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Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916 Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Ilaria Mannelli
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L'obbligo di provvedere a fronte dell'istanza del privato è quando il procedimento teso alla formazione del silenzio sia stato attivato al fine del riesame di provvedimenti non più suscettibili di impugnazione, posto che in tal caso detto procedimento costituisce un espediente per eludere la perentorietà del termine per ricorrere

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Urbanistica Italiana Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia · ISSN 2498-9916

L'obbligo di provvedere a fronte dell'istanza del privato è quando il procedimento teso alla formazione del silenzio sia stato attivato al fine del riesame di provvedimenti non più suscettibili di impugnazione, posto che in tal caso detto procedimento costituisce un espediente per eludere la perentorietà del termine per ricorrere

T.A.R. Abruzzo, Sezione L'Aquila, 17 maggio 2005, n. 315 · francesco · 24 maggio 2005

Premassima

L'obbligo di provvedere a fronte dell'istanza del privato è quando il procedimento teso alla formazione del silenzio sia stato attivato al fine del riesame di provvedimenti non più suscettibili di impugnazione, posto che in tal caso detto procedimento costituisce un espediente per eludere la perentorietà del termine per ricorrere

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Oggetto: L'obbligo di provvedere a fronte dell'istanza del privato è quando il procedimento teso alla formazione del silenzio sia stato attivato al fine del riesame di provvedimenti non più suscettibili di impugnazione, posto che in tal caso detto procedimento costituisce un espediente per eludere la perentorietà del termine per ricorrere

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