L'inclusione di un terreno nel P.E.E.P. è di per sé elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo
Premassima
L'inclusione di un terreno nel P.E.E.P. è di per sé elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo
Testo integrale
2. Nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi ed ai fini risarcitori di una fattispecie di ac-cessione acquisitiva, non è sufficiente fare riferimento al Piano Regolatore Generale nella sua originaria formulazione (nel quale il terreno in questione sia eventualmente collocato in zona agricola), ma occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel piano di edilizia economica e popolare, che del Piano Regolatore Generale o del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche.
3. Il piano di edilizia economica e popolare che reperisca aree che dal Piano Regolatore Generale sono classificate “agricole”, con ciò stes-so conferisce loro il requisito dell’edificabilità, alla pari delle altre aree che dal Piano Regolatore Generale sono comprese nelle zone destinate all’edilizia residenziale. Pertanto, neppure la mancanza di opere di in-frastrutture dell’insediamento di residenza economico popolare non co-stituisce un elemento di fatto che si oppone alla valutazione di edifica-bilità dei terreni espropriati (Cass., 4 settembre 2001, n. 11391; Cass., 2 marzo 2001, n. 3060). Questo principio si applica sia quando le aree sono state inserite sin dall’inizio nel Piano di Edilizia Economica e Popo-lare, sia nel caso in cui vi siano state incluse a seguito di una successi-va variante del Piano Regolatore Generale di ampliamento del perime-tro della zona destinata all’edilizia economica e residenziale. In en-trambi i casi le disposizioni relative all’attuazione del piano per l’edilizia economica e popolare hanno trasformato la destinazione delle aree da agricola in edificatoria, importando una variante dell’indice medio di fabbricabilità fissato dal Piano Regolatore Generale con riferimento all’intera zona o ad una sua parte omogenea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 gennaio 1996 Bruno Malevolti, Bruna Malevolti, Carlo Malevolti, Carla Malevolti, Sergio Malevolti e Ma-ria Feti esponevano che il Comune di Campi Bisenzio, ai fini dell’attuazione del Piano di zona per l’Edilizia Economica e Popolare, aveva proceduto a varie occupazioni di urgenza di appezzamenti di ter-reno di loro proprietà, per una superficie complessiva di 14.345 metri quadrati, poi effettivamente ricalcolata in 14.612 metri quadrati.
Per effetto della proroga di due anni disposta dall’articolo 22 della legge 20 maggio 1991 n. 158, l’occupazione dei terreni era scaduta, ri-spettivamente, il 13 febbraio 1995, il 29 aprile 1995, il 30 maggio 1996 e il 28 agosto 1996, senza che fosse stato emesso il decreto di esproprio, ma nelle more tutte le aree erano state trasformate ed irre-versibilmente destinate alla realizzazione delle opere di edilizia resi-denziale pubblica.
Tanto premesso, i Malevolti e la Feti convenivano il Comune di Campi Bisenzio dinanzi al Tribunale di Firenze per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni causati per la perdita della proprietà de-gli appezzamenti di terreno, acquisita a titolo originario dall’ente terri-toriale, per la cosiddetta accessione invertita.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune convenuto resisteva alla domanda, sostenendo che per una parte dei terreni non si era verifica-ta l’accessione invertita e per altra parte era privo di legittimazione passiva.
La causa veniva istruita con l’espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e con la produzione di documenti e il Tribunale, con la sentenza n. 2489 del 21 luglio 2001, ha condannato il Comune di Campi Bisenzio a pagare ai Malevolti e alla Faeti la somma di lire 1.181.091.340, oltre interessi dal 13 febbraio 1995, come specificato in motivazione.
Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2002 il Comune di Campi Bisenzio ha proposto appello avverso questa decisione, affer-mando che il consulente tecnico d'ufficio aveva aumentato surrettizia-mente a 1metro cubo per metro quadrato l’indice di edificabilità del Piano di zona per l’Edilizia Economica e Popolare di San Donnino per-ché ne arbitrariamente ridotto la superficie complessiva, da 121.475 metri quadrati a 91.069 metri quadrati, sottraendo le aree da destina-re ad opere di urbanizzazione secondaria, che invece vi dovevano es-sere ricomprese. Aveva ignorato che il verde attrezzato era opera di urbanizzazione primaria e che «scuola materna», «mercato rionale», «at-trezzature sociali» e «attrezzature commerciali» erano di pertinenza del comparto di San Donnino.
