I limiti della ristrutturazione edilizia ricostruttiva ai sensi della L.R. Toscana n. 65 del 2014, laddove in seguito alla demolizione l'edificio venga ricostruito con una diversa collocazione rispetto a quella preesistente e le criticità riguardo all'ammissibilità ai benefici fiscali del Superbonus 110%
[A] Sulla non condivisibile posizione della Corte di Cassazione Penale circa i limiti degli interventi con demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, let. d), del T.U. n. 380/2001, laddove anche laddove non siano assoggettati a vincolo storico artistico ma solo paesaggistico, consente di qualificarli come ristrutturazione "soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria". [B] Sulla modifica dell'area di sedime mediante un intervento di demolizione e ricostruzione riconducibile alla ristrutturazione edilizia
Se un intervento di sostituzione edilizia di cui all’art. 134, comma 1, lett. l), della L.R. 65/2014, sia assoggettabile al pagamento degli oneri di urbanizzazione quando non determini un incremento dei carichi urbanistici ex art. 184 della L.R. 65/2014.
Se il pagamento degli oneri di urbanizzazione sia correlato non soltanto al rilascio del permesso di costruire o allo svolgimento di un’attività edilizia, ma anche alla circostanza che l’intervento che si intende realizzare determini un aumento del carico urbanistico ex art. 184 della L.R. 65/2014.
Se il mutamento di destinazione d’uso di un immobile da industriale a residenziale avvenuto nella vigenza di uno strumento pianificatorio sia idoneo a determinare un ulteriore carico urbanistico.
[A] Sulle conseguenze e finalità del vincolo imposto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934.
[B] Quali possono essere gli interventi edilizi consentiti nell’ambito della fascia di rispetto di cui al vincolo imposto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934?
[C] Se siano ammessi gli interventi consistenti nella demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato nell’ambito del vincolo imposto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934.