Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,  e  Dott.ssa Ilaria Mannelli
Piano territoriale di coordinamento
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione I, 23 agosto 2022
L’approvazione di un nuovo strumento pianificatorio, che ha introdotto con riferimento ad una determinata area una disciplina nei contenuti sostanzialmente riproduttiva della precedente, determina comunque l’improcedibilità del ricorso impugnatorio avverso il precedente strumento?
T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 9 settembre 2021
[A] Se il termine per l’approvazione del P.G.T. stabilito dall’articolo 13, comma 7, della L.R. Lombardia 12/2005 abbia carattere ordinatorio o perentorio. [B] Se la classificazione di un’area come destinata ad uso agricolo debba rispondere necessariamente alla esigenza di promuovere l’insediamento di specifiche attività agricole.
Consiglio di Stato, Sezione IV, 8 gennaio 2013
[A] Sull’atto da assumere per la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione e sulla possibilità per il Sindaco di prescindere dalla deliberazione di Giunta. [B] Sull’equipollenza dell’istanza di prelievo e della richiesta di fissazione di udienza ai fini dell’interruzione della perenzione quinquennale. [C] Sul “Programma del paesaggio” previsto dal P.T.C. della Provincia di Firenze. [D] Ai sensi della L.R. Toscana deve essere disattesa la tesi secondo la quale una volta classificata un’area tra le “invarianti strutturali”, ne deve comunque essere esclusa l’edificazione o la trasformazione
T.A.R. Marche, Sezione I, 28 settembre 2012
[A] Sull'art. 12 della L.R. n. 34 del 1992 riguardo ai piani territoriali di coordinamento (PTC). [B] Sul ruolo del piano territoriale di coordinamento nella Regione Marche
Consiglio di Stato, Sezione IV, 27 ottobre 2011
Sul D.P.R. n. 447 del 20/10/1998 riguardo alla gestione dei procedimenti di pianificazione urbanistica del territorio comunale per gli insediamenti produttivi e sui rapporti con i piani territoriali sovraordinati
T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sezione I, 28 giugno 2011
Il piano territoriale provinciale è strumento programmatorio di carattere intermedio, onde non si può prescindere dalle norme di dettaglio adottate in sede locale per ricavare le regole da applicare al caso concreto
T.A.R. Lombardia Milano, Sezione IV, 13 dicembre 2010
Il piano territoriale di coordinamento provinciale ha natura di atto di coordinamento e di indirizzo tipico della programmazione intermedia e non è sovraordinato al Piano Regolatore Comunale
T.A.R. Marche, Sezione I, 16 luglio 2010
Nella Regione Marche, il piano territoriale di coordinamento costituisce strumento sovraordinato che assume il ruolo di essenziale punto di riferimento per la valutazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali
T.A.R. Lombardia Brescia, Sezione I, 14 dicembre 2009
Il legislatore regionale, con la L.R. Lombardia 11.3.2005 n. 12- recante il titolo “legge per il governo del territorio”, ha completamente rinnovato l’architettura del sistema normativo regionale in materia, attribuendo alla Provincia un ruolo del tutto diverso rispetto alla disciplina precedente
T.A.R. Lombardia Milano, Sezione II, 9 settembre 2009
Sui rapporti tra il piano territoriale di coordinamento e gli strumenti urbanistici comunali
T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sezione I, 24 luglio 2008
Secondo il legislatore regionale dell’Emilia Romagna la tutela dei valori paesaggistico-ambientali si esplica anche attraverso la pianificazione urbanistica e questa risponde meglio alla sua funzione se frutto di scelte che muovano da indirizzi e valutazioni globali di livello sovracomunale
Provincia di Firenze: Atti del Convegno sul ruolo della Provincia
Paolo Urbani. Il ruolo della provincia nella recente legislazione statale e nella nuova legge urbanistica toscana n. 1/2005
T.A.R. Toscana, Sezione I, 6 ottobre 2004, n. 4196 (Di Nunzio)
[A] Ai sensi della L.R. Toscana 5/95, tutti i livelli di piano devono individuare "invarianti strutturali" del territorio da sottoporre a tutela. [B] La Provincia di Firenze ha attuato tale tutela definendo, nel Piano Territoriale di Coordinamento vigente, delle "aree fragili", nelle quali è possibile intervenire con interventi edilizi solo previa predisposizione da parte della Provincia di un "Programma di Paesaggio"