Sull'art. 40, co. 7, della L.R.
Premassima
a) Sull'art. 40, co. 7, della L.R.
b) Toscana n. 28/2005 a tenore del quale “per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere” e sul provvedimento con il quale il Comune di Firenze ha previsto lo spostamento dei banchi dal mercato di San Lorenzo
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