Sulla fedele riedificazione del precedente manufatto per sagoma, superficie e volume, ai fini della qualificazione di un intervento edilizio come ristrutturazione edilizia “leggera”.
Se, in tema di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, la possibilità di ricostruire un edificio collassato sia subordinata alla prova che la muratura esistente costituisse parte residua di un vecchio edificio ad uso abitativo.
Sulla nozione di “preesistente consistenza” ai fini degli gli interventi di ripristino di edifici di cui all’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001, con particolare riferimento a immobili che erano stati edificati prima del 1967.
Sui caratteri distintivi tra ristrutturazione “ordinaria” o leggera ex art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, e “ristrutturazione pesante”, contemplata all’art. 10, comma 1, lett. c) del medesimo corpus normativo.
[A] Il ripristino di un manufatto costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, ovvero un immobile in cui sia presente solo parte della muratura predetta, e sia privo di copertura e di strutture orizzontali, può rientrare tra gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001? [B] La ricostruzione di un rudere può rientrare nell’ambito della categoria del “restauro e risanamento conservativo”?
Se, ai fini di un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, il giudizio di compatibilità paesaggistica reso in sede di approvazione di un piano restringa i margini di ulteriore valutazione che è consentito svolgere all’Amministrazione con riguardo ai singoli interventi rientranti nel piano stesso.
Per il principio di successione degli atti normativi nel tempo, l’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001, laddove prevede ora l’eccezione per gli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, è applicabile solo ai procedimenti conclusi successivamente all’entrata in vigore della Legge 27 aprile 2022, n. 34?
Sulla corretta interpretazione della nozione di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001, per gli immobili crollati e demoliti e sul superamento dell’indirizzo giurisprudenziale tradizionale.
In caso di demolizione e ricostruzione di un precedente edificio, in cui siano distinguibili le parti eccedenti rispetto a quelle originarie, solo le prime sono soggette alla disciplina delle distanze legali?
Affinché un intervento di ricostruzione di edifici crollati o diruti possa rientrare nella categoria della ristrutturazione edilizia, è necessaria, per gli immobili vincolati, la conservazione della medesima sagoma, prospetti, volume, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente?
La ricostruzione di un rudere può essere riconducibile nell’alveo della ristrutturazione edilizia laddove il manufatto sia costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, oppure sia presente solo parte della predetta muratura e sia privo di copertura e di strutture orizzontali?
Se in conseguenza delle modifiche apportate all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, il divieto di apportare, con interventi di demolizione e ricostruzione, alterazioni alla sagoma, ai prospetti e alle caratteristiche dell’edificio preesistente sia adesso generalizzato a tutti gli immobili variamente soggetti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali (e non solo agli immobili soggetti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004).
Sulla posizione della giurisprudenza in merito alla qualificazione di un intervento in termini di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento alla dimostrazione della preesistenza del fabbricato.
Se con riguardo alla disciplina normativa vigente fino al 2013, la ristrutturazione edilizia doveva conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio doveva riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi.
Se un intervento di sostituzione edilizia di cui all’art. 134, comma 1, lett. l), della L.R. 65/2014, sia assoggettabile al pagamento degli oneri di urbanizzazione quando non determini un incremento dei carichi urbanistici ex art. 184 della L.R. 65/2014.
[A] Se un intervento di demolizione e ricostruzione della copertura di un fabbricato per efficientamento energetico debba essere configurato come ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001) o come manutenzione ordinaria. Quale è inoltre il tratto differenziale dell’intervento di ristrutturazione edilizia, rispetto alla semplice manutenzione ordinaria?
[B] L’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001, laddove ha inserito nel concetto di ristrutturazione edilizia anche gli “interventi di demolizione e ricostruzione” assistiti da “innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica… e per l’efficientamento energetico”, lo ha fatto con riferimento alla demolizione di interi edifici esistenti?
Quale è l’elemento sostanziale che differenzia la ristrutturazione edilizia ricostruttiva (art. 134, comma 1, lett. h, L.R. 65/2014) dalla ristrutturazione edilizia conservativa (art. 135, comma 2, lett. d, L.R. 65/2014)?
