T.A.R. Campania Salerno, Sezione II, 15 luglio 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 2 agosto 2013
[A] Nel sistema delineato dalla Costituzione e dalla CEDU la norma conformatrice dello jus aedificandi non costituisce annullamento del diritto di proprietà e dunque non è riguardata con sfavore (nei limiti della ragionevolezza e del rispetto della natura stessa dei luoghi), mentre la norma ablatoria è considerata eccezione di stretto diritto al principio fondamentale della inviolabilità della proprietà. [B] La distinzione tra norme conformative e norme ablatorie non può più seguire i criteri tradizionali elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sino ad oggi. [C] Ove ci si trovi innanzi ad una potestà conformativa che imponga realizzazioni difformi dalla naturale destinazione dell’area, ne consegue, di fatto, l’ablazione di una precisa facoltà inerente al diritto di proprietà. [D] Il materia di reiterazione dei vincoli espropriativi, l’interesse pubblico non può costituire un alibi alla inefficienza
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE