lotto intercluso” e sui casi in cui può essere rilasciato il permesso di costruire per l’intervento diretto nonostante lo strumento urbanistico assoggetti l’edificabilità a piano attuativo
Sulla natura strumentale di un vincolo di PRG che subordini la facoltà edificatoria alla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione presentato dal privato
Sui casi in cui un piano regolatore generale privo dei contenuti essenziali, può rendere l’area, oggetto di piano attuativo decaduto, assimilabile ad una c.d. “zona bianca”
Sulla richiesta di approvazione di un piano di lottizzazione e sulla natura o meno di atto dovuto da parte dell'Amministrazione comunale qualora il piano sia conforme al piano regolatore generale
Sui consorzi di urbanizzazione costituiti da proprietari di terreni situati in un'area destinata ad insediamenti, per realizzare, mantenere e gestire le attrezzature ed i servizi necessari all'utilizzazione dell'intera area
Sulla scadenza del piano di lottizzazione e sulla possibilità o meno per l'Amministrazione di dettare una diversa regolamentazione urbanistica ed edilizia alle relative aree
Sulla giurisdizione competente riguardo alle controversie concernenti la richiesta risarcitoria del privato per inadempimento del comune alla convenzione, parte integrante di successiva concessione edilizia
Sull’erronea inclusione nel piano di lottizzazione, per fatto ascrivibile agli stessi lottizzanti, di aree di terzi che non hanno partecipato all’intervento urbanistico
[A] Sulla convenzione di lottizzazione e sul suo contenuto vincolante per i suoi sottoscrittori. [B] Sulla misura degli oneri fissata nella convenzione di lottizzazione e sulla insensibilità o meno della stessa ai mutamenti dei criteri generali intervenuti successivamente
[A] Sulla convenzione di lottizzazione e sul suo contenuto vincolante per i suoi sottoscrittori. [B] Sulla misura degli oneri fissata nella convenzione di lottizzazione e sulla sensibilità o meno della stessa ai mutamenti dei criteri generali intervenuti successivamente
Sulla possibilità di impugnare o meno la delibera comunale di controdeduzioni alle osservazioni presentate da privati avverso l’atto di adozione di un piano particolareggiato
[A] Sulle disposizioni della convenzione di lottizzazione che prevedono, una volta superato il collaudo, una consegna dell’area attrezzata per un uso pienamente pubblico in capo al comune. [B] L’inadempimento del modulo consensuale perseguito dall’Amministrazione con la convenzione di lottizzazione deve essere oggetto di tutela sulla scorta dei principi generali
[A] Sul parere paesaggistico rilasciato per l'autorizzazione alla lottizzazione. [B] Sulle normative di piano sopravvenute alla notifica della sentenza che ha accolto il ricorso avverso il diniego di concessione
[A] Sui rapporti di perfezionamento ed efficacia tra piano di lottizzazione e relativa convenzione. [B] Sulla sorte della convenzione stipulata dopo dieci anni dall’approvazione del piano di lottizzazione
Nelle zone fortemente urbanizzate, in cui la funzione pianificatoria sia stata sinora completamente negletta, si pone la necessità di un intervento programmatorio dell’Amministrazione Comunale
[A] Sull’applicazione della variante semplificata ai sensi della l.r. toscana n. 5/1995 e sulla nozione di “opera pubblica di esclusivo interesse comunale”. [B] Sulla possibilità o meno di applicare la variante semplificata dopo l’approvazione del piano strutturale. [C] Sulla possibilità o meno di assimilare le strade esterne all’area di lottizzazione alle opere di urbanizzazione del piano attuativo
Sulla sussistenza o meno di un obbligo in capo al Comune di acquisire dal privato le opere di urbanizzazione realizzate in esecuzione della convenzione urbanistica
Sulla convenzione edilizia stipulata con il privato e sulla legittimità o meno di un provvedimento con il quale il Comune imprime una diversa destinazione alle aree incluse nella convenzione medesima
Il Consiglio comunale, chiamato ad esprimersi sulla approvazione o meno del piano di lottizzazione, non può farsi carico esclusivamente del profilo della conformità urbanistica, a pena di subire uno svilimento del proprio ruolo di organo di indirizzo politico dell’ente cittadino
Sulle caratteristiche del lotto intercluso e sulla necessità dello strumento attuativo laddove la possibile urbanizzazione residua conservi una qualche utilità
L’oggetto dei piani esecutivi non deve necessariamente essere dettagliato al punto da definire l’esatta ubicazione topografica dei fabbricati da esso previsti, né le particolarità esecutive dell’intervento
E’ illegittimo ritenere una costruzione, inserita in un piano di lottizzazione, compatibile sotto il profilo paesaggistico al momento dell’approvazione di tale strumento ed incompatibile nella fase del rilascio della concessione
Laddove il piano di lottizzazione non rispetti le prescrizioni del piano regolatore generale, occorre la previa adozione di uno strumento attuativo d’iniziativa pubblica in variante, non potendo a quest’ultima sostituirsi l’iniziativa privata
Ai sensi dell’art. 16 L 17 agosto 1942 n. 1150, relativo ai piani particolareggiati, ma applicabile anche ai piani di lottizzazione, il termine decennale si applica solo alle disposizioni di contenuto espropriativo e non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano
Sulla necessità o meno del piano di lottizzazione per il rilascio della concessione edilizia nei diversi casi di area non ancora urbanizzata, lotto intercluso e situazione intermedia
Sul principio in base al quale in presenza di zone adeguatamente urbanizzate si può prescindere dal piano attutivo e sui caratteri che deve presentare tale stato di urbanizzazione
Sulla discrezionalità tecnica con la quale l'Amministrazione valuta la sussistenza o meno di una compiuta urbanizzazione della zona interessata ai fini del rilascio di concessione edilizia
Qualora lo strumento urbanistico subordini il rilascio di concessione edilizia all’approvazione di un piano attuativo, la circostanza della più o meno completa urbanizzazione dell’area, non può valere, di per sé, a giusti-ficare un giudizio di superfluità del piano attuativo medesimo, e a giudicare illegittimo il diniego di concessione, motivato in base all’assenza, nella pia-nificazione del territorio, dello strumento di dettaglio
La mancanza di un piano attuativo non può essere legittimamente invocata a fondamento del diniego di concessione edilizia, quando essa è l’esclusivo motivo sul quale la reiezione si basa, dovendo l’amministrazione dimostrare che di tali strumenti attuativi vi sia effettiva necessità a causa dello stato di insufficiente urbanizzazione primaria e secondaria della zona
Sui criteri in base ai quali è possibile rilasciare concessione edilizia diretta anche nell’ipotesi in cui gli strumenti urbanistici subordinino l’edificazione alla previa approvazione di un piano attuativo