[A] Se sia legittimo che lo strumento urbanistico imponga, al fine di consentire la realizzazione di edifici residenziali in zona agricola, il possesso del titolo di imprenditore agricolo in capo all’effettivo fruitore del nuovo edificio residenziale. [B] Sui casi in relazione ai quali è consentita la c.d. fiscalizzazione dell’abuso, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 380 del 2001.
Sul beneficio dall’esenzione dagli oneri di costruzione previsto per gli imprenditori agricoli dall’art. 9 della L. 10/1977 e dall’art. 17 del D.P.R. 380/2001, per le opere insistenti in zona agricola in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’“imprenditore agricolo a titolo principale”.
La destinazione di un'area a zona agricola permette di non rispettare quanto disposto dal D.M. 2.4.1968 n. 1444, in particolare circa i limiti della densità edilizia?
Può affermarsi che la destinazione agricola abbia lo scopo di precludere, in via assoluta e radicale, qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante in una determinata zona?
Sulla compatibilità o meno di un parcheggio scoperto con una zona agricola. Che rilevanza assume il deposito di materiale ferroso in area a destinazione agricola? La destinazione di un’area a zona agricola preclude l'uso della stessa per finalità diverse dall’edilizia residenziale?
Lo stazionamento quotidiano su di un’area di mezzi e attrezzi per svolgere l’attività di imprenditore edile può ritenersi precario o contingente? Una simile circostanza può ritenersi compatibile con la destinazione ad area agricola della zona? Insomma, l’utilizzazione di un fondo come parcheggio può ritenersi compatibile con la destinazione agricola dello stesso?
La realizzazione della copertura dello spazio compreso tra l’accessorio e la costruzione principale, da destinare a deposito aperto, è qualificabile quale costruzione per il diretto svolgimento delle attività agricole?
La destinazione a verde agricolo di un'area, stabilita da un PRG, implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto ed immediato gli interessi agricoli?
[A] In quali casi può ritenersi che la destinazione a zona agricola consenta l’edificazione a fini residenziali? [B] Sulle condizioni in presenza delle quali è ammesso il condono nelle zone vincolate
[A] La destinazione a zona agricola di un’area postula necessariamente l’esistenza dell'effettiva vocazione agricola della stessa? [B] A seguito dell’approvazione ed entrata in vigore di un nuovo strumento urbanistico generale, possono considerarsi venute meno tutte le previgenti destinazioni incompatibili con la nuova disciplina o è comunque necessario, a tal fine, una revoca esplicita delle stesse?
L’esercizio del potere di pianificazione attiene solo all’aspetto edilizio del territorio o va esercitato anche in relazione ad altre esigenze di sviluppo economico- sociale del territorio stesso? La classificazione di un’area ad uso agricolo può esorbitare dall’esigenza di promuovere un utilizzo ad attività agricole dell’area stessa ed essere strumentale all’esigenza di conservazione di valori ambientali?
[A] Il parere della commissione edilizia ha natura provvedimentale? [B] Può la mancata notifica del ricorso originario alla amministrazione intimata con il ricorso per motivi aggiunti determinare la violazione del contraddittorio? Se sì, in quali casi? [C] Sul principio della doppia conformità in materia di sanatoria edilizia: può la legittimazione postuma delle opere abusivamente realizzate avere carattere urbanistico? [D] il Programma di miglioramento agricolo ambientale può rivestire la qualità di piano attuativo?
[A] Discrezionalità amministrativa: la qualificazione di un podere quale “residenza isolata nel tessuto produttivo” non dimostra l’assenza del pregio allo stesso attribuito ai fini del rilevante interesse architettonico ed ambientale. [B] Può il giudice adito “prescegliere” quale dei supporti planimetrici (predisposti dall’Amministrazione) applicare?
