[A] Sulla definizione di pianificazione perequativa generale e parziale. [B] In ordine alla disciplina della compensazione urbanistica di cui all'art. 27, comma 1 e 2 della legge provinciale di Trento n. 15/2015. [C] In merito alla ratio e quantificazione dei diritti edificatori di cui alla compensazione urbanistica. [D] Sulla natura derogabile dei modelli di compensazione e perequazione urbanistica elaborati dal legislatore regionale ad opera dei singoli enti comunali. [E] In merito alla natura non puntuale della motivazione richiesta in sede di adozione di uno strumento urbanistico. [F] Quando invece le scelte di pianificazione richiedono obblighi motivazionali più rigidi? [G] Quali gli obblighi motivazionali richiesti per le norme di piano che prevendono un meccanismo di compensazione urbanistica? [H] Sul divieto di integrazione postuma della motivazione in sede processuale con riferimento alla attività discrezionale. [I] Quali gli effetti dell’annullamento in sede giurisdizionale di una variante urbanistica?
Quali sono le condizioni affinché si possa procedere alla “cessione di cubatura”? È necessario che i terreni siano caratterizzati da omogeneità urbanistica?
Sullo jus aedificandi quale facoltà intrinseca al diritto dominicale sul suolo, con particolare riferimento al fenomeno di traslazione di potenzialità edificatorie tra fondi finitimi appartenenti agli stessi proprietari.
L'atto di asservimento con cui un fondo viene destinato a servire al computo dell'edificabilità di un'altra area implica un limite rispetto alle determinazioni del pianificatore generale, ai fini della disciplina dell'indice volumetrico relativo alla zona alla quale l'area si riferisce?
L'atto di asservimento costituito da un atto d’obbligo dal rilascio delle licenze edilizie può essere inteso quale vincolo automatico dell'area "asservita" in relazione alla volumetria dalla stessa espressa?
Può ritenersi ammissibile la vendita ad un terzo dell'area "asservita", cioè non edificata, ma inedificabile perché già utilizzata ai fini del computo della volumetria?
Sul titolo edilizio necessario per la realizzazione di una veranda: che rilevanza assume in merito il fatto che l’intervento abbia un impatto volumetrico di soli 3,57 mc?
Sul significato (ex lege) di perequazione urbanistica di cui all’art. 60 della L.R. Toscana n. 1 del 2005: lo strumento deve essere ritenuto come obbligatorio ovvero considerarsi rimesso alle scelte amministrative discrezionali?
Sulla legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha introdotto, prevedendo l’art. 3-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, un meccanismo riconducibile al sistema della cosiddetta “perequazione urbanistica”
Può la comunicazione del parere favorevole espresso dalla commissione edilizia comunale assumere il valore provvedimentale dell’atto di assenso del permesso di costruire?
Sull’attuale ruolo sociale dell’urbanistica: sviluppo complessivo ed armonico del territorio e meccanismi di redistribuzione della ricchezza generata dalle scelte operate attraverso gli strumenti della pianificazione. Sui noti sintagmi “urbanistica perequativa” e/o “compensativa”
[A] Quand’è che l’ampio potere discrezionale dell’Amministrazione in merito alla programmazione dell’assetto del territorio è soggetto ad obbligo di motivazione puntuale e specifico? Ipotesi applicative. [B] Può la zonizzazione del territorio essere ex se considerata di natura ablatoria? [C] Sulla nota problematica della mancanza sia di un’apposita legge statale sullo statuto della proprietà edilizia sia di un’organica disciplina generale sulla perequazione: i piani regolatori e le leggi regionali che introducono strumenti di perequazione urbanistica non previsti dalla legge urbanistica sono in contrasto con gli articoli 117 e 42 Cost.?
Sull’istituto della perequazione urbanistica: sulla legittimità, o meno, delle previsioni di piano comportanti una quota di edificabilità aggiuntiva rispetto al passato, in cambio di cessioni di aree da destinare ad attrezzature o finalità pubbliche extra-standards; in particolare sull’ipotesi in cui l’indice di edificabilità sia riferito all’intera area di proprietà degli interessati
Potestà pianificatoria e conformativa del territorio e ordinamento civile. In particolare sulla perequazione urbanistica: può la posizione giuridica soggettiva di “diritto edificatorio” essere oggetto di legislazione regionale?