Il Comune di Campi Bisenzio ha quindi dedotto che l’indice medio di fabbricabilità non era quello del comparto di San Donnino e che do-veva essere desunto al lordo e non al netto della superficie da destina-re alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio del comparto.
Ha aggiunto l’appellante che le censure si riflettevano, inficiando-ne la validità, sul successivo metodo di calcolo, comunque non corret-to, che il consulente tecnico d'ufficio aveva adottato, e tutti questi er-rori imponevano il rinnovo dell’indagine peritale.
Il Comune di Campi Bisenzio ha infine dedotto che il primo giudi-ce, attribuendo gli interessi dalla data della sentenza al saldo, sulla somma liquidata, aveva riconosciuto gli interessi anatoicistici non ri-chiesti, incorrendo quindi nel vizio di ultrapetizione.
Si sono costituiti ritualmente Bruno Malevolti, Bruna Malevolti, Carlo Malevolti, Carla Malevolti, Sergio Malevolti, in proprio e anche quali eredi e aventi causa di Maria Feti, nelle more deceduta, conte-stando il fondamento dei motivi di l’impugnazione ed hanno proposto a loro volta appello incidentale, per sentir condannare l'appellante al pa-gamento di lire 1.137.097.577, oltre rivalutazione monetaria e interes-si legali.
La causa veniva ulteriormente istruita con un supplemento delle indagini peritali e all'udienza collegiale del 15 giugno 2004 è stata trat-tenuta per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituisce dato di fatto pacifico tra le parti che l’iter espropriativo degli appezzamenti di terreno di proprietà dei Malevolti non si è con-cluso regolarmente, con un valido e tempestivo decreto di espropria-zione.
In attuazione del Piano di zona per l’Edilizia Economica e Popola-re, il Comune di Campi Bisenzio ha proceduto a varie occupazioni di urgenza di questi appezzamenti di terreno, per una superficie comples-siva di 14.345 metri quadrati, che risultano essersi verificate il 13 feb-braio 1988, il 29 aprile 1988, il 30 maggio 1989 e il 28 agosto 1989.
Per effetto della proroga di due anni disposta dall’articolo 22 della legge 20 maggio 1991 n. 158, l’occupazione dei terreni è scaduta, ri-spettivamente, il 13 febbraio 1995, il 29 aprile 1995, il 30 maggio 1996 e il 28 agosto 1996.
Alla scadenza del termine di occupazione legittima non ha mai fatto seguito il decreto di espropriazione, che avrebbe dovuto conclu-dere il procedimento, ma nelle more tutte le aree erano state trasfor-mate ed irreversibilmente destinate alla realizzazione delle opere di e-dilizia residenziale pubblica.
Siamo pertanto in presenza di una fattispecie che secondo la co-stante elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione costi-tuirebbe una ipotesi di «occupazione acquisitiva», che, in caso di terreni edificabili, vedrebbe applicata la liquidazione «ridotta» del danno stabi-lita dal settimo comma dell’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, recepito dagli articoli 37 e 55 del decreto del Presidente della Re-pubblica 8 giugno 2001 n. 327, e che, in caso di terreni agricoli, ve-drebbe invece la misura del danno corrispondente al loro valore di mercato.
In questo caso, il giudice di legittimità ha più volte ribadito che la mancata emissione del decreto di esproprio entro il periodo di occupa-zione autorizzata, cui è seguita l’irreversibilmente trasformazione delle aree per la realizzazione dell’opera pubblica, rende impossibile la resti-tuzione del fondo alla scadenza di quel periodo, e determina la perdita della proprietà del privato con l'acquisto a titolo originario a favore dell'ente pubblico.
Ipotesi ben diversa, , secondo la Suprema Corte, è quella di «occupazione usurpativa», nella quale la mancanza originaria (o retro-attivamente sopravvenuta) della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera fa considerare l'occupazione ab initio illegittima e tutta l'atti-vità conseguentemente svolta come fonte di responsabilità per gli au-tori, tenuti alla restituzione del bene sottratto al suo proprietario, se questi non preferisca domandarne il risarcimento monetario del danno commisurato al pieno valore di mercato in base agli articoli 2043 e 2055 del codice civile (Cass., 11 giugno 2004, n. 11096, in Corriere giur. 2004, 1467; Cass., 23 giugno 2004, n. 6081; Cass., sez. un., 4 luglio 2003, n. 10756; Cass., sez. un., 6 maggio 2003 n. 6853, in Rass. dir. civ. 2004, 811; Cass., 25 marzo 2003, n. 4358; Cass., 3 aprile 2002, n. 4766; Cass., 12 dicembre 2001, n. 15710, Cass., 28 marzo 2001, n. 4451; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1814, in Giust. civ. 2000, I, 2655; Cass., sez. un., 4 marzo 1997, n. 1907; Cass., sez. un., 10 giugno 1988, n. 3940; Cass., sez. un., 26 febbraio 1983, n. 1464).
