Estratto - Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - GU n. 62 del 16-3-2005
Premassima
Estratto - Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - GU n. 62 del 16-3-2005
Testo integrale
Testo in vigore dal: 17-3-2005
Capo I
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
dotare l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le
determinazioni del Piano d'azione europeo, cosi' da assicurare la
crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministri
dell'interno, delle attivita' produttive, delle comunicazioni, delle
politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
per i beni e le attivita' culturali, per la funzione pubblica, per
gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
[omissis]
Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
Art. 3. Semplificazione amministrativa
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente: «Art. 19. Dichiarazione di inizio attivita'. 1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge
o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la
sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte
alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e
della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico
e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa
comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato
corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle
certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora
non siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio
dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E'
fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per
l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino
all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni,
scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri
provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della
sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono
termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio
dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione
competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3
e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.».
[omissis]