[A] Sulla differenza tra gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, consistenti nel “ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione”, di cui all’art. 134, comma 1, lett. h, n. 4, della L.R. 65/2014 e gli interventi di ripristino di cui all’art. 134, comma 1, lett. i, della L.R. 65/2014.
[B] Sul superamento del precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui per aversi ristrutturazione edilizia ricostruttiva fosse necessaria la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un fabbricato dotato di quelle componenti essenziali idonee come tali ad assicurargli un minimo di consistenza, e sulla conseguente estensione della ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’art. 134, comma 1, lett. h, n. 4, della L.R. 65/2014 all’ipotesi della ricostruzione di edifici, anche ridotti a rudere, dei quali sia possibile risalire alla consistenza iniziale.
[A] Sulle condizioni e i presupposti affinché si possa perfezionare il silenzio-assenso dell’Amministrazione sulla domanda di permesso di costruire.
[B] Se il termine finale per la presentazione di una SCIA in variante possa essere rappresentato dalla data di deposito della dichiarazione di fine lavori.
[A] Qual'è lo standard massimo di edificabilità in sede di ricostruzione? [B] In sede di ricostruzione è possibile utilizzare la preesistente volumetria soltanto in parte?
Nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione, l'intervento può essere ascritto alla categoria della ristrutturazione edilizia qualora l'opera difetti del requisito della contestualità tra demolizione e successiva ricostruzione?
Qualora il titolo ad aedificandum non venga eseguito a causa del crollo dell’edificio, lo stesso può essere invocato per legittimare un successivo intervento di integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio medesimo?
[A] Sulla realizzazione di un edificio traslato, in maniera rilevante, rispetto all'area di sedime prevista dal progetto approvato. [B] Sull'esistenza di due distinte tipologie di "ristrutturazione edilizia", l'una "con demolizione e ricostruzione" e l'altra "con ampliamento". [C] Il crollo del manufatto e la sua ricostruzione con caratteristiche volumetriche, di ingombro e ubicazionali corrispondenti a quelle sussistenti in precedenza, non impediscono di ritenere che ci si trovi dinanzi ad una ristrutturazione edilizia
[A] La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la L.R. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 nella parte in cui esclude l'applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione. [B] Sulla classificazione di un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione con recupero del sottotetto che altera i volumi e la sagoma dell’edificio preesistente. [C] Sulla realizzazione di nuovi edifici in zona omogenea A e sull’applicabilità o meno della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate di cui all’art. 9 comma 1 n. 2 D.M. 2.4.1968
[A] Sui casi i cui è ammissibile l’autorizzazione paesaggistica ex post in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione. [B] Sul soggetto competente, tra Comune e Soprintendenza, a valutare l’ammissibilità del nulla osta paesaggistico postumo, ovvero sull’annoverabilità dell’intervento fra quelli di cui all’art. 167 comma 4, del D.lgs 42 del 2004. [C] Sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 167, comma 4, del D.lgs 42 del 2004. [D] Sull’ammissibilità o meno della sanatoria postuma in relazione ad opere comportanti aumenti minimali di superficie, da non essere percepibili all’esterno
[A] Nella ristrutturazione con ricostruzione l'avvenuta demolizione del fabbricato comporta l'inaccoglibilità della domanda. [B] Sullle NTA dello strumento urbanistico che consentano la ristrutturazione con ricostruzioni di ruderi privi di muri perimetrali e copertura
La necessità di previo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica risulta affermata dalla giurisprudenza anche con riferimento alle (sole) attività di demolizione e ricostruzione
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo della lettera d) del co.1 dell’art. 27 della legge regionale 12 del 2005, modificata dalla legge 7 del 2010, nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie realizzate mediante demolizione e ricostruzione
[A] Sulla L.R. Lombardia che definire come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma. [B] Sulla L.R. Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui, qualificando come «disciplina di dettaglio» numerose disposizioni legislative statali, prevede la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del territorio dettata dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle categorie di interventi edilizi”
[A] La demolizione e ricostruzione di un rudere rientra nella nozione di nuova costruzione. [B] Sulla finalità del restauro e del risanamento conservativo. [C] Sulla norma dello strumento urbanistico che consente la ricostruzione di edifici diruti
