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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
Risposte Procedimento amministrativo

Il ritiro della concessione edilizia – o permesso di costruire – può essere effettuato da terzi in luogo dell'avente titolo in difetto di procura notarile o atto equipollente?

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Il ritiro della concessione edilizia – o permesso di costruire – può essere effettuato da terzi in luogo dell'avente titolo in difetto di procura notarile o atto equipollente?

Domande e risposte. Ritiro della concessione e necessità di procura · francesco · 12 aprile 2005

Premassima

Il ritiro della concessione edilizia – o permesso di costruire – può essere effettuato da terzi in luogo dell'avente titolo in difetto di procura notarile o atto equipollente?

Testo integrale

Mi sono presentato al Comune di …. per il ritiro di un permesso di costruire, con delega sottoscritta dal Procuratore della società proprietaria dell'immobile e relativa copia del documento di riconoscimento.

Il personale del Servizio edilizia pubblica e privata non ha ritenuto valida tale delega e mi ha comunicato che per il ritiro dell'atto doveva presentarsi il proprietario o altra persona con apposita procura notarile.

Gradirei sapere se il comportamento del Comune di Carmignano è stato corretto e in tal caso conoscere i riferimenti legislativi che disciplinano il rilascio del permesso di costruire. Ringrazio anticipatamente ed invio cordiali saluti.

XXX

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Gent.le Sig. XXX,
in merito al quesito da Lei posto, posso osservare come non sussista una specifica norma che disciplini il procedimento relativo al ritiro materiale del titolo edilizio presso l’Amministrazione comunale.

Questo non significa tuttavia che un soggetto terzo rispetto all’avente diritto, possa ritirare il provvedimento edilizio senza il rispetto di quelle opportune cautele procedimentali indispensabili a garantire la conservazione di tutti gli effetti discendenti dal medesimo atto di rilascio.

Con riferimento alla vicenda in esame, per la quale si applica la normativa toscana, si deve comunque far richiamo alla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2005, la quale all’art. 83, comma 7, prevede che “Il provvedimento finale, da notificare all’interessato, è adottato dal Comune entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 4“.

Tale norma innova decisamente rispetto a quanto in precedenza sancito dall’art. 7, comma 6, della legge 14 ottobre 1999 n. 52 (antecedente alla riforma introdotta dalla l.r. 43/03), secondo cui “Il provvedimento definitivo e' rilasciato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4”.

La nuova legge urbanistica toscana, quindi, procedendo nella semplificazione del procedimento parrebbe fugare i dubbi in merito al sub-procedimento da seguire per il concreto rilascio del titolo edilizio, disponendo che il Comune notifichi il provvedimento finale direttamente al titolare richiedente.

Stante la nuova disposizione normativa, dunque, il Comune avrebbe dovuto notificare il provvedimento direttamente al titolare del permesso di costruire e non già pretendere che il titolare stesso, o il terzo munito di procura notarile, si presentasse per il ritiro del provvedimento.

Dott. Francesco Barchielli

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