La differenza tra le due figure è stata recentemente con-fermata dalla Corte di Cassazione anche per asserire che la occupazio-ne acquisitiva ha dimostrato la sua giuridica validità anche nel confron-to con la normativa Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secon-do la lettura data dalla Corte di Strasburgo con due sentenze rese nel giudizio Belvedere Alberghiera s.r.l. contro Italia, e nel giudizio Carbonara e Ventura contro Italia, ambedue in data 30 maggio 2000 (Cass., 11 giugno 2004, n. 11096, in Corriere giur. 2004, 1467, già citata; Cass., 2 aprile 2004, n. 6490; Cass., sez. un., 14 aprile 2003, n. 5902, in Giur. it. 2004, 169; Cass., sez. un., 6 maggio 2003, n. 6853, in Dir. e giust. 2003, 37).
A parere delle Suprema Corte, infatti, la prima sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe rilevato la presenza di una effettiva usurpazione che aveva dato luogo ad un obbligo di restituzio-ne del bene o di risarcimento integrale per violazione della Convenzio-ne, mentre il giudice nazionale aveva per errore ritenuto di trovarsi di fronte ad una ipotesi di accessione invertita, ed aveva dettato la corri-spondente disciplina meno favorevole.
Invece, la seconda sentenza, posta di fronte ad un vero ca-so di occupazione acquisitiva, ne avrebbe rilevato un grado di illegitti-mità ridotta, rispetto alla Convenzione, proprio come avviene nel dirit-to interno italiano.
Secondo condivisibile dottrina, invece, le due pronunce del-la Corte dei diritti umani hanno di fatto eliminato l’istituto in questione dall’ordinamento vigente dove era penetrato dalla esperienza giudizia-ria ed aveva allargato in quella sede l’area delle immunità e dei privile-gi che spettano alla pubblica amministrazione, attribuendo successo ad un illecito comportamento che operava una appropriazione sine titulo del bene privato, in spregio sia al principio di legalità (stabilito dal ter-zo comma dell’articolo 42 della Costituzione) sia alla garanzia sostan-ziale riconosciuta alla proprietà (dal primo comma dell’articolo 42 della Costituzione).
La ulteriore successiva sentenza della Corte europea dei di-ritti dell’uomo dell’11 dicembre 2003 ha però chiuso la controversia Carbonara e Ventura contro Italia, pervenendo alla determinazione del ri-sarcimento imposto allo Stato italiano anche per quella specifica viola-zione della Convenzione.
Essa si presenta, è stato perspicuamente rilevato, come chiarimento finale del carattere illegittimo dell’occupazione acquisitiva, ribadendo la divaricazione netta tra espropriazione lecita ed ablazione non consentita della proprietà, con esclusione di ogni fondamento al distinguo interpretativo proposto dalla Corte di Cassazione italiana.
In effetti, nella sentenza dell’11 dicembre 2003 si legge conclusivamente:
«34. La Corte ricorda che una sentenza che constati una violazio-ne comporta per lo Stato convenuto l’obbligazione giuridica di mettere fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze in modo da garantire in quanto possibi-le il ripristino della situazione antecedente (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazio-ne) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
35. Gli Stati contraenti parti del caso sono in linea di principio liberi di scegliere i mezzi da utilizzare per conformarsi ad una sentenza che constati una violazione. Tale potere discrezionale in ordine alle modalità di esecuzione di una sentenza implica la libertà di scelta in relazione all’obbligazione principale imposta dalla Convenzione agli Stati contraenti: assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà garantite (art. 1). Se la natura della violazione permette la restitu-tio in integrum, incombe allo Stato convenuto realizzarla, non avendo la Corte la competenza né la possibilità pratica di provvedervi essa stessa. Se, al contra-rio, il diritto nazionale non permette o non permette che in maniera imperfetta di eliminare le conseguenze della violazione, l’art. 41 abilita la Corte ad accordare, se del caso, alla parte lesa, la soddisfazione che le sembri appropriata (Brumare-scu c. Romania (equa soddisfazione) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
36. La Corte, nella sua sentenza principale, ha dichiarato che l’ingerenza oggetto del contendere non soddisfaceva alla condizione di legalità ed era arbitraria (paragrafi 72 e 73 della sentenza principale). L’atto del Governo italiano che la Corte ha ritenuto contrario alla Convenzione non era una espro-priazione che sarebbe stata legittima se fosse stato pagato un indennizzo, ma un illegale impossessamento sui beni dei ricorrenti.
