L'incremento volumetrico – limite massimo dell'ampliamento sanabile – non deve superare il 20% (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, L.R.
Altre questioni
- Lombardia n. 31/2004; il 30%, ai sensi dell'articolo 32, comma 25, D.L. 269/2003) delle dimensioni del fabbricato condominiale originario o dell'appartamento che è stato ampliato?
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 ottobre 2019