Sul primo comma dell'art. 21 comma 1 del P.I.T. che detta le direttive per la conservazione attiva del valore del patrimonio collinare toscano.
Altre questioni
- Sull'interpretazione estensiva del divieto necessitato dal trattamento omogeneo che l'art. 21 riserva a tutti gli interventi edificatori incidenti sui beni che appartengono al patrimonio collinare, sia che si tratti di nuova edificazione, sia che si tratti di recupero o riqualificazione.
- e altre 3 questioni
T.A.R. Toscana, Sezione I, 10 settembre 2013