37. Il carattere illecito di un simile spossessamento si ripercuote per forza di cose sui criteri da adottare per determinare la riparazione dovuta dallo Stato convenuto, non potendo le conseguenze patrimoniali di un impossessamen-to lecito essere assimilate a quelle di uno spossessamento illecito (Ex Re di Grecia ed altri c. Grecia, [GC], n. 25701/94, §75, CEDH 2002).
38. La Corte ha adottato una posizione molto simile nel ca-so Papamichalopoulos c. Grecia (Papamichalopoulos c. Grecia (articolo 50) del 31 ottobre 1995, serie A n. 330-B, p. 59, §§ 36 e 39). La Corte ivi ha concluso per la violazione in relazione ad una espropriazione di fatto irregolare (occupazione di terreni da parte della marina greca, dal 1967) che durava da più di venticinque anni alla data della sentenza resa il 24 luglio 1993.
La Corte ingiunse in conseguenza allo Stato greco di versare ai ricor-renti, “per il danno e per la perdita del godimento a decorrere da quando le auto-rità avevano preso possesso di questi terreni nel 1967, il valore attuale dei loro terreni incrementato dal plusvalore derivante dall’esistenza” di alcuni edifici che erano stati costruiti dopo l’occupazione, così come dal costo di costruzione di questi edifici.
39. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte stima che nel presente caso la natura della violazione constatata nella sentenza princi-pale le consente di partire dal principio di una restitutio in integrum.
In mancanza di restituzione del terreno, l’indennizzo da stabilire nella fattispecie dovrà, come quello concesso nella causa Papamichalopoulos so-pra citata e riguardante spossessamenti illeciti di per sé, riflettere l’idea di una totale eliminazione delle conseguenze della ingerenza oggetto della lite .
40. Trattandosi di danno materiale, la Corte stima di conseguenza che l’indennità da accordarsi ai ricorrenti non si limiti al valore che aveva la loro proprietà alla data della sua occupazione. Per questo motivo, ella ha invitato il perito a stimare anche il valore attuale del terreno oggetto della lite. Questo va-lore non dipende dalle condizioni ipotetiche, il che accadrebbe se si trovasse oggi nello stesso stato del 1970. Scaturisce chiaramente dalla relazione di perizia che, da allora, il detto terreno e le sue immediate prossimità - che disponevano per la loro situazione di una potenzialità di sviluppo urbanistico – sono stati valoriz-zati dalla costruzione di edifici, fra cui la scuola.
41. La Corte decide che lo Stato dovrà versare agli interessati, per danno o per perdita di godimento a decorrere da quando la pubblica amministra-zione ha preso possesso del terreno nel 1970, il valore attuale del terreno aumen-tato del plusvalore apportato dall’esistenza dell’edificio.
Quanto alla determinazione dell’ammontare di tale indennizzo, la Corte ratifica le conclusioni del rapporto peritale per la valutazione esatta del pregiudizio subito. Questo ammonta a 1.385.394,60 €uro (…)».
Nel testo riportato della decisione sul caso di occupazione acquisitiva prodottasi nella vicenda Carbonara il giudice europeo, col ritenere che lo Stato ha l’obbligo di restituire il terreno, mostra pale-semente di non cogliere alcuna diversità sostanziale, rispetto al caso della s.r.l. Belvedere Alberghiera, in punto di violazione dell’articolo 1, del protocollo addizionale n. 1, della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Orbene, una volta accertato che il sistema normativo con-venzionale sopranazionale, come interpretato dal giudice europeo, of-fre questa tutela maggiore del diritto di proprietà, al giudice italiano non è rimesso di trarre alcuna conseguenza dalla diversità delle ideolo-gie che siano sottese all’ordinamento sovranazionale ed a quello costi-tuzionale interno.
Al giudice italiano chiamato ad occuparsi di un caso di abla-zione illegittima (com’è qualificata dalla Convenzione internazionale anche l’occupazione acquisitiva) soccorre il principio, già riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza 19 gennaio 1993 n. 10, la quale ha affermato che «Le norme internazionali appena ricordate sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione (v. sentt. nn. 188 del 1980, 153 del 1987 e 323 del 1989) e sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale (…) perché si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposi-zioni di legge ordinaria».
