Se la vendita di lotti agricoli frazionati di ridotte dimensioni costituisca un indizio che possa far presumere la volontà di procedere a lottizzazione abusiva.
Se la divisione ereditaria escluda la configurabilità della lottizzazione abusiva cartolare o della lottizzazione materiale, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 30, comma 10, del DPR 380/2001.
[A] Quando si configura la lottizzazione abusiva “mista”?
[B] Sulla necessaria valutazione, ai fini della lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del DPR 380/2001, del complesso delle attività materiali/negoziali in concreto poste in essere.
Quando si configura nel dettaglio una ipotesi di lottizzazione abusiva. Quali sono inoltre le differenze tra: 1) la lottizzazione c.d. “materiale”; 2) la lottizzazione c.d. “negoziale”, ovvero “cartolare” o “giuridica” o “formale” o “indiziaria”; 3) “lottizzazione abusiva mista”.
L'attività negoziale avente ad oggetto il frazionamento e il trasferimento di appezzamenti di terreno rileva quale indizio per contestare la lottizzazione abusiva?
Può costituire lottizzazione abusiva materiale il cambio di destinazione d’uso di un complesso immobiliare formato da singoli elementi legittimamente edificati?
L’attività edificatoria, pur formalmente autorizzata, che violi il vincolo cimiteriale di cui all’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 vale a configurare il reato di lottizzazione abusiva in capo al progettista ed al direttore lavori?
Può costituire lottizzazione abusiva materiale anche il cambio di destinazione d’uso di un complesso immobiliare formato da singoli elementi legittimamente edificati?
La lottizzazione abusiva può configurarsi nell’ipotesi in cui l’attività edificatoria sia posta in essere, oltre che in forza di un permesso di costruire, anche sulla base di un piano di lottizzazione approvato e di una convenzione di lottizzazione sottoscritta dall’Amministrazione comunale?
Sulla lottizzazione abusiva e la trasformazione urbanistica di aree con destinazione agricola: la posa di tubazioni idriche e di cavi per l’energia elettrica possono integrare condotte materiali di una trasformazione urbanistica del territorio?
Sulla «lottizzazione abusiva»: l’abusività di alcuni interventi edilizi e la non conformità agli strumenti urbanistici possono dirsi elementi non significativi?
L’abusività di alcuni interventi edilizi e la non conformità agli strumenti urbanistici possono assumere valenza dimostrativa e significativa della lottizzazione abusiva?
La disciplina sul condono edilizio può essere applicata alla lottizzazione abusiva? Possono essere sanate le singole costruzioni prive di titolo abilitativo realizzate nell’ambito di una lottizzazione abusiva?
Come deve essere inteso, ai fini dell'integrazione del reato di lottizzazione abusiva, il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia” dei terreni?
Sulla lottizzazione abusiva: è possibile affermare che integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, a determinare un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione?
Sulla declaratoria di decadenza del piano di lottizzazione per mancata esecuzione nel decennio decorrente dalla stipula della convenzione delle opere di urbanizzazione: il termine di durata del piano di lottizzazione può intendersi automaticamente sospeso al sopravvenire di un factum principis o di una causa di forza maggiore?
Quand'è che ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 può ritenersi integrata una lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio?
Sulla contravvenzione di lottizzazione abusiva: in presenza di titolo abilitativo illegittimo, è necessario che il giudice disapplichi tale atto perché sia configurabile il reato urbanistico? Possono ritenersi realizzate in "assenza" di permesso di costruire le opere eseguite sulla base di un provvedimento abilitativo meramente illegittimo? Quand’è che può considerarsi ammesso il sindacato sull'atto amministrativo da parte del giudice ordinario?
Quali interventi integrano gli estremi della lottizzazione abusiva? La verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione ovvero alla complessiva trasformazione edilizia realizzata?
In tema di lottizzazione abusiva, con quali modalità deve essere effettuata la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e della sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti? Deve prendersi in considerazione le singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, ovvero la complessiva trasformazione edilizia?
Sulla lottizzazione cartolare o formale: gli elementi che indicano la presenza di una lottizzazione cartolare devono essere presenti tutti in concorso fra di loro o è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi?
[A] Qual è il bene giuridico protetto dalla norma che incrimina la lottizzazione abusiva? [B] Sulla la distinzione fra mutamento di destinazione d’uso meramente edilizio (ascrivibile alla categoria della ristrutturazione) e mutamento di destinazione integrante lottizzazione abusiva
In tema di lottizzazione abusiva il giudice dell’esecuzione può accertare la sussistenza di profili di colpa a carico del terzo acquirente al fine di disporre nei suoi confronti la confisca del bene?
[A] L’eventuale autorizzazione a lottizzare, concessa "in sanatoria", estingue il reato di lottizzazione abusiva? In simili ipotesi può il giudice disporre la confisca? [B] La successiva approvazione di un piano di recupero urbanistico può configurare un'ipotesi di sanatoria della lottizzazione?
Sul reato di lottizzazione abusiva: la trasformazione di residence in abitazioni private può integrare, di per sé, la fattispecie di lottizzazione abusiva?
Sulla lottizzazione abusiva (sia materiale che negoziale) ed in particolare sul concetto di “opere che determinano trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni”
Sulla lottizzazione abusiva, con particolare attenzione al concetto di "opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia" dei terreni: la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, ovvero, rispetto alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto?
In presenza di riscontrati abusi edilizi sul territorio, l’intento lottizzatorio può essere legittimamente desunto da una pluralità di elementi indiziari? Ipotesi applicative
Sulla nozione di lottizzazione facoltativa e di lottizzazione obbligatoria: la dicotomia tra le stesse assume una rilevanza ai fini della pianificazione esecutiva?
[A] Sui presupposti per la configurabilità della fattispecie di lottizzazione abusiva: quand’è che l’intento lottizzatorio può ritenersi sussistente? [B] che rilievo assume l’omissione della notifica dell’ordinanza di demolizione al comproprietario ai fini della legittimità del provvedimento?
[A] Sulle diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio: lottizzazione materiale (o reale) e lottizzazione cd. formale: in tale contesto come deve essere interpretato il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia” dei terreni? [B] I frazionamenti di terreni agricoli integrano comunque una lottizzazione abusiva?
Sulla lottizzazione abusiva: reato di evento o reato di pericolo? La trasformazione di residence in abitazioni private integra, di per sé, la fattispecie lottizzatoria abusiva?
[A] Sulla lottizzazione negoziale, ed in particolare sulla lottizzazione mista. [B] Sui giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: la confisca urbanistica può essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva?
Sulle condizioni per la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva allorché sia realizzato tramite la installazione di edifici mobili: ipotesi in cui la Corte ha ritenuto possibile la commissione del reato di lottizzazione abusiva tramite la realizzazione di un campeggio
Sui presupposti necessari ai fini dell’accertamento di una lottizzazione abusiva, in particolare sull’intento di asservire all'edificazione un'area non urbanizzata
[A] Sulla nozione di lottizzazione. [B] Sulla configurazione del reato di lottizzazione abusiva in zone parzialmente urbanizzate. [C] Può la normativa urbanistica generale che prevede, per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona, l'esistenza di un piano attuativo, essere superata facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa? [D] Sui principi della disciplina del "lotto intercluso"
Sulla lottizzazione abusiva; con particolare attenzione alla revoca del provvedimento sanzionatorio adottato ai sensi del comma 7 dell’art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001
[A] Sulla lottizzazione abusiva per mancato rispetto del vincolo di destinazione dell’immobile a residenza turistico-alberghiera. [B] Sulla rilevanza che può assumere la buona fede del lottizzante nella fattispecie della lottizzazione abusiva (art. 30 del D.P.R. n. 380/2001)
[A] Sulla lottizzazione c.d. cartolare o negoziale: frazionamento di aree finalizzato alla formazione di piccoli appezzamenti per lo svolgimento di attività agricole di tipo amatoriale. [B] Sulla possibilità o meno che la realizzazione di manufatti in materiale ligneo destinati ad attrezzi di lavoro e ricovero di animali, di illuminazione elettrica, di un pozzo autorizzato per uso domestico, nonché di lavori di sbancamento volti a rendere fruibile il terreno, possa integrare un’ipotesi di lottizzazione abusiva materiale
La lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione, sia stata rilasciata una concessione edilizia