Sulla necessità o meno che le attività riconducibili all’agricoltura, ancorché non necessitanti di titolo abilitativo edilizio ex art. 6 d.p.r. 380/2001, siano soggette ad autorizzazione allorquando si sostanzino nella manomissione di terreni posti in zone ad elevato rischio idrogeologico: differenza di ratio tra normativa urbanistica e normativa a tutela della integrità del territorio
[A] Sulle ipotesi in cui il mutamento di destinazione d’uso non si configura come abuso da sanare, rappresentando, invece, semplice esercizio di «jus utendi». [B] Sulla possibilità o meno di qualificare come agricola l’attività di tornitura e fresatura per macchine agricole
Sulla compatibilità, rispetto alla destinazione agricola dell’area, dell’intervento di innalzamento del piano di campagna e di realizzazione sul terreno rialzato di un piazzale da adibire a deposito stabile
[A] La disciplina di cui all’art 44 della legge regionale n. 1 del 2005 deve ritenersi applicabile anche con riferimento agli edifici che, pur avendo avuto una destinazione agricola originaria, l’abbiamo poi perduta proprio in esito all’intervento edilizio che si autorizza. [B] Sulla possibilità o meno a norma dell’art. 44 legge regionale n. 1 del 2005, in assenza di Piano Strutturale, di ritenere ammissibili in zona agricola interventi di ristrutturazione edilizia
Nulla vieta che all’interno dell’azienda agricola l’imprenditore che svolga attività di allevatore di cavalli tragga utilità (id est: reddito) anche dall’esercizio di un maneggio
L’attività di itticoltura, che rientra nell’ambito delle attività agricole descritte dall’art. 2135 comma 2 del codice civile, costituisce un uso legittimo del territorio agricolo
Il regolamento urbanistico che consente il mutamento di destinazione d’uso di immobili ricadenti nel territorio agricolo prevale sul vincolo decennale previsto dal PMAA, approvato, anche ai sensi dell’art. 43, comma 4, della L.R. n. 1 del 2005
[A] Sulla possibilità o meno di esercitare l’attività di allenamento cavalli da corsa in zona agricola. [B] Sul divieto di motivazione postuma del provvedimento amministrativo e sui principi di derivazione comunitaria e nazionale a questo riguardo
[A] Sul valore da attribuire ai c.d. “pareri preventivi” richiesti dal privato all’amministrazione prima di eseguire un intervento e sul loro valore provvedimentale o meno ai fini dell’impugnabilità degli stessi. [B] Sui rapporti tra PMAA e Regolamento Urbanistico in Toscana
La giurisprudenza ha da tempo stabilito che eventuali divieti assoluti di edificazione nelle aree agricole richiedono una specifica e particolare motivazione, in quanto le stesse ledono la legittima aspettativa dell'imprenditore agricolo allo sviluppo della propria attività
[A] Sulla trasformazione un terreno agricolo in un piazzale destinato all’attività commerciale. [B] Sull’attività di spargimento di ghiaia, su di un’area che ne era precedentemente priva
Sui presupposti che devono sussistere per ravvisare la gratuità degli interventi in zona agricola, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) della l. n. 10 del 1977 (oggi art. 17, co. 3, lett. a), t.u. edilizia)
Nelle zone di verde agricolo ogni deroga al generale divieto di costruire ha carattere del tutto eccezionale e deve essere ben ponderata dall’Amministrazione
Sulla richiesta di oneri concessori (es. “oneri verdi”) nel caso in cui un immobile, originariamente identificato come rurale, abbia subito un mutamento di destinazione d’uso in residenziale abitativo ben prima degli interventi edilizi cui si riferiscono gli oneri stessi
[A] Sulla normativa riguardo all’inumazione degli animali da compagnia. [B] Sulla possibilità o meno di insediare in zona agricola una struttura cimiteriale per animali da compagnia
[A] Sulla possibilità o meno da parte dei sindaci di poter emettere provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia ambientale. [B] Sulla possibilità o meno di insediare in zona agricola un impianto di frantumazione di sfridi edilizi e stoccaggio di inerti
Non può di regola essere riconosciuta alcuna aspettativa, giuridicamente tutelata, ai proprietari di aree agricole o vincolate a verde a lucrare nuove rendite edilizie derivanti dalla trasformazione della loro proprietà in area edificabile
Sono legittime previsioni urbanistiche locali che, nell'ambito della zona agricola, introducano una disciplina edificatoria differenziata, e più restrittiva, rispetto a quella della zona agricola tradizionale
[A] Nella moderna pianificazione urbanistica l’amministrazione non ha più il compito di indicare (e dunque di autorizzare in via preventiva) ogni singola utilizzazione del territorio, ma quello di stabilire il grado e i limiti di utilizzabilità delle singole aree lasciando poi all’iniziativa economica privata la scelta delle specifiche attività da insediare. [B] Sull’apertura di un punto vendita per prodotti agricoli in zona agricola. [C] Sull’art. 4 del D.lgs 228/2001 secondo il quale gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio su tutto il territorio nazionale