Questo principio è stato espressamente recepito anche re-centemente dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo le quali «an-che in difetto di obblighi internazionali idonei a rendere vincolante oltre il caso deciso il dictum della Corte di Strasburgo nei procedimenti davanti ai giudici na-zionali, dalle pronunzie della Corte medesima non può prescindersi, in quanto es-se costituiscono precedenti autorevoli e rilevanti supporti interpretativi al fine di assicurare una tutela effettiva ai diritti contemplati dalla Convenzione, nell'am-bito da questa considerato» (Cass., sez. un., 14 aprile 2003, n. 5902, già citata) e «la normativa recata dalla citata Convenzione (ratificata e resa esecu-tiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848) è stata introdotta nell'ordinamen-to italiano con la forza di legge propria dell'atto contenente il relativo ordine di esecuzione (Corte costituzionale, 19 gennaio 1993, n. 10; Cass., 8 luglio 1998, n. 6672, in motivazione), onde ha valore di fonte normativa primaria. Tale affer-mazione, del resto, è coerente con la struttura della Convenzione medesima, che affida in primo luogo a ciascuno Stato la cura di assicurare il godimento dei di-ritti riconosciuti al singolo (art. 1), richiedendo poi nell'art. 13 la garanzia dell'e-sistenza, nel diritto interno, di un ricorso effettivo, dinanzi ad un'istanza na-zionale, che consenta di avvalersi dei diritti e delle libertà consacrati dalla nor-mativa convenzionale (il meccanismo di tutela previsto dalla Convenzione, dun-que, riveste un carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti fondamentali: arg. ex articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione)» (Cass., sez. un., 6 maggio 2003, n. 6853, già citata) ed anche dalle sezioni semplici: «vero che il decisum della Corte europea funge da insostitui-bile contributo interpretativo delle norme europee di salvaguardia dei diritti u-mani (…) e che per quanto è rimesso al potere giurisdizionale, l'applicazione del-la Convenzione, ove incorporata nel diritto interno, può comportare la disappli-cazione delle nome interne ritenute incompatibili, senza attendere l'intervento adeguatore del potere legislativo (Cass. 19 luglio 2002, n. 10542)» (Cass., 11 giugno 2004, n. 11096, già citata).
E del resto, se di fronte ad una sentenza della Corte di Cassa-zione italiana che disattenda le interpretazioni date dalla Corte europea dei diritti dell’uomo alle norme della Convenzione, il cittadino soccom-bente ha la possibilità di proporre le sue ragioni davanti alla Corte euro-pea dei diritti dell’uomo e questa può attribuirgli un risarcimento per la violazione operata dalla decisione diversamente orientata della Suprema Corte; se questo è nel sistema, non si vede come la Corte di Cassazione possa ritenersi autonoma nell’interpretare la Convenzione rispetto alla Corte europea dei diritti dell’uomo e non si vede come negare che le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sono cogenti per ogni giudice italiano.
In attuazione di tale principio, dunque, non può non appli-carsi alla fattispecie l’articolo 1, del protocollo addizionale n. 1, della Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto contemplante spazi di tu-tela superiori a quelli previsti — anche a livello costituzionale e della relativa giurisprudenza — dalla attuale nostra legislazione interna e se-condo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte dei diritti umani.
E, come si è visto anche nella controversia Carbonara e Ven-tura contro Italia, è stato confermato dalla Corte dei diritti dell’uomo il contenuto della tutela da concedere in via principale in caso di occupa-zione acquisitiva concretante (come in quella usurpativa) una violazio-ne dei diritti dell’uomo: esso è rappresentato dalla integrale restitutio in integrum, che solo può elidere gli effetti della perpetrata violazione del diritto umano di proprietà, salvo la possibilità degli Stati contraenti di scegliere di sostituirla con un appropriato risarcimento pienamente e-quivalente al valore attuale del bene trattenuto.
Questo principio si legge espressamente nel punto n. 35 della decisione Carbonara e Ventura contro Italia e si rinviene anche nel caso Maselli contro Italia, per il quale la Corte dei diritti dell’uomo si è pronunziata in data 1 aprile 2004, con una decisione di ricevibilità, proprio in una vicenda nella quale il proprietario ha contestato l’esiguità del risarcimento del danno da occupazione appropriativa.