[A] Sull’estensione dell’ambito applicativo dall'art. 9, legge 17.8.1942 n. 1150. [B] Sul dibattito dottrinario in materia di perequazione urbanistica: orientamento preferito della giurisprudenza
[A] Sulle facoltà discrezionali dell’amministrazione di modificare l’adottato atto di governo del territorio. [B] Sulla possibilità o meno che, nel corso del procedimento volto all'approvazione di un regolamento urbanistico, si verifichi l’insorgenza di legittimo affidamento in capo all'interessato. [C] Sulla perequazione così come delineata dall’art. 60 della L.R. toscana n. 1/2005
[A] Sulla utilizzabilità dello strumento consensualistico per il perseguimento di finalità perequative e redistributive. [B] Sulla configurabilità di una aspettativa derivante dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area
Sulla perequazione ristretta (altrimenti detta parziale o circoscritta o da piano attuativo o endoambito) e sulla perequazione allargata (anche definita perequazione generalizzata a priori o diffusa)
[A] La soluzione perequativa, che tende ad attenuare gli impatti discriminatori della pianificazione a zone, sia in funzione di un meno oneroso acquisto in favore della mano pubblica dei suoli da destinare a finalità collettive, sia per conseguire un’effettiva equità distributiva della rendita fondiaria, si fonda su una serie di strumenti operativi che, letti senza un congruo ancoraggio con le necessità concrete cui si riferiscono, favoriscono astrazioni concettuali pericolose. [B] L’utilizzo di formule retoricamente allettanti (aree di decollo, aree di atterraggio, pertinenze indirette, trasferimenti di diritti volumetrici et similia) non deve fare dimenticare che lo scopo della disciplina urbanistica non è la massimizzazione dell’aggressione del territorio. [C] La Sezione intende rimanere fedele al suo orientamento che vede lo standard urbanistico collocarsi spazialmente e funzionalmente in prossimità dell’area di intervento edilizio, al fine di legare strettamente e indissolubilmente commoda e incommoda della modificazione sul territorio
[A] Sulla violazione del principio che impone una congrua motivazione laddove si formulino previsioni di sovradimensionamento degli standards rispetto alla misura minima prescritta dalla legge. [B] Sull’illegittimità delle norme che subordinano l'attuazione di un comparto alla ristrutturazione e cessione di un edificio
[A] Sulla c.d. perequazione “di secondo grado”, ossia attuata non già mediante “decollo” e “atterraggio” di cubature edificabili da un suolo all’altro inter privatos, bensì a favore dell’Amministrazione in vista della realizzazione di interventi di interesse pubblico. [B] Sui commi 258 e 259 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, nr. 244 e sul recentissimo art. 14, comma 16, lettera f), del decreto legge 31 maggio 2010, nr. 78, apparentemente emanato al preciso scopo di legittimare ex post (se ve ne fosse bisogno) la previsione del contributo straordinario da parte del Comune di Roma. [B] La legittimità o meno dei provvedimenti amministrativi va valutata sulla base del loro contenuto, e non certo di condotte in ipotesi scorrette poste in essere dalla p.a. nella loro concreta applicazione. [C] La perequazione finanziaria costituisce il logico complemento della perequazione urbanistica
Sull’istituto perequativo della cessione di aree e sui due pilastri del nostro ordinamento sui quali si fonda, pur in assenza di una specifica previsione normativa
[A] Sui limiti alla motivazione che il Comune è tenuto a dare in sede di formazione degli strumenti di pianificazione generale in ordine alle ragioni del superamento degli standard di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444. [B] Sul rapporto tra perequazione e vincoli di in edificabilità. [C] Sulla "copertura" normativa alla previsione di strumenti consensuali per il perseguimento di finalità perequative. [D] Negli ultimi anni si registrano talune riflessioni pretorie sul tema della perequazione urbanistica, senz’altro rassicuranti in ordine alla conformità del metodo perequativo ai principi che informano l’ordinamento giuridico. [E] La perequazione non si pone in insanabile contrasto con il principio di zonizzazione del territorio
[A] L'attribuzione di una destinazione agricola ad un determinato terreno è volta non soltanto a garantire il suo effettivo utilizzo a scopi agricoli. [B] Sulle situazioni caratterizzate da un affidamento “qualificato” per le quali si rende necessaria la motivazione delle scelte urbanistiche di piano. [C] Sulla “cessione perequativa” ai sensi dell’art. 11 della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005
[A] Sulle destinazioni a parco urbano, a verde urbano, a verde pubblico, verde pubblico attrezzato, parco giochi, e simili. [B] Sulla giurisprudenza riguardo all’istituto della c.d. compensazione edilizia. [C] Il meccanismo di perequazione-compensazione riflette gli sviluppi della scienza urbanistica degli ultimi decenni e trova riscontro – sia pure in maniera differenziata – in diverse leggi regionali e in molteplici esperienze di pianificazione in Italia
L’art. 60 delle legge regionale Toscana n. 1 del 2005 prevede l’istituto della “perequazione urbanistica” ma non lo considera uno strumento obbligatorio, cioè di necessaria utilizzazione per tutte le aree di trasformazione
Sull’impiego della tecnica di pianificazione perequativa che consente di addivenire al conseguimento degli obbiettivi di pubblico interesse senza un’eccessiva penalizzazione degli interessi privati, coinvolgendo i proprietari dei terreni in precisi obiettivi di sviluppo, evitando il ricorso alla imposizione dei vincoli preordinati alla futura espropriazione, generatrice di contenziosi, senza implicare oneri per la finanza pubblica
[A] Sulla conferenza di servizi in materia di copianificazione ai sensi dell’art. 11 comma 9, ultimo alinea, della L.R. Puglia 20 del 2011. [B] Il dimensionamento di una città ed il suo sviluppo, non possono ritenersi a priori materia di interesse strettamente locale, sulla quale la Regione Puglia non possa più sollevare alcun rilievo. [C] Su quanto la L.R. Puglia n. 20/01 consente oggi di fare per attuare i principi della perequazione urbanistica. [D] Sulla possibilità che in sede di pianificazione generale possano essere individuati beni architettonici da assoggettare a tutela
[A] Sulla triplice funzione del piano attuativo. [B] Sulla possibilità che lo strumento urbanistico intermedio ispirato alla logica della equa ripartizione degli utili e degli oneri, cioè la lottizzazione convenzionata, non disponga in ordine alla soddisfazione degli standards all’interno della zona da lottizzare. [C] Uno strumento urbanistico generale che assicuri la dotazione degli standards per una determinata zona “C” all’esterno di tale zona e cioè all’interno delle zone “F” non affida allo strumento urbanistico intermedio il compito di assicurare la dotazione e l’ubicazione degli standards. [D] E’ possibile che in una zona in cui l’edificazione è subordinata allo strumento attuativo qualcuno abbia realizzato, prima della formazione di questo, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria?
