Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 ottobre 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 21 ottobre 2012
[A] La Regione, a cui spetta l’esercizio di potestà legislativa e di competenza amministrativa in materia di governo del territorio, è titolare di un preciso interesse giuridicamente tutelato ad una corretta interpretazione delle proprie norme, come del resto dimostra la sua legittimazione a difendere le proprie leggi in sede di appello. [B] Sui limiti al principio del divieto di integrazione postuma della motivazione, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa. [C] La regione Toscana, con la legge regionale n. 1/2005, disciplina sotto lo stesso nomen iuris di “misure di salvaguardia” due istituti differenti. [D] Sul sistema duale toscano del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. [E] Nell’ordinamento toscano la natura programmatorie e di indirizzo delle previsioni strutturali implicano che la verifica della legittimità del regolamento urbanistico debba essere posta in termini di coerenza sostanziale e non di stretta conformità
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