In merito al rapporto tra la previsione di cui all'art. 2 bis, comma 1 ter del D.p.r. 380/2001 ed art. 26 del D.p.r. 495/1992 con riferiemento ad un intervento di demoricostruzione da eseguirsi in fascia di rispetto "anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime".
QUESITO: La questione concerne un immobile collocato fuori dal centro abitato su fascia di rispetto stradale. Devo realizzare un intervento di ampliamento che verrebbe attuato in posizione arretrata rispetto a quello esistente. E' ammissibile?
[A] Se, ai sensi del Codice della Strada, l'ente proprietario e/o il concessionario possa adottare un ordine di sospensione dei lavori per interventi di nuova costruzione su fascia di rispetto autostradale. [B] Sulla possibiltà di ricondurre l'esercizio di tale potere in fascia di rispetto all'autotutela esecutiva ex art. 823 c.c.
Le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, devono essere rispettate anche in caso di realizzazione di un impianto di telefonia mobile?
Nel caso di lavori su un immobile esistente compreso nella fascia di rispetto autostradale è dirimente la qualificazione dell’intervento che si intende effettuare secondo la disciplina dettata dal DPR 380/2001?
Sulla legittimità di intervento di ampliamento in fascia di rispetto stradale ma non fronteggiante la strada e sulla portata del vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art. 28 del D.p.r. 495/1992.