La localizzazione degli esercizi farmaceutici nelle diverse zone del territorio comunale è espressione dell'esercizio di un potere altamente discrezionale.
Altre questioni
- L'unico limite legale posto a tutela del farmacista è rappresentato dalla distanza di 200 metri di cui all'art. 1, comma 6, della L. n. 475/1968
T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sezione I, 2 agosto 2013