Va inoltre ricordato anche che con la sentenza del caso Scordino contro Italia, in data 29 luglio 2004, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto inadeguato l’indennizzo stabilito per le espropria-zioni legittime dall’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 — rappresentato dal 50% del valore dei beni espropriati, ma gravato da un’imposta del 20%, ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Si deve pertanto ritenere che spetta ai Malevolti, per l’ablazione illegittima dei loro appezzamenti di terreno, l’integrale ri-sarcimento del danno ad oggi subito, corrispondente ad una effettiva restitutio in integrum, inattuabile e, del resto, mai domandata.
Questo diritto consegue ad una attività illecita della pubbli-ca amministrazione avente carattere permanente, in quanto prosegue fino alla restituzione dei beni illecitamente appresi, se richiesta, oppure sino alla liquidazione del risarcimento integrale del danno commisurato al pieno valore di mercato nel momento della decisione.
Con l’ulteriore conseguenza che fino a che i beni non siano stati restituiti, non viene meno l’attività illecita della pubblica ammini-strazione e non inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.
Inoltre, poiché l’obbligazione principale sarebbe quella di resti-tuire i beni ai proprietari, e il risarcimento dei danni costituisce soltanto adempimento sostitutivo, è evidente che il soggetto legittimato passivo non può che essere individuato nell’ente espropriante che è titolare dell’opera, cioè nel Comune di Campi Bisenzio, perché soltanto questi potrebbe eventualmente provvedere alla restitutio in integrum e, quindi, è tenuto ad assolvere l’obbligazione alternativa risarcitoria.
Passando alla valutazione del danno riportato dai Malevolti, osserva la Corte che il Piano di Edilizia Economica e Popolare rientra in un disegno normativo volto a consentire che l'acquisizione di aree fab-bricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrato in uno stru-mento urbanistico più ampio, sicché esso non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l'attuazione nella versione originaria od in quella modificata dal P.E.E.P., che del piano regolatore generale ha effetto di variante.
Il fatto stesso, quindi, che un terreno sia stato incluso nel Piano di Edilizia Economica e Popolare ed in esso abbia destinazione al-l'edilizia economica e popolare, che del Piano Regolatore Generale co-stituisce attuazione o variante, è di per sé elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il P.E.E.P. consente.
Da quanto premesso consegue che, nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi ed ai fini risarcitori di una fattispecie di accessione acquisitiva, non è suffi-ciente fare riferimento al Piano Regolatore Generale nella sua origina-ria formulazione (nel quale il terreno in questione sia eventualmente collocato in zona agricola), ma occorre anche tenere presente la desti-nazione che quel terreno abbia assunto nel piano di edilizia economica e popolare, che del Piano Regolatore Generale o del piano di fabbrica-zione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche (Cass., 3 giugno 2004, n. 10555; Cass., 1 aprile 2003, n. 4925; Cass., 11 giugno 2002, n. 8330; Cass., 21 maggio 2002, n. 7434; Cass., 12 aprile 2002, n. 5263; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2049; Cass., 14 dicembre 2001, nn. 15836 e 15839; Cass., 13 dicembre 2002, n. 15743; Cass., 23 novembre 2001, n. 14872; Cass., 18 ottobre 2001, n. 12715; Cass., 17 settem-bre 2001, n. 11621; Cass., 5 luglio 2001, n. 9062; Cass., sez. un., 21 marzo 2001, n. 125; Cass., 25 gennaio 2001, n. 1071; Cass., 20 giu-gno 2000, n. 8360; Cass., 16 giugno 2000, n. 8223; Cass., sez. un., 18 novembre 1997, n. 11433).
Il piano di edilizia economica e popolare che reperisca aree che dal Piano Regolatore Generale sono classificate «agricole», con ciò stes-so conferisce loro il requisito dell’edificabilità, alla pari delle altre aree che dal Piano Regolatore Generale sono comprese nelle zone destinate all’edilizia residenziale. Pertanto, neppure la mancanza di opere di in-frastrutture dell’insediamento di residenza economico popolare non co-stituisce un elemento di fatto che si oppone alla valutazione di edifica-bilità dei terreni espropriati (Cass., 4 settembre 2001, n. 11391; Cass., 2 marzo 2001, n. 3060).
Questo principio si applica sia quando le aree sono state inserite sin dall’inizio nel Piano di Edilizia Economica e Popolare, sia nel caso in cui vi siano state incluse a seguito di una successiva variante del Piano Regolatore Generale di ampliamento del perimetro della zona destinata all’edilizia economica e residenziale.
