T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II quater, 12 maggio 2022
[A] Sui presupposti per la deroga al rilascio del permesso di costruire in assenza di uno strumento urbanistico attuativo. [B] In presenza di un’area degradata da riorganizzare urbanisticamente e qualificare ambientalmente e paesisticamente (attraverso un Piano di recupero) è possibile rilasciare titoli edilizi singoli per costruire o è necessario un apposito piano attuativo che interessi l’intera area?
Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 maggio 2017
Se è evero che il piano di gestione dei rifiuti, avendo natura di atto eccedente l'ordinaria amministrazione, non può essere adottato in regime di “prorogatio”, cosa accade allorchè lo stesso risulti anche necessario ai fini dell'adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea?
T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sezione I, 13 febbraio 2017
[A] Sulla pianificazione integrata ed in particolare sui programmi di riqualificazione urbana, i programmi complessi e la contrattazione tra i privati e la pubblica amministrazione. [B] Ancora sui programmi di recupero urbano e su “i Contratti di quartiere”.
T.A.R. Piemonte, Sezione I, 3 gennaio 2014
Sulla sussistenza o meno di un principio normativo che statuisca l’obbligatorietà di un unico titolo edilizio che abiliti contestualmente tutti gli interventi edilizi da realizzare sugli edifici compresi nel piano di recupero
T.A.R. Veneto, Sezione II, 21 agosto 2013
[A] Sulla sussistenza o meno di conflitto di interesse nel caso in cui i consiglieri comunali, nella veste di privati cittadini, abbiamo in precedenza formulato osservazioni alla variante. [B] L’individuazione all’interno del piano regolatore generale delle c.d. zone di recupero ai sensi dell’art. 27 della legge 457/1978 costituisce attività altamente tecnico-discrezionale riservata all’amministrazione
T.A.R. Lombardia Brescia, Sezione II, 2 aprile 2013
[A] La possibilità di variare il sedime è implicita nella previsione dell’obbligo di piano di recupero. [B] L’unico limite per la zona A desumibile dall’art. 9 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 è che non sia aggravata la situazione esistente
Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 ottobre 2012
[A] Sulla possibilità o meno che i piani di recupero possano interessare anche aree inedificate. [B] Sul piano di recupero tardivamente approvato. [C] Sulla giurisprudenza che ritiene applicabile in via analogica la norma della distanza minima assoluta di m. 10 relativa alle pareti finestrate anche nelle zone A nelle ipotesi di nuova edificazione
T.A.R. Lazio Latina, Sezione I, 28 maggio 2012
[A] Sui Programmi di Recupero Urbano ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.l. n. 398/1993, convertito con l. n. 493/1993. [B] Nel processo amministrativo non esiste l’istituto del litisconsorzio necessario attivo e che, perciò, un ricorso può esser proposto collettivamente, a condizione che esso presenti identità di petitum e di causa petendi e che gli interessi fatti valere non siano divergenti e contrastanti tra loro. [C] L’individuazione delle zone agricole nell’ambito del contesto pianificatorio svolge anche una funzione ambientale
T.R.G.A. Bolzano, 21 marzo 2012
Sulla norma di piano regolatore in virtù della quale i privati, per attuare un piano di recupero, dovrebbero mettere a disposizione le proprie aree per l’utilizzo pubblico ciclabile
T.A.R. Veneto, Sezione II, 8 settembre 2011
[A] Qualora vi sia contrasto tra le indicazioni grafiche del P.R.G. e le prescrizioni normative, sono queste ultime a prevalere. [B] Sulla compatibilità o meno tra il piano di recupero e gli incrementi volumetrici
T.A.R. Lombardia Milano, Sezione II, 7 luglio 2011
È del tutto marginale che il piano di recupero edilizio, consistendo in interventi sugli elementi costitutivi degli edifici esistenti, possa comportare incrementi volumetrici ossia nuove edificazioni
T.A.R. Puglia Bari, Sezione II, 9 giugno 2011
[A] Sulla ricostruzione su ruderi o su un edificio già da tempo demolito. [B] Sul Piano di Recupero che autorizza interventi edilizi estrinsecantesi in nuove costruzioni. [C] Sul fatto che i Piani di Recupero possano, ai sensi della L. 457/78, includere anche aree non edificate
T.A.R. Marche, Sezione I, 16 maggio 2011
[A] Sulla possibilità o meno che un piano di recupero possa comportare incrementi volumetrici ossia nuove edificazioni. [B] Sulla scelta effettuata dall'amministrazione relativa alle aree da escludere dal piano casa
T.A.R. Puglia Bari, Sezione II, 25 febbraio 2011
Sulla norma di piano regolatore che vieta la ristrutturazioni di immobili ricadenti in zona “A” una volta decorsi tre anni dal piano stesso ed in mancanza dell'approvazione di piani di recupero
Corte di Cassazione, Sezione II, 14 ottobre 2010
Le prescrizioni contenute nei piani di recupero formati ai sensi della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 28, per la rimozione dello stato di degrado del patrimonio edilizio comunale, sono soggette all'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale quali norme di grado superiore
T.A.R. Lombardia Milano, Sezione II, 28 dicembre 2009
[A] Sull'art. 22 della l.r. Lombardia n. 51 del 1975 laddove prevede espressamente che la dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale all'interno del piano regolatore generale o dei piani attuativi debba essere determinata, relativamente agli insediamenti residenziali, in rapporto alla capacità insediativa residenziale teorica. [B] Nell'ipotesi del piano di recupero ciò che rileva ai fini della determinazione degli standards è il numero dei vani anche preesistenti comunque interessati dall'intervento
T.A.R. Liguria, Sezione I, 9 dicembre 2009
Sulla L.R. Liguria 5 agosto 1987, n. 25 che consente di imporre ai proprietari la realizzazione degli interventi di recupero degli edifici prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico in caso di accertamento di condizioni di “profondo degrado”
T.A.R. Toscana, Sezione III, 7 luglio 2009
[A] I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla legge n. 457/78 sono strumenti di pianificazione urbanistica di carattere esecutivo vincolati al rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale. [B] Sulla necessità o meno di osservare le distanze dal confine qualora l’intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione abbia comportato un lieve rialzamento dell’edificio. [C] Sulla necessità o meno di osservare le distanze dai confini riguardo ai locali interrati
T.A.R. Toscana, Sezione III, 18 marzo 2009
[A] Sull’approvazione dei piani di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457 e sulla necessità o meno che tale atto sia preceduto da una previa deliberazione del Consiglio comunale con la quale si individuano le zone del territorio i condizioni di degrado. [B] Sulla legittimità o meno di un piano di recupero che anziché conservare il patrimonio esistente consente la realizzazione di ulteriori volumetrie. [C] Sulla corretta interpretazione dell’art. 9 della legge regionale toscana n. 59/80 riguardo ai piani di recupero
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 26 marzo 2008
Il termine per impugnare i piani di recupero decorre, per i soggetti non inclusi nel piano, dalla fine della pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di approvazione del piano stesso
Piani di recupero in zona agricola ed incrementi volumetrici
Dott. Francesco Barchielli. Il piano di recupero è di per sé uno strumento preordinato alla riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente anche se in taluni casi il regolamento urbanistico comunale consente tramite esso di realizzare incrementi volumetrici. Significative problematiche si pongono tuttavia nel caso in cui il piano di recupero interessi edifici che ricadono in zona agricola
C.G.A.R.S. 28 dicembre 2005, n. 982
La pianificazione urbanistica comune si estende anche al demanio marittimo, salvo il concorso di poteri di tutela riservati all’autorità marittima