[A] Sull’ordinanza di demolizione rivolta alla società, in quanto proprietaria, ed ai singoli soci. [B] Sullo scopo della L.R.T. 64/1995 laddove stabilisce che la costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse
Sui casi in cui il P.M.A.A. previsto dalla legge regionale toscana n. 64 del 14 aprile 1995, ratione temporis applicabile, assumeva valore di piano attuativo
[A] Sulle addizioni meramente funzionali previste dall’art. 79, comma 2, lett. d), n. 3 della L.R. Toscana n. 1 del 2005. [B] Sulla sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 78 della L.R. n. 1/2005, sugli incrementi volumetrici e sul testo novellato dall’art. 13 della L.R. n. 40/2011. [C] L’art. 44 della L.R. n. 1/2005, riguardo alle nuove costruzioni in zona agricola, costituendo norma successiva nel tempo e di grado superiore nel sistema della gerarchia delle fonti, prevale sul NTA difformi
[A] Sull’art. 39, comma 1, della L.R. n. 5/1995, che obbliga all’adozione del piano strutturale i comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato ai sensi del citato art. 40, e l’art. 39 comma 2. [B] Sulla nozione di addizione funzionale costituente ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. d, della L.R. n. 1/2005. [C] Nonostante l'art. 10, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 380/2001 preveda la possibilità di ristrutturazioni che comportino modifiche di volume (cosiddetta ristrutturazione pesante), ciò non significa che qualsiasi ampliamento di edifici preesistenti debba essere automaticamente ascritto alla fattispecie della ristrutturazione. [D] Sull’art. 44 della L.R. n. 1/2005 e sulla mancanza del piano strutturale
Ai sensi dell’art. 44 della L.R. Toscana n. 1 del 2005 nelle zone agricole, sugli edifici a destinazione non agricola, sono consentiti interventi manutentivi o al più di restauro e di risanamento conservativo, salvo espressa previsione di piano comunale su possibili ristrutturazioni o ulteriori interventi
Sulla possibilità per il proprietario di un terreno agricolo di effettuarne uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, ed in particolare avendo riguardo ad utilizzazioni intermedie rispetto all'uso agricolo e quello edificatorio quali, ad esempio, il parcheggio, la caccia, lo sport e l'agriturismo
Sulla corretta interpretazione dell’art. 46 della l.r. toscana n. 1 del 2005 che, al primo comma, vieta la realizzazione di nuovi edifici per i dieci anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti da trasferimenti parziali di fondi agricoli
Con riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, in base all’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, deve ritenersi che l'accertamento ad ogni effetto del possesso dei prescritti requisiti abbia carattere dichiarativo e non costitutivo
[A] In linea generale la destinazione agricola di una zona non impedisce di per sé lo svolgimento di attività estrattiva. [B] Sull’apertura di nuove cave in aree ricadenti in ZPS
Ostano alla riconduzione all’attività agricola, vari elementi, fra cui la oggettiva limitatezza delle superfici dei lotti, la mancata prova in capo a molti dei proprietari della qualifica di imprenditore agricolo, oltre le caratteristiche delle opere realizzate (in genere: recinzioni, baracche, casette, tettoie, piccoli box per ricovero animali), le quali dimostrano, semmai, che la effettiva destinazione dei lotti fosse o quella della custodia dei beni più disparati, fra cui anche gli animali, oppure quella dello svago o dello svolgimento di analoghe attività di tipo “hobby” o similari
[A] Sull’art. 41 della legge regionale toscana n. 1/05 il quale stabilisce che la costruzione di nuovi edifici rurali, nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola, è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. [B] Sulla nozione di invariante strutturale del territorio ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 1/05. [C] Sul piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto. [D] Sul P.I.T. che inserisce il territorio collinare toscano fra le invarianti strutturali
[A] Sulla possibilità di edificare in zona agricola nel rispetto delle prefate condizioni [B] In zona agricola non sempre e comunque esclusi sono gli interventi diversi da quelli strettamente funzionali all’attività agricola, come ad esempio la realizzazione di opere che non possano tuttavia essere convenientemente collocate in altre zone
Sull'art. 4 della L.R. n. 24/1985 che consente anche a soggetti che non sono imprenditori agricoli l'ampliamento fino a mc 800 delle "costruzioni esistenti nelle zone agricole"
Sulla possibilità o meno di rilasciare il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato in zona agricola anche se il richiedente non è un imprenditore agricolo