In entrambi i casi le disposizioni relative all’attuazione del piano per l’edilizia economica e popolare hanno trasformato la destina-zione delle aree da agricola in edificatoria, importando una variante dell’indice medio di fabbricabilità fissato dal Piano Regolatore Generale con riferimento all’intera zona o ad una sua parte omogenea.
Non può quindi negarsi che anche nel caso di specie lo strumento urbanistico ha carattere conformativo e come tale debba in-cidere sul valore dei suoli (Cass., 5 luglio 2001, n. 9062; Cass., 20 giu-gno 2000, n. 8360; Cass., sez. un., 18 novembre 1997, n. 11433, in Appalti, urbanistica, edilizia 1999, 48).
Pertanto, poiché i proprietari hanno diritto all’integrale ri-sarcimento del danno subito, l’equivalente monetario dei terreni illegit-timamente appresi dal Comune di Campi Bisenzio deve essere deter-minato sulla base del loro valore di mercato, che il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato in complessivi €uro 943.952,59, pari a circa €uro 64,55 al metro quadrato.
Il Comune di Campi Bisenzio ha censurato questa valuta-zione perché ha sostenuto: a) che, oltre agli oneri «normativi» di urba-nizzazione, il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto tenere pre-sente anche le spese dall’ente effettivamente sostenute per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che avrebbero dovuto fare dimi-nuire il valore di mercato da €uro 64,55 al metro quadrato a €uro 38,83 al metro quadrato e il valore complessivo da €uro 943.952,59 a €uro 567.383,96; b) che il consulente tecnico d'ufficio, pur avendo applicato l’indice territoriale di fabbricabilità di 0,79 metri cubi per metro qua-drato, in luogo di 1 metro cubo per metro quadrato, nonostante l’abbattimento era pervenuto a risultati analoghi al primo consulente di ufficio, avendo determinato il valore dei terreni in €uro 64,55 al metro quadrato invece che in €uro 66,62 al metro quadrato.
Alla seconda censura è agevole rispondere che il consulen-te tecnico d'ufficio è pervenuto a determinare il valore venale dei ter-reni in €uro 64,55 al metro quadrato sulla base di valutazioni prive di omissioni, esenti da vizi logici, nonché analitiche, precise ed esaurienti.
Queste valutazioni non possono essere inficiate se non con rilievi precisi e circostanziati, tali da richiedere una specifica confuta-zione (Cass., 17 aprile 2004, n. 7341; Cass., 11 marzo 2002, n. 3492; Cass., 24 novembre 1997, n. 11711; Cass., 27 settembre 1994, n. 7880; Cass., 25 marzo 1987, n. 2900), e la constatazione che la stima sia stata nel suo complesso superiore alle aspettative o comunque su-periore rispetto a quella del precedente consulente tecnico d'ufficio, non costituisce certamente rilievo preciso e circostanziato.
Il Comune di Campi Bisenzio non ha contestato l’indice ter-ritoriale medio di fabbricabilità utilizzato, anzi ha condiviso espressa-mente la valutazione del consulente tecnico d'ufficio, e non ha solleva-to alcuna contestazione in ordine al volume complessivo realizzabile, alla superficie realizzabile, alla superficie vendibile ed al valore di mer-cato dell’ipotetico fabbricato realizzabile, né ha presentato obiezioni in ordine alla determinazione del costo di costruzione, appuntando le proprie contestazioni esclusivamente in ordine alla quantificazione dei costi di urbanizzazione, cioè all’unica censura specifica che può essere quindi essere presa in considerazione.
Ma si è già visto che l’obbligazione principale del Comune di Campi Bisenzio, ove fosse stata attuabile, sarebbe stata quella della effettiva restitutio in integrum degli appezzamenti di terreno illecitamen-te sottratti.
L’obbligazione di risarcire il danno integrale subito dai pro-prietari deve perciò intendersi come sostitutiva rispetto a quella di re-stituzione delle aree e non può che essere commisurata al loro effetti-vo valore di mercato, al momento della decisione.
La loro valutazione, quindi, prescinde del tutto dalle spese che il Comune di Campi Bisenzio ha effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, tuttalpiù, come mero indice di riferimento dei costi di costruzione, è possibile fare riferimento agli astratti indici di urbanizzazione cosiddetti «normativi».
Ne consegue che può essere confermata la valutazione di mercato degli appezzamenti di terreno in complessivi €uro 943.952,59, con riferimento al periodo indicato dal consulente tecnico d'ufficio, cioè al mese di agosto 1996, con rigetto dell’appello proposto dal Comune di Campi Bisenzio.