Il progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’edificio preesistente è inquadrabile tra gli “interventi di ristrutturazione edilizia”, laddove ricorra l’applicazione della disciplina derogatoria (sotto il profilo dell’incremento della SUC nel limite massimo del 25 % di quella esistente) contenuta nel “piano casa”
Sulla necessità o meno di corrispondere all’amministrazione gli oneri di urbanizzazione nel caso di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione
[A] Sui limiti della ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione. [B] Sulla giurisprudenza della Cassazione Penale in ordine alla demolizione e ricostruzione
Sugli effetti della normativa introdotta dall'art. 1 D.lgs 301 del 27 dicembre 2002 che ha fatto venire meno il vincolo della fedele ricostruzione per gli interventi di demoricostruzione
Sulla ricostruzione a seguito del crollo di un edificio preesistente che fronteggi un edificio con pareti finestrate e sull’applicabilità o meno delle regole sulle distanze previste per le nuove costruzioni
La ricostruzione a seguito di crollo non pare concettualmente sovrapponibile alla demolizione e ricostruzione ammesse nell’ambito della ristrutturazione edilizia
[A] La demolizione con successiva ricostruzione è incompatibile con le tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente inferiori alla ristrutturazione. [B] Sulla disciplina delle pertinenze ai sensi della L.R. Toscana n. 1 del 2005
[A] Sul verbale della polizia municipale con il quale si accerta l’abuso. [B] Sulla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione in seguito all’abrogazione della locuzione "fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche di materiali a quello preesistente"
[A] Sui casi in cui la ricostruzione di edifici in rovina può essere ricompresa tra gli interventi di ristrutturazione. [B] L’amministrazione può imporre la parziale rilocalizzazione e una nuova disposizione del volume
[A] Sulla ristrutturazione degli edifici mediante demolizione e successiva ricostruzione e sulla possibilità o meno di recuperare parti strutturali che, originariamente esistenti, sono venute meno per qualsiasi evenienza. [B] Sulla manutenzione straordinaria dell’opera abusiva in pendenza della definizione del procedimento di condono
Il diritto di ricostruzione di un edificio, anche se risulta demolito all’atto del rilascio della concessione edilizia, permane fin quando un procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia non è concluso ed ha avuto completa esecuzione
Sulla ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione che senza essere “fedele” comporta una modifica del tetto da “doppia falda inclinata” a “piana” con conseguente riduzione di volumetria e altezza
Sulla "ratio" della ragionevole prossimità del tempo della ricostruzione a quello della demolizione, per gli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demo-ricostruzione
La nozione di ristrutturazione con ricostruzione si riferisce solo la demolizione e riedificazione dell’intero edificio e non ad una piccola parte di essa
Sulla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione nella quale vi sia stato l’inserimento di nuovi volumi e le modifiche della sagoma sia dipese dalle necessità connesse all’ingente consistenza degli interventi di recupero strutturale previsti nei progetti assentiti
Sull’art. 84 bis della L.P. Trento n. 1 del 2001 che consente la ricostruzione di manufatti esistenti in aree non specificatamente destinate all’edificazione che siano stati danneggiati o distrutti in seguito al verificarsi di un evento calamitoso o di un sinistro
Sulla legittimità o meno delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale che consentono un ampliamento di volumetria in sede di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
Sui limiti della ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione anche in seguito al superamento del criterio della “fedele ricostruzione”
[A] Sulla natura giuridica della D.I.A. e sui due diversi rapporti intercorrenti tra denunciante ed Amministrazione, da una parte, e tra denunciante, Amministrazione e terzi dall'altra. [B] Sulla possibilità o meno di configurare come risanamento conservativo un intervento consistente nella demolizione e ricostruzione del tetto e di ampi tratti di muro perimetrale. [C] Sulla possibilità o meno di configurare come risanamento conservativo un intervento consistente nell’inserimento dei timpani nella copertura dell’edificio
[A] La nozione di ristrutturazione, sebbene soggetta ad interpretazioni variamente estensive da parte della legislazione regionale e della normativa regolamentare, resta tuttavia sostanzialmente ancorata al concetto di intervento non innovativo. [B] Sull’ammissibilità o meno di una traslazione dell’edificio nell’intervento ristrutturazione mediante ricostruzione
