L'incremento volumetrico – limite massimo dell'ampliamento sanabile – non deve superare il 20% (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, L.R.
Premassima
a) L'incremento volumetrico – limite massimo dell'ampliamento sanabile – non deve superare il 20% (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, L.R.
b) Lombardia n. 31/2004; il 30%, ai sensi dell'articolo 32, comma 25, D.L. 269/2003) delle dimensioni del fabbricato condominiale originario o dell'appartamento che è stato ampliato?
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