In difetto di più concreti elementi di valutazione, questa stima può essere aggiornata al momento attuale prendendo come rife-rimento gli indici di rivalutazione monetaria forniti dall’I.S.T.A.T., che portano a determinare il valore odierno delle superfici ablate in com-plessivi €uro 1.125.380,28 (€uro 943.952,59 x 1,1922).
Su questa somma — che potrebbe essere tacitata mediante la restituzione in natura — non sono maturati interessi (ovviamente, spetteranno per legge quelli che matureranno nel futuro, a partire dalla sentenza che determina l’importo del debito per capitale).
Ebbene, la somma astrattamente dovuta è certamente su-periore rispetto a quella pretesa dai Malevolti con il loro appello inci-dentale, a seguito del quale hanno chiesto alla Corte di condannare il Comune di Campi Bisenzio al pagamento della somma complessiva di lire 1.137.097.577 (invece di lire 1.018.751.327), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Infatti la somma di lire 1.137.097.577 è equivalente a quella di €uro 587.261,89 e, pur maggiorata dalla rivalutazione mone-taria e dagli interessi legali, è comunque largamente inferiore a quella effettivamente dovuta sulla base delle superiori argomentazioni.
Applicando gli indici forniti dall’I.S.T.A.T., la somma di lire 1.137.097.577 va infatti rivalutata in lire 1.382.142.105 (lire 1.137.097.577 x 1,2155), pari a €uro 713.816,83 e gli interessi, nella misura legale, che hanno natura compensativa e decorrono dalla sca-denza del periodo di indennità di occupazione legittima, quale momen-to di maturazione del relativo diritto (Cass., 11 novembre 2003, n. 16908), vanno calcolati dal 13 febbraio 1995 sulla somma inizialmente dovuta di €uro 433.947,44 (così corretto il calcolo del primo giudice sulla base delle richieste dell’appellante, per l’occupazione dei primi lotti) e dal 28 agosto 1996 sulla somma di 278.487,15 (così corretto il calcolo, per l’occupazione degli altri lotti) sulle somme rivalutate anno per anno, come più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass., 3 a-gosto 2004, n. 17363; Cass., 3 dicembre 2002, n. 17157, in Arch. civ. 2003, I, 1181; Cass., 15 ottobre 2002, n. 14651; Cass., 3 gennaio 2002, n. 24, in Giur. it. 2002, 1361; Cass., 27 luglio 2001, n. 10291; Cass., 7 giugno 2001, n. 7692; Cass., 15 gennaio 2001, n. 492; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1814; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1633).
Pertanto, in accoglimento dell’appello incidentale, il Comu-ne di Campi Bisenzio va condannato a pagare ai Malevolti la comples-siva somma di €uro 713.816,83, oltre agli interessi legali sulla somma di €uro 433.947,44, rivalutata anno per anno, a partire dal 13 febbraio 1995 e agli interessi legali sulla somma di €uro 278.487,15, rivalutata anno per anno, a partire dal 28 agosto 1996.
In applicazione del principio stabilito dall'articolo 91 del co-dice di procedura civile, cui non vi è ragione di derogare, il Comune di Campi Bisenzio va condannato al rimborso delle spese processuali di questo grado di giudizio che, tenuto conto del valore della causa e del-l'attività svolta, si liquidano in complessivi €uro 14.347,76, di cui €uro 20,00 per spese effettivamente sostenute, €uro 2.327,76 per diritti e €uro 12.000,00 per onorari, oltre spese generali, C.A.P. e I.V.A. come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo, rigetta l’appello proposto dal Comune di Campi Bisenzio avverso la sentenza n. 2489 del 21 luglio 2001 del Tribunale di Firenze e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da Bruno Malevolti, Bruna Malevolti, Carlo Malevolti, Carla Malevolti, Sergio Malevolti, condanna il Comune di Campi Bisenzio a pagare loro la complessiva somma di €uro 713.816,83, oltre agli interessi legali sulla somma di €uro 433.947,44, rivalutata anno per anno, a partire dal 13 febbraio 1995 e agli interessi legali sulla somma di €uro 278.487,15, rivalutata anno per anno, a partire dal 28 agosto 1996. Condanna inoltre il Comune di Campi Bi-senzio al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi €uro 14.347,76, oltre spese generali, C.A.P. e I.V.A. come per legge.
Così deciso il 14 marzo 2005 a Firenze, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Firenze, su relazione del Consigliere dott. Valentino Pezzuti.