[A] Sulla L.R. Campania 28 novembre 2001, n. 19, che all'articolo 2, nel prevedere che le ristrutturazioni possono essere realizzate in base a semplice denuncia di inizio di attività (D.I.A.), faceva rientrare nella fattispecie “le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico” e sulla sua riformulazione da parte dell'art. 49, comma 5, della L.R. 22 dicembre 2004 n. 16. [B] Sull c.d. intervento di “sostituzione edilizia” previsto dalle norme locali e sul suo inquadramento alla luce del D.P.R. 380 del 2001 che non lo prevede. [C] Sulla natura degli interventi che portano a qualificare una semplice ristrutturazione come ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione
Sulla corretta interpretazione dell’art. 27 c. 1 l. d) della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 che ricomprende tra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente
Sulla possibilità o meno di qualificare come norme di principio le disposizioni della legge statale in termini di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione
[A] I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla legge n. 457/78 sono strumenti di pianificazione urbanistica di carattere esecutivo vincolati al rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale. [B] Sulla necessità o meno di osservare le distanze dal confine qualora l’intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione abbia comportato un lieve rialzamento dell’edificio. [C] Sulla necessità o meno di osservare le distanze dai confini riguardo ai locali interrati
[A] L’intervento finalizzato alla ristrutturazione generale e globale dell’edificio con incremento delle unità abitative rispetto a quelle esistenti è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione. [B] Sulla possibilità o meno che un intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione possa comportare aggravi di carico urbanistico identici a quelli derivanti da nuove costruzioni
Sulla possibilità di configurare o meno la ricostruzione di ruderi come ristrutturazione edilizia laddove sia effettivamente possibile individuare le loro originarie caratteristiche planivolumetriche
[A] Sulla ristrutturazione mediante demolizione e sul mantenimento delle condizioni di distanze e distacchi esistenti al momento della costruzione del palazzo originario. [B] Sul crollo dell’edificio avvenuto durante la ristrutturazione e sulla sua totale ricostruzione
Sull’ammissibilità o meno di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con un “trascurabile aumento di volumetria”
[A] Sull’art. 3 del D.P.R. 380 del 2001, comma 1, lett. d), recante la definizione di “ristrutturazione edilizia”, quale norma di principio inderogabile, oppure quale norma derogabile dalla legislazione regionale. [B] Sulla corretta interpretazione dell’art. 27 della L.R. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 riguardo al rispetto della sagoma preesistente negli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione
Sui caratteri che deve possedere un edificio esistente per essere sottoposto a ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione e sui ruderi che sarebbero insuscettibili di recupero
Sulla ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione e sulla rilevanza o meno dei volumi interrrati ai fini del rispetto del volume preesistente
Sugli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, sulla conservazione dello stesso ingombro volumetrico e sull’inapplicabilità dei limiti di distanza dalle pareti finestrate e dai confini
[A] Sui limiti degli inteventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. [B] Sui limiti degli inteventi di adeguamento statico delle strutture esistenti anche alla luce della circolare n. 2241/U.L. del 17 giugno 1995 del Ministero dei Lavori Pubblici
Sull’ammissibilità o meno di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un rudere qualora tale possibilità sia prevista dallo strumento urbanistico
Sul concetto di ristrutturazione edilizia con demolizione seguita dalla ricostruzione e sulla necessità che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto
Sull’impossibilità di qualificare come ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione un intervento che consiste nella modifica della conformazione esteriore, dell’altezza e della sagoma dell’edificio
Sulla diversa rilevanza che assume la modifica della sagoma dell’edificio negli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione rispetto all’ipotesi di mera ristrutturazione edilizia
Sulla possibilità o meno di invocare l’istituto della ristrutturazione mediante demolizione e successiva ricostruzione per interventi da eseguire su dei ruderi
Volumetria e sagoma debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione
Sulla ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, sugli ampliamenti volumetrici e sulla modifica dell’area di sedime, comunque ricompresi nella nozione di “ristrutturazione edilizia”, e sugli obblighi di osservare o meno le distanze
[A] Sulla nozione di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. [B] Sull’innalzamento della quota di colmo della copertura e sulla diminuita inclinazione delle falde del tetto. [C] Sulla possibilità o meno di qualificare come “volumi tecnici” le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli “di sgombero”, nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto
[A] Sugli elementi da prendere in considerazione al fine di distinguere una variante impropria o essenziale equivalente a nuova concessione da quella in senso proprio o confermativa di altra preesistente. [B] Sull’obbligo di rispettare le distanze preesistenti in caso di ricostruzione di un edificio posto ad una distanza inferiore a quella legale rispetto ad una antistante costruzione
Sulla ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio e sulla sussistenza o meno dell’obbligo di osservare il rispetto delle distanze dai confini e dalle costruzioni
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301. Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia. - G.U. 25 novembre 2003 n. 274
Sulla necessità o meno del titolo concessorio per la ricostruzione di ruderi la cui demolizione sia avvenuta per rovina o per decisione del proprietario
Sulla ristrutturazione edilizia mediante demolizione con ricostruzione e sulla necessità che il fabbricato nuovo, pur potendo costituire un organismo edilizio anche in tutto diverso, sia comunque materialmente riferibile a quello preesistente
Sulla diversa rilevanza degli ampliamenti volumetrici e delle modifiche della sagoma dell’edificio nella “ristrutturazione ordinaria” rispetto alla “ristrutturazione con ricostruzione”
[A] Sulla discrasia tra il concetto normativo di ristrutturazione edilizia e quello di adeguamento sismico. [B] Il totale abbattimento dell’edificio cui segua la ricostruzione attraverso un intervento di ristrutturazione edilizia non configura un intervento di “adeguamento sismico” ai sensi del Punto C.9.1.1. del decreto ministeriale 16.1.1996. [C] Ove volesse ricomprendersi tra i casi di “adeguamento sismico” anche quello della ristrutturazione mediante ricostruzione, gli ambiti definitori tracciati al dal D.M. 16.01.1996 andrebbero espressamente riformulati
Sull'abrogazione del limite della “fedele ricostruzione” negli interventi di ristrutturazione edilizia, in seguito alla modifica del D.P.R. n. 380 del 2001
Sulla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, sugli obblighi di documentazione che gravano sul professionista e sull’onere di accertamento cui è tenuta l’Amministrazione
Sull’ammissibilità di un intervento di ristrutturazione tramite fedele ricostruzione su dei ruderi privi dei connotati essenziali del manufatto originario
Sugli interventi di “ristrutturazione edilizia”, sulla “ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione” e sulla nuova nozione di “ristrutturazione con demolizione e ricostruzione” a seguito della modifiche apportate al T.U. dell’Edilizia dal D.lgs. 301 del 2002
Sulla sorte di un’istanza di concessione in sanatoria per un intervento di "ristrutturazione con demolizione e ricostruzione" per il quale non sia possibile documentare lo stato preesistente
Sulla recente evoluzione legislativa in materia di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, sul necessario rispetto della sagoma e sulla distinzione tra sagoma e prospetti
[A] Sulla necessità che la ricostruzione – nella ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione - sia identica, per sagoma, volumetria e superficie, al fabbricato demolito. [B] Sull’illegittimità di un regolamento edilizio che ritiene sufficiente il solo rispetto della sagoma fondamentale
Sono dovuti gli oneri di urbanizzazione e la quota di contributo relativo al costo di costruzione nell’ipotesi di interventi di demolizione e fedele ricostruzione? Risposta a cura del Dott. Claudio Bargellini
La ricostruzione di un fabbricato distrutto da incendio, costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, pur non essendo assoggetta ad oneri di urbanizzazione
Nella ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione l’intervento deve essere stato originariamente previsto e la ricostruzione deve seguire a breve distanza di tempo
[A] Se è vero che la categoria tipologica della ristrutturazione edilizia comprende gli interventi di demolizione e successiva fedele ricostruzione, il concetto di “fedeltà” richiede una precisazione. [B] La fedeltà della ricostruzione va ricondotta al concetto di recupero, nel senso che il fabbricato nuovo può pur sempre costituire un organismo edilizio anche in tutto diverso da quello demolito, ma deve essere a quello comunque materialmente riferibile