[A] La destinazione urbanistica a “spazi di verde attrezzato” ed a “aree verdi di quartiere” configura un vincolo di carattere espropriativo. [B] Contrasta con i tanto invocati principi di perequazione urbanistica far gravare sui singoli proprietari delle aree vincolate a “verde pubblico” in sede di pianificazione il sacrificio connesso al reperimento degli spazi pubblici destinati a soddisfare le dotazioni di quartiere
[A] Sul principio di tipicità e nominatività degli strumenti urbanistici. [B] Sulla legittimità dei PRINT previsti dallo strumento urbanistico del Comune di Roma, dell’istituto della cessione al comune delle aree per edificazione con finalità sociale e del versamento di un contributo straordinario. [C] Con la “novella” del 2005 il legislatore ha optato per una piena e assoluta fungibilità dello strumento consensuale rispetto a quello autoritativo. [D] E’ opportuno che lo Stato intervenga a disciplinare in maniera chiara ed esaustiva la perequazione urbanistica
[A] Sul superamento del parametro urbanistico di riferimento stabilito dal DM 1444/1968. [B] Sulla previsione di un contributo urbanistico straordinario da parte del PRG, sulla sua natura fiscale oppure sulla sua qualificazione come strumento di “perequazione urbanistica”. [C] Sulle tecniche perequative e compensative e sui delicati problemi di conformità alla Costituzione ed al Trattato UE. [D] Sugli strumenti perequativi e compensativi adottati dal Comune di Roma che configurano una forma di espressa imposizione economico–patrimoniale. [E] Sulla previsione del contributo straordinario da parte dello strumento urbanistico generale in carenza della necessaria base legislativa. [F] Sull’art. 1, commi 258 e 259 della L. n. 244/2007 in materia di edilizia residenziale sociale
[A] I principi evincibili dall’art. 7 L. 1150/42 e dal D.M. 1444/68 impongono nella pianificazione territoriale di ripartire il territorio in zone territoriali omogenee dal punto di vista architettonico e funzionale. [B] Sulla compatibilità o meno della pianificazione perequativa con il c.d, zoning ai sensi dell’art. 7 della L. 1150/42. [C] Sui piani regolatori perequativi di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cesena, Torino, Padova, La Spezia, Vigevano. [D] La perequazione non pare potersi adottare se non laddove si debba dare corso ad una trasformazione urbana. [E] La zonizzazione continua ad essere uno dei principi cardine della pianificazione. [F] Alla legislazione nazionale la perequazione urbanistica é sconosciuta. [G] Il c.d. comparto edificatorio, così come disciplinato dal legislatore del 1942, non presuppone però, necessariamente, una perequazione interna. [H] Sui programmi pluriennali di attuazione. [I] L’istituto del Comparto viene confermato anche dal Testo Unico sulle Espropriazioni. [L] Sulla differenza tra il comparto edificatorio ed il comparto perequativo
[A] Sull’introduzione della concessione edilizia convenzionata e del contestuale obbligo di cedere una parte del terreno per la realizzazione di un più esteso parcheggio pubblico. [B] Sull’avallo costituzionale del cosiddetto “metodo perequativo”
[A] Sulla compatibilità o meno della perequazione urbanistica con la tecnica dello “zoning”. [B] La perequazione urbanistica fa sfumare la linea di cesura rigida tra aree edificabili ed aree vincolate. [C] Sulla possibilità o meno di introdurre la perequazione nella pianificazione comunale anche in assenza di specifiche previsioni nella legislazione nazionale e regionale. [D] Sul carattere perequativo del comparto urbanistico
[A] Sul corretto assolvimento dell’obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un’area in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi. [B] Sulla nozione di “perequazione urbanistica”. [C] Sulla sussistenza o meno di un diritto a rivendicare la perequazione urbanistica da parte dei proprietari di aree ricadenti in un comparto nel caso in cui siano decaduti i vincoli preordinati all’esproprio gravanti sulle stesse