In cosa si identifica la nozione di vano tecnico? I locali sottotetto comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna possono rientrare in tale categoria?
È costituzionalmente legittima la legge regionale che prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti ad una certa data possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali?
[A] Sulla differente ratio dell’ordinanza di sospensione dei lavori adottata dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 27, comma 3, del DPR n. 380 del 2001 rispetto a quella dell’ordinanza che ha ad oggetto l’ordine di interrompere l’esecuzione degli interventi di cui alla s.c.i.a. presentata da parte ricorrente, ex art. 84, comma 6, della legge regionale Toscana n. 1 del 2005. [B] Quand’è che si può parlare di rialzamento legittimo in sede di ristrutturazione? Che rilievo assumono a tal fine le esigenze di consolidamento statico e di risparmio energetico? Il rialzamento dovuto all’inserimento di un tetto ventilato per ragioni di risparmio energetico può essere qualificato come modifica di sagoma?
Può la circostanza che il sottotetto sia stato convertito a fini abitativi risultare idonea a determinarne una sorta di “mutazione genetica”, per cui lo stesso non sarebbe più tale ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 1, della l. r. Campania 19/2009 (“Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”) la cui lettera c) fa riferimento a “edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto”?
[A] Ipotesi applicative delle categorie di “interventi di manutenzione ordinaria” e “interventi di manutenzione straordinaria”. [B] Sulla possibilità di qualificare come volume tecnico il sottotetto, che, a fronte di nuova configurazione, risulta accessibile, rifinito, illuminato, dotato di impianto elettrico e potenzialmente collegato al terrazzo
[A] Sulla possibilità o meno che possa costituire indice rivelatore dell'intenzione di rendere abitabile in via permanente un locale sottotetto, il fatto che questo sia suddiviso in vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna o che il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, costituisca in realtà una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda. [B] Sulla nozione di volume tecnico
Un volume realizzato a copertura di un fabbricato o ha le caratteristiche oggettive di un sottotetto non abitabile, trattandosi in questo caso di un minimo volume tecnico richiesto per la copertura dell’edificio, ovvero si tratta di una mansarda, anche potenziale, in quanto dotata di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda
Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può aprire su di esso degli abbaini e delle finestre per dare aria e luce alla sua proprietà
[A] Sulla possibilità o meno di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici. [B] Sulla possibilità o meno di qualificare come “volume tecnico” l’innalzamento del sottotetto
Non è la semplice finitura con intonaco e tinteggiatura “a civile”, né la pavimentazione in legno e nemmeno la presenza degli impianti elettrico, idraulico e termico realizzati nel sottotetto che integra un mutamento di destinazione d’uso da soffittaripostiglio a civile abitazione
Sul frazionamento murario con la creazione di vani separati nei sottotetti, o comunque la presenza di finiture e degli impianti accompagnati dall’installazione di arredi ed allestimenti adatti ad un uso abitativo permanente, come la realizzazione di veri e propri bagni
La semplice finitura con intonaco e tinteggiatura a civile, la pavimentazione in legno prefinito, le presenza degli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento non integrano ex se il contestato abuso di mutamento di destinazione d’uso del sottotetto
Sulla l.r. 24/01 applicabile agli interventi di recupero ai fini abitativi o turistico ricettivi di altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti
[A] Sulla decorrenza del termine di impugnazione del titolo edilizio. [B] Nel consentire modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde “unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo 63, comma 6”, l’art. 64 primo comma, l.r. 12/2005 ammette evidentemente l’incremento delle altezze nei soli limiti strettamente funzionali ad assicurare le condizioni minime di salubrità agli spazi (resi) abitativi
Sul provvedimento di condono che consente la modificazione della destinazione d’uso del sottotetto ad uso abitativo in deroga alle norme sull'abitabilità
[A] Sul recupero di un sottotetto a fini abitativi e sulla necessità o meno di considerarlo come nuova costruzione. [B] Sul limite di distanza di 10 metri finestrate di due edifici antistanti di cui solo uno ricadente in Zona A
[A] Sulla riscontrata presenza nel sottotetto dell’impiantistica, dell’intonacatura e della tinteggiatura delle pareti, nonché della pavimentazione in legno. [B] Se il Comune vuole evitare che venga abusivamente mutata la destinazione d’uso dei sottotetti deve formulare norme urbanistiche ed edilizie chiare e tassative
Sulla riscontrata presenza nel locale sottotetto dell’impiantistica, dell’intonacatura e della tinteggiatura delle pareti, nonché della pavimentazione in legno
Sull’art. 49, comma 2, della l.r. Calabria 16.5.2002 n. 19 il quale statuisce: “con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito nei centri storici e nelle zone totalmente costruite di centri abitati, il recupero a fini abitativi dei sottotetto e l'utilizzo ai fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati"
Sulla nozione di volumi tecnici e sulla realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna
Sull’art. 79, comma 2, lettera “d”, n.3, della L.R. n. 1/2005 laddove si statuisce che il rialzamento del sottotetto, finalizzato a renderlo abitabile, non è computato ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale
I sottotetti quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o di assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile
Sull’utilizzo del sottotetto come locale di servizio o ripostiglio ad uso dell’unità sottostante e sulla necessità o meno del titolo paesaggistico ed edilizio
Sulla realizzazione nel sottotetto di opere di finitura con intonaco e tinteggiatura “a civile”, pavimentazione in legno e presenza degli impianti elettrico, idraulico e termico
Sulla realizzazione di un locale sottotetto mediante vani distinti e comunicanti con il piano sottostante tramite una scala interna e sulla dichiarazione del proprietario recante l’impegno a non destinarlo ad abitazione
[A] Vi è un’incompatibilità logica tra il recupero del sottotetto ed il vincolo della distanza minima dai confini, anche ai sensi della l.r. 12 del 2005. [B] Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 64 della LR 12/2005 impedisce di leggervi una deroga estesa anche all’art. 9 del DM 1444/1968. [C] Il rispetto della distanza minima tra pareti finestrate trova applicazione anche quando le finestre sono abusive. [D] L’art. 63 comma 1-bis della LR 12/2005 definisce il sottotetto come il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura
[A] Nessun affidamento può essere invocato da chi abbia conseguito un provvedimento favorevole in base ad una rappresentazione errata della realtà e si veda annullare la concessione edilizia. [B] I requisiti di abitabilità dei sottotetti sono stabiliti da una fonte primaria - legge regionale 11 marzo 2005 n. 11 per il governo del territorio - non derogabile neppure in sede di condono
[A] Sul recupero abitativo dei sottotetti e sulla necessità di disapplicare gli strumenti urbanistici comunali ostativi, in applicazione della L.R. n. 33 del 2007 che invece li consente. [B] Sulla possibilità di procedere al recupero del sottotetto laddove il proprietario abbia sottoscritto atti d’obbligo che ne abbiano escluso l’utilizzazione a fini abitativi
[A] Sulla decorrenza del termine per impugnare il permesso di costruire da parte del terzo. [B] Sulla necessità o meno di applicare disciplina in materia di parcheggi di cui all'art. 41 sexies, l. n. 1150 del 1942 riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso o con recupero abitativo del sottotetto
Sui requisiti di abitabilità dei sottotetti stabiliti dalla legge regionale Lombardia 11 marzo 2005 n. 11 e sulla possibilità o meno di derogarvi richiedendo il condono edilizio
[A] Sulla nozione di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. [B] Sull’innalzamento della quota di colmo della copertura e sulla diminuita inclinazione delle falde del tetto. [C] Sulla possibilità o meno di qualificare come “volumi tecnici” le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli “di sgombero”, nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto