Se l’individuazione di un’area estrattiva effettuata dal piano possa considerarsi un’attività riconducibile alla pianificazione e programmazione di contenuto generale.
La dichiarazione dell’esistenza di vincoli urbanistici in una zona interessata da una cava con attività estrattiva è assimilabile al certificato di destinazione urbanistica ed è impossibile la sua autonoma impugnazione?
Sulla obbligatorietà dell’esecuzione delle opere di risistemazione ambientale delle aree di cava laddove l’autorizzazione estrattiva sia decaduta o sospesa
[A] La lavorazione di inerti all’interno di un ambito estrattivo deve necessariamente essere considerata urbanisticamente conforme? [B] L'attività di lavorazione di inerti può operare come un veicolo per l’insediamento definitivo di destinazioni d’uso produttive che non abbiano avuto un espresso riconoscimento negli strumenti urbanistici?
In quali casi, e con quali limiti, le attività complementari all’escavazione ed alla coltivazione di una cava possono essere considerate urbanisticamente conformi?
Sull’attività estrattiva dei materiali di cava: cosa accade all’operatore economico che violi il cronoprogramma con l’estrazione di un quantitativo di materiale diverso da quello stabilito e in tempi non rispondenti all’attività programmata?
Sull’art. 17 comma 3 della L.R. Toscana n. 1/2005 e sul Piano delle Attività Estrattive, Recupero delle aree Escavate e di Riutilizzo dei Residui Recuperabili (P.A.E.R.P.): cosa deve intendersi con la generica indicazione della "amministrazione competente"?
Può l’attività estrattiva, protratta per anni senza alcuna contestazione da parte della Regione, ingenerare un affidamento nella legittimità della stessa?
L'attività di cava è attività urbanistica? Per l'apertura e la coltivazione di una cava è richiesta la concessione edilizia? L'attività estrattiva è soggetta ad un controllo urbanistico?
Una lettura comunitariamente orientata della normativa nazionale deve condurre ad escludere l’assoggettabilità delle attività di riempimento delle cave alla speciale autorizzazione di cui all’art. 208 TUA, prevista per le attività di discarica, quando risultino preordinate al mero ripristino ambientale e vengano condotte con i materiali previsti
L’attività estrattiva di cava, coinvolgendo interessi super individuali e valori costituzionali (ambiente, paesaggio, territorio, salute, iniziativa economica) e incidendo sul governo del territorio, non è mai completamente libera ma deve inserirsi in un contesto di interventi pianificati
Non può essere inibita l’attività di un impianto di trasformazione del materiale di cava di cui è stato vietato l’ulteriore sfruttamento qualora lo stesso impianto attualmente trasformi materiale proveniente dall’esterno
Le cave rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato solo quando la disponibilità ne sia sottratta al proprietario del fondo ad opera dell’autorità mineraria
[A] Il piano cave provinciale va classificato come atto amministrativo a contenuto plurimo, in quanto scindibile in tanti atti quanti sono gli ambiti territoriali considerati, infatti esso detta per ciascun singolo ambito territoriale estrattivo. [B] Va esclusa l’autoesecutività della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS
L’art. 146 del D.lgs 42 del 2004, nei vari testi approvati con gli atti normativi succedutisi nel tempo, ha disciplinato “separatamente” le attività di coltivazione di cava, mostrando una progressiva accentuazione del ruolo della Soprintendenza. Invece, l’art. 159 nelle sue varie formulazioni ha costantemente attribuito al Ministero dei beni e delle attività culturali (e alla Soprintendenza) il potere di annullamento, dell’autorizzazione paesaggistica emessa dall’autorità locale
L’attività di escavazione in difetto o senza l’osservanza dell’autorizzazione alla coltivazione dei giacimenti di cava, realizzata in aree soggette a vincolo paesaggistico, non costituisce un antecedente logico del reato di cui all’art. 181 D.lgs. 42/04 per le opere eseguite in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica. Le sanzioni amministrative per l’illegittima attività di escavazione non sono di competenza del giudice penale
[A] Sui lavori di escavazione compiuti per la realizzazione di un’opera pubblica e sulla possibilità o meno di ricondurli all’attività di coltivazione di cave. [B] E' ius receptum nel diritto comunitario che la nozione di rifiuto ai sensi delle direttive 75/442 e 78/319 non deve intendersi nel senso che escluda le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica
[A] In linea generale la destinazione agricola di una zona non impedisce di per sé lo svolgimento di attività estrattiva. [B] Sull’apertura di nuove cave in aree ricadenti in ZPS
Sul caso di una cava a cielo aperto e sulle acque da dilavamento del piazzale dove avviene la frantumazione, lo stoccaggio, il caricamento ed il trasporto del materiale estrattivo
[A] L'attività di coltivazione di una cava non è soggetta ad autorizzazione o a concessione edilizia. [B] Sulle opere realizzate all'interno dell'area di coltivazione della cava che si pongano in un rapporto di destinazione strumentale allo svolgimento della stessa attività, ma che consistono nelle realizzazioni di manufatti dotati di propria volumetria
[A] Sulla necessità o meno del permesso di costruire per l’esercizio dell’attività di coltivazione di cava. [B] Sul concetto di precarietà dei manufatti che non necessitano di titolo edilizio
[A] Il rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione di cava avviene non soltanto con riferimento alla sua collocazione nel territorio e con la determinazione del tipo e della quantità del materiale estraibile, ma anche con la specifica indicazione delle delimitazioni spaziali della cava stessa. [B] E’ l’illegittimo il provvedimento sanzionatorio in quanto ha effettuato il cumulo dei quantitativi dei materiali estratti dall’area autorizzata con quelli estratti dall’area non autorizzata
Sulla problematica generale dei criteri di scelta delle zone da destinare ad attività estrattiva nel territorio della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 71 del 1997
Sul piano regionale delle attività estrattive della Regione Campania disciplinato dall’art. 2 della legge regionale n. 54 del 1985, come modificata dalla legge regionale n. 17 del 1995
Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 - B.U.R.T. n. 4 del 2-3-2007
Sulla legge regionale toscana n. 78 del 1998 recante il T.U. in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili
Regolamento recante istruzioni tecniche per la
redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78
Il divieto di aprire cave nel raggio di 200 mt. dai punti di captazione delle acque risponde all’intento di non cagionare l’inquinamento delle acque con l’attività estrattiva, comune sia alle cave che alle miniere
Sul rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione di una cava, ai sensi della l.r. toscana n. 78/98, laddove sussista una controversia in merito alla titolarità dell’area