Sulla lottizzazione abusiva: elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi oggettivamente l'intento di asservire all'edificazione un'area non urbanizzata
In presenza di una lottizzazione abusiva non può mai aversi una sanatoria dei singoli edifici ex art. 13 della legge n. 47/1985 (oggi art. 36 DPR n. 380/2001)
La modifica di destinazione d'uso di un complesso alberghiero, realizzata attraverso la vendita di singole unità immobiliari, può configurare il reato di lottizzazione abusiva
[A] Si ha lottizzazione abusiva quando sono realizzate opere di intensificazione dell’edificato sul territorio al di fuori della pianificazione idonea a regolarne il carico urbanistico, in mancanza dell’autorizzazione specifica alla lottizzazione. [B] L’art. 30, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non può avere alcun effetto sanante per la costruzione degli edifici realizzati al di fuori di un piano di lottizzazione
La fattispecie normativa di cui all’art. 30 del DPR n. 380 del 2001 è tale da consentire, ove integrata, l’adozione di atti amministrativi volti a colpire e sanzionare sul piano amministrativo la lottizzazione abusiva di terreni, senza che esista una sorta di pregiudiziale penale
Il provvedimento che contesta una lottizzazione abusiva, fattispecie che comporta l'accertamento di una serie di elementi indiziari, va emanato all'esito di un procedimento partecipato a norma dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Ai fini della configurazione di una lottizzazione cd. negoziale non è sufficiente che il terreno sia frazionato e venduto o comunque attribuito ad una pluralità di soggetti
[A] La giurisprudenza penale ha individuato una terza ipotesi di lottizzazione c.d. “mista” che postula un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente. [B] Sul discrimine tra lottizzazione abusiva e singolo abuso edilizio
[A] Sulla confisca per lottizzazione abusiva riguardo agli acquirenti del bene. [B] Chi compera una cosa irregolare, assume anche il rischio che, oltre ai profili di irregolarità a lui noti (nel caso di specie, l’abuso edilizio), ne sussistano ulteriori (ossia la lottizzazione abusiva)
[A] Integra il reato di lottizzazione abusiva materiale in relazione ad un complesso immobiliare già edificato, mediante il cambiamento di destinazione d’uso senza opere edilizie; in particolare, in caso di modifica di destinazione d'uso di un complesso alberghiero, realizzata attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati (fattispecie relativa la complesso R.T.A. Doria nel Comune di Massa). [B] La lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti. [C] Non è condivisibile la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, che, in relazione al complesso Doria, ma con riferimento ad unità immobiliari diverse da quella per cui è causa, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Massa di conferma del sequestro delle unità abitative del Doria. [D] Dal punto di vista urbanistico ed edilizio una lottizzazione o è abusiva o non è abusiva, esiste o non esiste, non può invece essere considerata abusiva solo per alcuni e non abusiva per altri
[A] Sull'art. 19 della legge n. 47/1985 che prevede la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ogni volta che sia stata accertata una lottizzazione abusiva ed anche nel caso in cui non sia stata irrogata una condanna. [B] Sull'applicabilità o meno della misura della confisca anche qualora l'autorità amministrativa, cui compete istituzionalmente il governo del territorio, nell'autonomo esercizio del potere ad essa devoluto dalla legge, abbia ritenuto di dovere successivamente autorizzare l'intervento lottizzatorio
Deve escludersi che la lottizzazione abusiva (ove ne sia, ovviamente, comprovata la sussistenza) sia sanabile o condonabile alla stregua del singolo abuso edilizio
Sulla configurabilità della lottizzazione abusiva nel caso di apposizione di baracche di legno e/o roulottes, non accompagnato dal formale e legittimo esercizio di attività agricola
[A] Sulla giurisprudenza secondo la quale la lottizzazione cd. “cartolare” può verificarsi anche nell’ipotesi di divisione ereditaria. [B] Sulla distinzione tra semplice abuso edilizio e lottizzazione abusiva
La Sezione ha avuto modo di rilevare che la lottizzazione abusiva sussiste in tutti i casi in cui la combinazione e la coordinata esplicazione di attività legittime e di attività abusive, si risolve in un’illegittima interferenza con la programmazione urbanistica ed integra un illegittimo mutamento della destinazione all'uso del territorio
[A] Sul fondamento normativo della lottizzazione abusiva “materiale”. [B] Sul concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia”
[A] Sulla lottizzazione abusiva cartolare, sulla lottizzazione abusiva materiale e sulla lottizzazione abusiva mista. [B] Sulla pretesa irrilevanza del manufatto abusivo realizzato, vista la sua modestia, ai fini della trasformazione urbanistica ed edilizia dell’area. [C] La lottizzazione abusiva non è sanabile, né condonabile alla stregua del singolo abuso edilizio
Ai fini dell’accertamento della sussistenza del presupposto per il configurarsi della lottizzazione abusiva non è sufficiente il mero riscontro del frazionamento di un terreno collegato a plurime vendite
[A] Sulla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguardo alla lottizzazione abusiva di “Punta Perotti”. [B] Sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione riguardo alla tutela dei terzi in buona fede acquirenti di immobili costruiti con lottizzazione abusiva
Sulla sussistenza o meno di una lottizzazione abusiva in caso di modifica della destinazione d'uso di un capannone, originariamente adibito a magazzino, con la realizzazione di 19 unità immobiliari
[A] Il reato di lottizzazione abusiva s'integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse. [B] Sulla necessità o meno che l'approvazione del piano di lottizzazione sia preceduta dal nulla osta paesaggistico anche per zone di territorio non soggette a vincolo ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28, comma 2
La qualità di terzo acquirente di un immobile oggetto di lottizzazione abusiva non costituisce di per sè sola prova della estraneità al reato ovvero della buona fede del terzo
Può esservi lottizzazione vietata dall’art. 30 del Testo Unico, anche qualora talune delle singole strutture siano state assentite da idoneo titolo edilizio
La verifica circa la conformità della trasformazione realizzata deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire
[A] La violazione degli obblighi di controllo e di intervento che incombono sul Comune in relazione all’invio dei tipi di frazionamento, a mente dell’art. 18, comma 5, della legge n. 47/85 possono produrre, a condizione della sussistenza dei relativi presupposti costitutivi, una situazione di responsabilità civile dell’Ente nei confronti delle parti dei negozi posti in essere. [B] Sulla responsabilità verso terzi per inadempimento in capo all’Ente locale che abbandona parti anche rilevanti del proprio territorio in condizioni di inappropriata o mancante pianificazione urbanistica
[A] Ai fini della configurazione di una lottizzazione cd. negoziale non è sufficiente che il terreno sia frazionato e venduto o comunque attribuito ad una pluralità di soggetti, in quanto la norma richiede un terzo requisito ossia la non equivocità della destinazione a scopo edificatorio abusivo sia del frazionamento che della vendita. [B] Sulla condonabilità o meno dei manufatti abusivamente eseguiti nell’ambito dell’attività lottizzatoria
Sulla giurisprudenza in ordine all’esclusione della lottizzazione abusiva – sia essa materiale, negoziale o mista – dall’ambito di applicazione della disciplina del condono
Sul posizionamento stabile di roulotte e di case mobili prefabbricate, di verande e di pergolati, con migliorie degli impianti idrici ed elettrici, con pavimentazioni e piastrellamenti vari, sino ad arrivare alla attuale definitiva trasformazione urbanistica dell'intera area
[A] Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata, con la conseguenza che, non essendo richiesti (normalmente) apporti partecipativi del soggetto destinatario. [B] Sulla lottizzazione abusiva “materiale” e “cartolare”
La confisca di cui all’art. 240 del cod. pen. è un istituto ontologicamente diverso da quello disciplinato dell’art. 19 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ai sensi e per gli effetti del quale la confisca è obbligatoria ogni volta che il giudice penale accerti che vi è stata lottizzazione abusiva
[A] Sul reato di lottizzazione abusiva. [B] L'alienazione frazionata dei singoli immobili deve ritenersi intimamente connessa al frazionamento in lotti del terreno sui quali quegli immobili sono stati edificati. [C] L'acquirente non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, “terzo estraneo” al reato di lottizzazione abusiva. [D] I soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona. [E] Sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardo alla confisca dell’immobile prevista dall’44, secondo comma del D.P.R. 380 del 2001
[A] Sul mutamento di destinazione d’uso delle residenze turistico alberghiere e sulla rilevanza urbanistica, tributaria, turistica, sanitaria, di pubblica sicurezza, antincendio e penale. [B] Sulla responsabilità del notaio in caso di mutamento di destinazione d’uso delle residenze turistico alberghiere. [C] Non è raro che l’acquirente sia vittima di una truffa. [D] Sulla revoca del certificato di agibilità dell’immobile originariamente destinato a residenza turistico alberghiera
