T.A.R. Lombardia Brescia, Sezione I, settembre 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 7 ottobre 2011
[A] Sugli interventi edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell'area interessata, come nel caso dell'aumento (da una a due) delle unità abitative. [B] Sulla L.R. 11.3.2005 n. 12, comma 3 bis dell’art. 52 (recante la rubrica ”Mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie”) il quale espressamente dispone che: “I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire”
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