L'obbligo di provvedere a fronte dell'istanza del privato è quando il procedimento teso alla formazione del silenzio sia stato attivato al fine del riesame di provvedimenti non più suscettibili di impugnazione, posto che in tal caso detto procedimento costituisce un espediente per eludere la perentorietà del termine per ricorrere
Premassima
L'obbligo di provvedere a fronte dell'istanza del privato è quando il procedimento teso alla formazione del silenzio sia stato attivato al fine del riesame di provvedimenti non più suscettibili di impugnazione, posto che in tal caso detto procedimento costituisce un espediente per eludere la perentorietà del termine per ricorrere
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