Salta al contenuto principale
Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
T.A.R. Puglia BA Piano di recupero Riservato agli abbonati

Sulla norma di piano regolatore che vieta la ristrutturazioni di immobili ricadenti in zona “A” una volta decorsi tre anni dal piano stesso ed in mancanza dell'approvazione di piani di recupero

Scarica il PDF Pubblicato il 12 marzo 2011

Condividi questo articolo

Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

Sulla norma di piano regolatore che vieta la ristrutturazioni di immobili ricadenti in zona “A” una volta decorsi tre anni dal piano stesso ed in mancanza dell'approvazione di piani di recupero

T.A.R. Puglia Bari, Sezione II, 25 febbraio 2011 · francesco · 12 marzo 2011

Premassima

Sulla norma di piano regolatore che vieta la ristrutturazioni di immobili ricadenti in zona “A” una volta decorsi tre anni dal piano stesso ed in mancanza dell'approvazione di piani di recupero

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Urbanistica Italiana.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sulla norma di piano regolatore che vieta la ristrutturazioni di immobili ricadenti in zona “A” una volta decorsi tre anni dal piano stesso ed in mancanza dell'approvazione di piani di recupero

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →