Sull'eccezione alla regola secondo la quale è l'ultimazione dei lavori a costituire il discrimine temporale dal quale far decorrere il termine per impugnare il titolo edilizio da parte di terzi.
Premassima
a) Sull'eccezione alla regola secondo la quale è l'ultimazione dei lavori a costituire il discrimine temporale dal quale far decorrere il termine per impugnare il titolo edilizio da parte di terzi.
b) Sulla nozione di costruzione che rileva ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c.
c) Sulla possibilità o meno di realizzare un garage totalmente interrato senza rispettare la distanza di tre metri stabilita dall'art. 873 del codice civile.
d) La “concessione edilizia” è priva dei caratteri tipici del provvedimento di concessione amministrativa e consistenti nella discrezionalità, revocabilità, incommerciabilità, nell'intuitus personae.
e) Sulla natura di atto dovuto o meno della voltura del titolo edilizio. [F] Sull'ordinanza di sospensione della validità di un permesso di costruire, finalizzata alla verifica circa l'effettiva e legittima destinazione urbanistica dell'area interessata dall'intervento. [G] Sulla rilevanza o meno del “factum principis” o della causa di forza maggiore in materia di esecuzione di lavori edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico una volta decorso del termine quinquennale previsto ex art. 16 r. d. 3 giugno 1940 n. 1357
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