T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 24 febbraio 2011
Autore: francesco - Pubblicato il 28 febbraio 2011
[A] Le domande di condono non necessitano di comunicazione di avvio del procedimento. La doglianza in ogni caso, in base al principio di cui all’art. 21-octies della L. 241/1990, assume rilievo solo formale e non esplica effetti vizianti del provvedimento che possano determinare il suo annullamento. [B] Il parcheggio di cui all’art. 338, comma 5 del T.U.L.S., come modificato dall’art. 28 L. n. 166/2002, se non ricompreso tra le opere pubbliche, o non rientrante tra gli interventi urbanistici di P.R.G., è da intendersi quale parcheggio a raso, privo di rilevanza urbanistica. [C] Il vincolo a zona di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338 del T.U.L.S. comporta l’inedificabilità assoluta dell’area, indipendentemente dal tipo di fabbricato, anche non finalizzato all’abitazione ovvero di carattere pertinenziale, tale da prevalere anche su eventuali disposizioni contrarie del P.R.G.. [D] Un box auto, poiché dotato di propria autonomia funzionale e di autonomo valore di mercato, non può essere considerato pertinenza
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