[A] Sul reato di lottizzazione abusiva che si configura laddove i lavori effettuati rivelino una destinazione d’uso differente da quella assentita e, più in generale, difformità dalle concessioni edilizie atte a rendere il complesso “privo di ogni connessione funzionale con l’esercizio dell’attività di conduzione agricola”. [B] Il mero mutamento della destinazione d’uso di immobili già realizzati ed oggetto di titolo edilizio può ben configurare un’ipotesi di lottizzazione abusiva
[A] Sull'utilizzo di una porzione di residenza turistico alberghiera come abitazione e sulle sanzioni urbanistiche e penali che ne conseguono anche a carico degli attuali proprietari. [B] Sul mutamento di destinazione d’uso di residenze turistico alberghiere e sulla responsabilità per colpa del notaio
Gli acquirenti dei lotti di una lottizzazione, se consapevoli dell'abusività di essa, forniscono un determinato contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore e rispondono del reato di lottizzazione abusiva
Sui presupposti per poter disporre la confisca prevista, in caso di lottizzazione abusiva, dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, e sulla tutela dei terzi in buona fede
Sulla possibilità o meno di ritenere una pluralità di costruzioni rurali, rispettose delle prescrizioni di p.r.g., assimilabile ad un insediamento residenziale
Configura il reato di lottizzazione abusiva il frazionamento di un unico fondo ad uso agricolo e la vendita separata a soggetti che non esercitino le arti ed i mestieri di cui all’art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153
Lo stravolgimento del permesso di costruire mediante la realizzazione di edifici che per le loro caratteristiche non siano più riferibili a quelli approvati costituisce fatto idoneo ad integrare la fattispecie della lottizzazione abusiva
[A] Il reato di lottizzazione abusiva non può beneficiare delle mutate disposizioni amministrative che dopo la commissione del reato rendano possibile edificare sulla medesima area. [B] Il trasferimento della proprietà dei beni al Comune, in seguito a confisca, mette quest’ultimo in condizione di dare ad essi la destinazione che ritiene opportuna
Sulla differenza tra la “confisca urbanistica” di cui all'art. 44 del testo unico sull'edilizia n. 380 del 2001 e l’istituto ontologicamente diverso disciplinato dall’art. 240 c.p.
Sulla sussistenza o meno di una corresponsabilità del notaio nel reato di lottizzazione abusiva qualora questo abbia prestato il proprio ministero negli atti pubblici di trasferimento della proprietà dei lotti frazionati
Sulla necessità di coordinare gli interventi del giudice penale con l’esercizio dei poteri dell’autorità amministrativa riguardo al reato di lottizzazione abusiva, alla possibilità o meno di rilasciare l’autorizzazione a lottizzare “in sanatoria” ed all'istituto del condono edilizio dei singoli immobili
[A] Il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente, la permanenza dura sino a quando sussiste l'attività edificatoria e l’acquirente risponde per concorso con il venditore allorché ne sia consapevole. [B] Sui vari tipi di lottizzazione abusiva
[A] Sulla realizzazione di un campeggio in zona agricola al di fuori delle previsioni degli strumenti urbanistici. [B] Sulla trasformazione di una realizzazione alberghiera in un complesso di autonome unità abitative. [C] Su un insieme di interventi che snaturino le caratteristiche originarie di un campeggio
[A] Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi. [B] Sulla figura della lottizzazione “indiretta” od “occulta” o “di fatto”
[A] Sulla sentenza che accerta la lottizzazione abusiva e sull’obbligatorietà o meno di disporre la confisca nel caso intervenga la prescrizione. [B] Sulla compatibilità della confisca prevista dall’art. 240 del c.p. con il modello sanzionatorio previsto dal D.P.R. 380 del 2001
[A] Sul reato di lottizzazione abusiva. [B] Sulla possibilità di ravvisare il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui sussista un titolo edilizio rilasciato dalla P.A. [C] Sulla relazione tra prescrizione del reato e confisca nel caso di lottizzazione abusiva
Sui provvedimenti sanzionatori della lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 47/85 e sugli obblighi di partecipazione procedimentale dell’interessato
Perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva è necessaria una concreta ricostruzione di un quadro indiziario dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti